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12 dicembre 2017
12 dicembre 2017
Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con esclusione degli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.