Sentenza 29 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2002, n. 7825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7825 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUP07825 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Mediazione;
SEZIONE TERZA CIVILE pagamento della provvigione Costa dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 2630/00 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron. 21622 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere - Rep. Ud. 18/03/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE LF, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato LUCIA SCALONE, difeso dall'avvocato FRANCESCO ALBA con studio in 95041 CALTAGIRONE (CT) VIA SARDEGNA 4, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
NO IU;
intimato - avverso la sentenza n. 46/99 del Giudice di pace di 2002 CALTAGIRONE, emessa il 05/11/99 e depositata il 678 08/11/99 (R.G. 117/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si voglia dichiarare inammissibile ° comunque rigettare il ricorso. Svolgimento del processo e Motivi della decisione Il giudice di pace di Caltagirone, con sentenza 1. dell'8 novembre 1999, ha condannato FI SA a pagare a SE IN la somma di lire 1.500.000, a titolo di integrazione della provvigione per l'atti- vità di mediazione che quest'ultimo aveva svolto in fa- vore del primo nella ricerca di un immobile da locare. Il giudice di pace è giunto alla conclusione indi- cata attraverso l'esame della prova testimoniale, dalla quale ha ricavato che il SA era stato messo in contatto con il locatore attraverso il IN.
2. FI SA ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, addebitando al- la decisione l'errore di non avere identificato corret- tamente il mediatore e quello di violazione delle norme sull'onere della prova. L'intimato non ha svolto attività difensiva;
2 I l P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile.
3. Sotto l'apparente denuncia dell'errata identifi- cazione dell'altra parte del rapporto e della violazio- ne delle norme sull'onere della prova, in realtà, il ricorrente pretende che in questa sede sia ripetuta una ricostruzione del rapporto controverso diversa da quel- la compiuta dal giudice di pace.
4. Contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a lire due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secon- do equità, anche quando il giudice abbia fatto applica- zione di una norma di legge, con 0 senza espressa indi- cazione della sua rispondenza all'equità) non è ammesso il ricorso per cassazione per violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 dell'art.360, la quale consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa ap- plicazione della norme della Costituzione e di quelle comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie, : Cass. 7 marzo 1999, n. 716/SU.
5. Il principio trova applicazione in questo pro- cesso, in ragione delle censure proposte. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché l'intimato non vi ha svolto at- 3 tività difensiva.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 18 marzo 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello Depositata in Cancelleria огOggi, 28.05.02 IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello