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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1170/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Localita' Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy Cond Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alle cartelle di pagamento prodromiche relative a crediti di natura tributaria) deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche (e degli ulteriormente prodromici avvisi di accertamento) e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di DE (in data 7.1.2026) e Regione Calabria che evidenziavano (in particolare la Regione) profili di inammissibilità/tardività del ricorso e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia, pur ritualmente citati.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
A fronte della contestazione di tardività del ricorso formulata dalla Regione Calabria il ricorrente non forniva alcun elemento probatorio sulla data di notifica dell'atto impugnato.
In materia la Suprema Corte ha precisato come "nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto" Cass. 25107/2020.
Ancora "in tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992" Cass. 15224/24.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza solo nei rapporti con la Regione Calabria;
nei confronti di
DE, costituita tardivamente, possono essere compensate.
Nulla sulle spese nei confronti del Comune di Vibo Valentia, non costituito.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara il ricorso inammissibile;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore della Regione Calabria, nella misura complessiva di Euro 250,00, oltre accessori come per legge;
· spese compensate nei confronti di DE;
- nulla sulle spese nei confronti del Comune di Vibo Valentia, non costituito.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez. 2 dell'8 gennaio 2026.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1170/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Localita' Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy Cond Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001474932000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alle cartelle di pagamento prodromiche relative a crediti di natura tributaria) deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche (e degli ulteriormente prodromici avvisi di accertamento) e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di DE (in data 7.1.2026) e Regione Calabria che evidenziavano (in particolare la Regione) profili di inammissibilità/tardività del ricorso e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia, pur ritualmente citati.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
A fronte della contestazione di tardività del ricorso formulata dalla Regione Calabria il ricorrente non forniva alcun elemento probatorio sulla data di notifica dell'atto impugnato.
In materia la Suprema Corte ha precisato come "nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto" Cass. 25107/2020.
Ancora "in tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992" Cass. 15224/24.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza solo nei rapporti con la Regione Calabria;
nei confronti di
DE, costituita tardivamente, possono essere compensate.
Nulla sulle spese nei confronti del Comune di Vibo Valentia, non costituito.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara il ricorso inammissibile;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore della Regione Calabria, nella misura complessiva di Euro 250,00, oltre accessori come per legge;
· spese compensate nei confronti di DE;
- nulla sulle spese nei confronti del Comune di Vibo Valentia, non costituito.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez. 2 dell'8 gennaio 2026.