12 dicembre 2017
2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito e' destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma l, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella citata comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Il sistema risultante dalla rideterminazione dei corrispettivi di cui al comma 1 assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di' Stato stabiliti dalle norme europee e l'invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito e' destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma assicurano l'invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 21:
La comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 del 28 giugno 2014 (Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020) e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 200 del 28 giugno 2014.
Commentario • 1
- 1. Corte di giustizia UE, decima sezione, sentenza 24 settembre 2026https://www.eius.it/articoli/ · 24 settembre 2026 · 9.615627
[…] sottolineando che tale regime mira a preservare la continuità dell'impresa e a consentire il suo rilancio al fine di prevenire la cessazione della sua attività. 24. È in tale contesto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l'articolo 107 [paragrafo] 3 lettera c) TFUE e gli [OASR] correttamente interpretati ostano ad una normativa nazionale come quella che prevede l'esclusione delle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge [n. 347/2003] dall'accesso alle agevolazioni previste per le imprese ad alto consumo di gas naturale [ai] sensi del combinato disposto dell'articolo 21 della legge [n. 167/2017 ] […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. CGUE, n. C-503/25, Sentenza della Corte, Acciaierie d’Italia SpA, en administration temporaire contro Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), 24/09/2026Provvedimento: […] «Se l'articolo 107 [paragrafo] 3 lettera c) TFUE e gli [OASR] correttamente interpretati ostano ad una normativa nazionale come quella che prevede l'esclusione delle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge [n. 347/2003] dall'accesso alle agevolazioni previste per le imprese ad alto consumo di gas naturale [ai] sensi del combinato disposto dell'articolo 21 della legge [n. 167/2017] e dall'articolo 1 comma 3 del decreto ministeriale [n. 541/2021]».Leggi di più...
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