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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 7724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7724 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 7724 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 29/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AB RI ha proposto ricorso(ai s n ii~...0111 1,12.9 g. avverso la sentenza emessa il 7 febbraio 2025 dal Tribunale di Bologna che ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c) e 2- sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, altresì disponendo la sospensione della patente di guida per due anni, per effetto del raddoppio per effetto dell'art. 186, comma 2, lett. c). 2. Due i motivi a sostegno del ricorso. Con il primo, il ricorrente deduce violazione di legge per erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria, rispetto alla quale lamenta la omessa motivazione. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea determinazione del periodo di sospensione della patente di guida, assumendosi che il Giudice abbia erroneamente applicato il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria, atteso che il veicolo di cui si tratta risulta appartenere alla Angioteam srl, di cui l'imputato è socio unico e unico amministratore, dovendosi pertanto ritenere proprietario dello stesso. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con rideterminazione della durata della sanzione amministrativa accessoria in un anno di sospensione della patente di guida;
dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che il ricorrente è stato condannato alla pena pecuniaria dell'ammenda, essendo stata convertita, ai sensi della L. 689/1981, la pena detentiva nella pena pecuniaria, che è stata cumulata con quella già irrogata, conseguendone che la sentenza di cui si tratta è inappellabile (art. 593, comma 3, cod. proc. pen., comma sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. a, d.lgs. 150/2022) ed impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione. Il primo motivo è inammissibile per mancanza di interesse, avendo il Tribunale applicato la sospensione della patente di guida per la durata di anno, coincidente con il minimo di legge previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Parimenti inammissibile è il secondo motivo: trattandosi di ricorso per cassazione, al Collegio non è consentito esaminare il profilo relativo alla proprietà dell'auto in questione, né apprezzare al riguardo la documentazione allegata dal ricorrente, che 2 Il Consigliere estensore appare essere stata prodotta per la prima volta nella presente sede di legittimità, non risultando peraltro che la questione sia stata dedotta davanti al Giudice di merito. D'altronde, nello stesso capo di imputazione, il veicolo Mercedes in questione era stimato di proprietà altrui. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 ottobre 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 7724 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 29/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AB RI ha proposto ricorso(ai s n ii~...0111 1,12.9 g. avverso la sentenza emessa il 7 febbraio 2025 dal Tribunale di Bologna che ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c) e 2- sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, altresì disponendo la sospensione della patente di guida per due anni, per effetto del raddoppio per effetto dell'art. 186, comma 2, lett. c). 2. Due i motivi a sostegno del ricorso. Con il primo, il ricorrente deduce violazione di legge per erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria, rispetto alla quale lamenta la omessa motivazione. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea determinazione del periodo di sospensione della patente di guida, assumendosi che il Giudice abbia erroneamente applicato il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria, atteso che il veicolo di cui si tratta risulta appartenere alla Angioteam srl, di cui l'imputato è socio unico e unico amministratore, dovendosi pertanto ritenere proprietario dello stesso. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con rideterminazione della durata della sanzione amministrativa accessoria in un anno di sospensione della patente di guida;
dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che il ricorrente è stato condannato alla pena pecuniaria dell'ammenda, essendo stata convertita, ai sensi della L. 689/1981, la pena detentiva nella pena pecuniaria, che è stata cumulata con quella già irrogata, conseguendone che la sentenza di cui si tratta è inappellabile (art. 593, comma 3, cod. proc. pen., comma sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. a, d.lgs. 150/2022) ed impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione. Il primo motivo è inammissibile per mancanza di interesse, avendo il Tribunale applicato la sospensione della patente di guida per la durata di anno, coincidente con il minimo di legge previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Parimenti inammissibile è il secondo motivo: trattandosi di ricorso per cassazione, al Collegio non è consentito esaminare il profilo relativo alla proprietà dell'auto in questione, né apprezzare al riguardo la documentazione allegata dal ricorrente, che 2 Il Consigliere estensore appare essere stata prodotta per la prima volta nella presente sede di legittimità, non risultando peraltro che la questione sia stata dedotta davanti al Giudice di merito. D'altronde, nello stesso capo di imputazione, il veicolo Mercedes in questione era stimato di proprietà altrui. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 ottobre 2025