Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula A REP U B B LICA I TAL IANA 02 644/02 In nome del Popolo Italiano SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dott. Massimo Genghini Presidente R.G.13513/99 " Ettore Mercurio Consigliere " Mario Putaturo Donati V. x)." Rep. " Cron.•6369 " Francesco A. Maiorano ""I LO D'GO Ud. 13/12/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da VALERIO,elett.dom.in Roma, piazza Mazzini n. 27, presso ENRICO l'avv. Antonio Pellegrini che, unitamente all'avv. Pier Gino Scardigli,lo rappresenta e difende,per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE 4965
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elett.dom.in Roma, via IV Novembre glin. 144, presso avv. Antonino Catania e Rita Raspanti che lo rappresentano e difendono, per procura speciale in calce al controricorso;
1 CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di La Spezia in data 25 giugno 1998,n.217 (R.G.N.2101/1995); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 13/12/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Pellegrini e Raspanti;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Destro che ha concluso opponendosi alSost. Proc.Gen.Dr.Carlo rinvio e nel merito per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IC RI proponeva gravame avverso la sentenza in data 24 maggio 1994 con cui il Pretore del lavoro di La Spezia aveva la rigettato la domanda dello stesso volta ad ottenere riliquidazione della rendita per silicosi, sull'assunto della riduzione della capacità lavorativa nella misura del 70%, invece che in quella minore del 20% accertata dall'Istituto a seguito di revisione. Nella resistenza dell'INAIL e all'esito di nuova consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale locale, con sentenza del 25 giugno 1998, rigettava l'appello confermando la decisione impugnata. Osservava, in particolare, il Tribunale che: sulla misura della riduzione della capacità lavorativa erano da condividersi le conclusioni del consulente designato in secondo grado;
non poteva tenersi conto dell'aggravamento da infarto acuto del miocardio e 2 ५ polmonite, poiché l'assicurato aveva l'onere di promuovere un nuovo procedimento di revisione. Il RI ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso 1'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.84 e 146 T.U. n. 1124 del 1965,si censura l'impugnata sentenza per non avere rilevato che, possibili soltantonell'attuale ordinamento infortunistico, sono due forme di revisione della rendita, cioè quella per mutate condizioni psicofisiche (miglioramento о aggravamento) e quella errore, introdotta dall'art.55 della legge n.88 del 1989.Per per nella tipologia quanto riguarda il caso in esame, riconducibile miglioramento, non erano condivisibili le delle revisioni per conclusioni sfavorevoli dei consulenti tecnici d'ufficio. Ciò era dipeso dal tipo di quesito posto in sede di giuramento, consistito nello stabilire "quale fosse il grado di invalidità permanente riportato dal periziato al momento della disposta richiesta- revisione,e quale è attualmente".Più rispondente ai principi di diritto vigenti sarebbe stato richiedere al CTU di chiarire le eventuali differenze emerse fra le obiettività anatomo-funzionali e le diagnosi riferite all'epoca di costituzione della rendita e quelle rilevate al momento della revisione. Soltanto in tal modo era possibile accertare se era intervenuto effettivo miglioramento 3 nelle condizioni di salute dell'interessato tale da legittimare il provvedimento di revisione dell'Istituto. Il motivo va rigettato perché infondato. Nell'ambito delle censure proposte che non hanno investito escluso la valutazionequella parte della decisione che ha si sarebbe verificato secondo ladell'aggravamento che prospettazione dell'appellante nel corso del giudizio di secondo grado il Tribunale, dopo avere premesso che la controversia giudiziaria aveva ad oggetto non già eventuali vizi del procedimento amministrativo di revisione,bensì la sussistenza meno del diritto dell'assicurato di ottenere la costituzione della rendita nella maggior misura richiesta in funzione della effettiva entità dei postumi permanenti da valutare sulla base del quadro clinico risultante dagli accertamenti medico-legali, ha accertato che non sussistevano le condizioni per l'accoglimento della domanda del RI. Sulla misura della riduzione al 20% della stesso a causa di silicosi capacità lavorativa dello le conclusioni del consulente dovevano, infatti, condividersi tecnico designato in secondo grado il quale, sulla base di esami medico-legali e della valutazione comparativa delle condizioni sua volta concordato con il pareredell'assicurato, aveva a espresso dal primo consulente tecnico d'ufficio. Trattasi di giudizio congruamente motivato ed esente da incensurabile inerrori nel profilo logico-giuridico,come tale questa sede. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Non si provvede sulle spese del pre dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per Roma, 13 dicembre 2001 Il Presidente tintive payline fille 2002 IL CANCAL а 5 sente giudizio ai sensi le spese. Il Consigliere est.