Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/1987, n. 7434
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Sentenza 26 novembre 1987

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Colui che, per incarico del derubato, si mette in contatto con gli autori del furto per ottenere la restituzione della refurtiva mediante esborso di danaro, non risponde di concorso in estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della vittima e non già per ottenere una parte del prezzo del riscatto; quando invece egli riceve o trattiene parte di tale esborso, agisce non più nello interesse del derubato, ma per un interesse proprio coincidente con quello degli autori del furto, e si rende partecipe nell'esecuzione dell'estorsione. ( V mass n 161549; ( V mass n 173800; ( Conf mass n 155866; ( Conf mass n 153840; ( Conf mass n 151924; ( Conf mass n 148287; ( Conf mass n 113048; ( Conf mass n 101411).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/1987, n. 7434
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7434
    Data del deposito : 26 novembre 1987

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