CASS
Sentenza 26 novembre 1987
Sentenza 26 novembre 1987
Massime • 1
Colui che, per incarico del derubato, si mette in contatto con gli autori del furto per ottenere la restituzione della refurtiva mediante esborso di danaro, non risponde di concorso in estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della vittima e non già per ottenere una parte del prezzo del riscatto; quando invece egli riceve o trattiene parte di tale esborso, agisce non più nello interesse del derubato, ma per un interesse proprio coincidente con quello degli autori del furto, e si rende partecipe nell'esecuzione dell'estorsione. ( V mass n 161549; ( V mass n 173800; ( Conf mass n 155866; ( Conf mass n 153840; ( Conf mass n 151924; ( Conf mass n 148287; ( Conf mass n 113048; ( Conf mass n 101411).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/1987, n. 7434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7434 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1987 |
Testo completo
1 74 34 39
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 26.11.1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2^ PENALE SENTENZA SEZIONE
Composta dagli ill.mi Sigg.: N. 2671
Dott. GIOVANNI MEO Presidente
1. Dott. VITTORIO PALMISANO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. » ITALICO LIBERO TROYA N. 33899/84
3. >> GENNARO NAPOLITANO
4. IGINO CAPPELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SO CA, nato a [...] il [...]
GI AT, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Catania il 17.10.1984, la quale riformava la sen- tenza emessa dal Tribunale di Siracusa il 3.2.1984
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Troya
Mod. 82
A. Spincel - Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Lanni
che ha concluso per rigetto dei ricorsi
Uditi i difensori Avv. Angelo D'Amico, del foro di
Lentini, dif. del GI, chiede l'accolgimento del ricorso.
Avv. Alfredo Angelucci del foro di Roma dif. del
GI si richiama ai motivi del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza emessa il 3 febbraio 1984,
il Tribunale di Siracusa dichiarava SO CA
colpevole del delitto di estorsione continuata, ex artt. 110, 81, 629 e 61 n. 7 C.P., commessa in con- 3
corso con persone rimaste ignote in danno di IZ
AO e La SA EB, e con la recidiva con-
testata, lo condannava alla pena di anni quattro,
mesi due di reclusione e f.
2.300.000 di multa.
Assolveva, inoltre, GI AT dello stes-
so reato per insufficienza di prove e 1'SO dal reato di tentata estorsione, ex artt. 110, 56 e 629
c.p., commessa in danno di LO EB perchè
il fatto non sussiste.
Secondo la ricostruzione dei fatti opera-
ta dal giudice di merito, il 10 giugno 1982, in con trada "Spinagallo" di Noto, IZ AO e La SA
EB avevano subito il furto di una pala mec-
canica ad opera di ognoti, riportando un danno di circa cinquanta milioni di lire.
Dopo una quindicina di giorni, avevano ricevuto una telefonata, seguita da altre tre, con cui uno sco-
nosciuto interlocutore aveva proposto la restituzio-
ne della pala dietro il versamento di quindici mi-
bioni di lire. Le trattative, durante le quali le due vittime avevano avanzato inutili richieste di riduzione del riscatto ed avevano ricevuto minacce di rappresaglia sui loro familiari, si erano pro-
tratte per un certo tempo, essendo stata nel contem- po sollecitata l'opera di intermediazione del Gian-
netto e dell'SO. Alla fine, in conseguenza della opera svolta dal secondo, il 19 settembre 1982, il
IZ ed il La SA, dopo avere pagato in due so-
luzioni la tangente richiesta nelle mani dell'SO,
avevano ricevuto da costui la notizia del luogo in cui la pala meccanica era stata occultata ed aveva-
no provveduto al suo recupero.
Il Tribunale, pur riconoscendo mancante la prova che l'SO abbia partecipato alla sottra-
zione della pala meccanica o che sia stato consa-
pevole delle minacce rivolte dall'interlocutore te-
lefonico, ravvisava nel suo comportamento l'attivi-
tà dell'intermediario che agisce nel proprio in- teresse o prendendo l'interesse dell'estortore, e
ne affermava di conseguenza la partecipazione mo-
rale e materiale nell'esecuzione del delitto in danno di IZ e La SA. Nei confronti del coimpu→
tato GI rilevava invece l'esistenza di ele-
menti contrastanti, tali da indurlo alla sua asso-
luzione, sia pure con formula dubitativa. Al ri-
guardo, da un canto indicava le seguenti due circo-
stanze a carico: a) l'essere stato il GI
indicato dall'estortore telefonico come persona di fiducia adatta al ruolo di intermediario;
b) l'a- vere l'estortore, nel corso di una successiva con-
- 5
versazione telefonica, quasi rimproverato il La SA
per non essersi recato ad un appuntamento, fissato telefonicamente da lui stesso, col GI. Dal-
l'altro, indicava le seguenti circostanze contra-
stanti: a) l'inesistenza di un collegamento tra il
GI e l'SO; b) la mancanza di uma qualunque opera di rafforzamento dell'attività di estorsione o di intermediazione sul conto del GI;
c) la constatazione che l'interlocutore telefonico aveva indirizzato il La SA a pagare nelle mani di chicchessia, purchè pagasse.
Il Tribunale assolveva, inoltre, l'SO
dal delitto di tentata estorsione in danno di SC
EB, in quanto, pur risultando certo che lo
LO abbia subito il furto di un camion e che lo abbia recuperato ricercandolo in compagnia dello
SO, non emerge dagli atti del processo;
ed ancor meno dalle dichiarazioni del derubato, che il re-
cupero del camion sia stato determinato dal paga-
mento di un riscatto, o che comunque un tentativo in tal senso sia stato posto in essere da qualcuno.
Avverso la sentenza del Tribunale propo-
neva gravame il Procuratore Generale della Repub-
blica di Catania nei confronti dei due imputati, - chiedendo l'affermazione di colpevolezza del Gian-
netto per il reato di estorsione ed un congruo au-
mento di pena per l'SO. Proponeva gravame anche
1'SO, il quale sollecitava la sua assoluzione dal reato consumato perchè il fatto non sussiste,
o con qualunque altra formula, e in subordine,
la concessione delle circostanze attenuanti generi-
...
che.
Con sentenza, emessa il 17 ottobre 1984,
la Corte di Appello di Catania dichiarava il Gian-
netto colpevole del reato di estorsione e lo con-
dannava alla pena di anni cinque, mese uno di re-
clusione e £.
2.400.000 di multa;
elevava, inoltre,
la pena inflitta all'SO, ritenuta anche la sussi-
stenza dell'aggravante delle più persone riunite,
ad anni cinque, mesi due di reclusione e £. 2.500.000
di multa;
condannava infine entrambi alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pub-
blici uffici.
Il secondo giudice, oltre a riaffermare la colpevolezza dell'SO sulla base degli elementi già indicati dal primo, la estendeva anche al coim-
putato sulla base di una prova certa ed univoca.
Precisava, in proposito, che le risultanze proces-
suali consacrano la certezza dell'intesa tra gli estortori ed il GI, rivolta al conseguimento
- 7 -
del riscatto, specie se si E tiene conto della
indicazione data al IZ dall'interlocutore tele-
fonico circa i possibili intermediari e del rimpro-
vero successivo, fatto dallo stesso sconosciuto al IZ per aver mancato all'appuntamento.
Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Lo SO, con motivi presentati contestual mente ed a mezzo di difensore, denunzia vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata, nel ritenere provata la sua responsabi-
lità, è incorsa da un lato in contraddittorietà del-
la motivazione, allorchè è giunta a tale conclusio-
ne, supponendo che l'SO abbia incassato per sè
due dei quindici milioni, versati dalla parte of-
fesa per il riscatto senza che sussista di ciò al-
cuna prova, pur avendo in precedenza affermato di non essere emerso nessun elemento che l'SO abbia partecipato o sia stato consapevole delle minacce di estorsione e pur avendo dato atto che l'imputato ha esercitato le funzioni di intermediario ed è
intervenuto alla conclusione della vicenda su pres-
sioni della parte offesa;
mentre dall'altro lato è
:
incorsa in difetto di motivazione per avere apodit- 1 8 -
ticamente affermato di non essere credibile che l'SO abbia rischiato di rimetterci del proprio facendo anticipazioni, senza considerare che costui era in rapporti tali con la parte offesa da poter determinarsi ad anticipare due milioni, ritardando poi di rilevare il nascondiglio per ottenere il rimborso. La decisione è incorsa, inoltre, in di-
fetto e contraddittorietà di motivazione, allorchè
ha negato le circostanze attenuanti generiche,
Benza tenere conto che lo stesso si è limitato a svolgere le funzioni di intermediario e che la sua asserita responsabilità inerisce ad una piccola parte di scarsa importanza della vicenda.
..
Anche il GI denunzia vizio di mo-
tivazione, sotto la specie della contraddittorietà
e del travisamento. Ad avviso del ricorrente, la de cisione impugnata, affermando la sua responsabilità
ha trascurato l'esame di elementi decisivi che avreb bero potuto portare ad una decisione diversa, ed in particolare: a) che la parte offesa è stata "con-
sigliata" dall'ignoto interlocutore telefonico di rivolgersi a tante persone, anche se tra queste il
GI, e non direttamente a quest'ultimo;
b) che non sono stati gli ignoti estortori a rim-
proverare il IZ di non essersi recato all'appun- tamento;
c) che tale episodio è avvenuto dopo due 9
settimane dal mancato incontro, e non dopo uno o due giorni. La decisione è incorsa ancora nel tra-
visamento del fatto, laddove ha affermato che il
GI è stato la persona di fiducia suggerita,
dedita alle estorsioni e facente parte della malati to locale.
Considerato in diritto
I ricorsi, proposti da SO CA e da
GI AT, non meritano accoglimento, in quanto non hanno consistenza e debbono essere di-
sattese le censure, mosse dai medesimi alla senten-
za impugnata ed attinenti tutte a vizi di motiva-
zione.
Contrariamente a quanto assumono entrambi i ricorrenti, la decisione anzidetta presenta mo-
tivazione adeguata ed esauriente, immune dai vizi logico-giuridici denunziati.
La Corte di merito, infatti, sottoponendo a nuovo esame i punti specifici, fatti oggetto del-
le attuali censure e su sollecitazione di altret-
tanto specifici gravami interposti dagli imputati,
da un canto, nei confronti dello SO, ha conferma-
to la decisione del primo giudice riaffermandone la colpevolezza e dall'altro, nei confronti del 10 GI, l'ha modificata estendendo anche a que-
st'ultimo la responsabilità dalla quale era stato esonerato, sulla base di precise ed ineccepibili argomentazioni, con le quali ha assolto appieno l'obbligo impostole dagli artt. 474 e 475 c.p.p.,
sotto tutti i profili in essi contemplati, e se- gnatamente sotto quelli della compcompleting a e della coe renza (⚫ logicità) contestati dai ricorrenti.
Per quanto attiene all'SO, la Corte di merito ha messo opportunamente in evidenza che,
sebbene non sia emerso a suo carico alcun elemento che faccia ritenere che lo stesso abbia partecipato al furto o sia stato consapevole delle minacce finalizzate, tuttavia nella sua condotta sono ravvi-
sabili gli estremi della partecipazione materiale e morale al delitto di estorsione. E' risultato certo, infatti, che egli, anche se richiesto dalle parti offese di intromettersi, come persona rispet- tata negli ambienti della malavita siracusana, per il recupero della pala, ha versato allo ignoto estor sore la somma (1 tredici milioni di lire) datagli dal IZ, dei quindici milioni richiesti, dichia-
rando a costui di avere aggiunto di sua tasca la differenza di due milioni e pretendendone il rim-
borso prima di rivelare al La SA il nascondiglio della cosa rubata. Da tale precisa emergenza il
- 11
secondo giudice, argomentando in maniera logicamen-
te coerente, ha tratto la certezza che l'imputato abbiaia perseguito un preciso intento speculativo,
dovendo ritenersi che i due milioni di lire abbiano costituito il suo profitto personale, non essendo credibile che egli abbia rischiato di rimetterci del proprio, facendo anticipazioni di denaro (pe-
raltro, nemmeno richieste). Non è fuori luogo ri-
cordare, in proposito, che, secondo quanto è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, colui che, per incarico del derubato, si mette in contatto con gli autori del furto per ottenere la restituzione della refurtiva mediante esborso di denaro, non risponde di concor-
so in estorsione solo se agisce nell'esclusivo in-
teresse della vittima e non già per ottenere una parte del prezzo del riscatto;
quando invece egli riceve o trattiene parte di tale esborso, agisce non più nell'interesse del derubato, ma per un in-
teresse proprio coincidente con quello degli auto-
ri del furto, e si rende partecipe nella esecuzio-
ne della estorsione (Cass. Sez. II, 2 ottobre 1981,
De Feudis, in Cass.Pen. 1983, p. 64, m. 20; Cass.
Sez. I, 28 maggio 1969, Nicolao e altro, ivi, 1971, - p. 266, m. 271). 12
Circa il diniego delle circostanze atte-
nuanti generiche, opposto dal secondo giudice nei confronti dell'SO, è da rilevare che la decisione impugnata ha indicato "expressis verbis" le ragio-
ni e gli elementi (modalità di esecuzione del de-
litto, e personalità dell'imputato), sui quali ha fondato la sua specifica scelta, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al riguardo al giu dice di merito dall'ordinamento giuridico positivo.
Codesta indicazione, confortata dal supporto di ido-
nea motivazione immune da lacune o travisamento,
pone la discrezionalità esercitata al riparo dal sindacato di questo giudice di legittimità.
Anche per quanto attiene alle censure mos-
se dal GI, dalla decisione impugnata esulano entrambi i vizi logico-giuridici denunziati, e cioè
la motivazione apparente ed il travisamento del fatto
La Corte di merito, modificando nei con-
fronti di costui il giudizio precedentemente formu-
lato dal primo giudice, lungi dal trascurare o tra-
visare emergenze utili del processo, ha dato la do-
vuta considerazione e la giusta incidenza probatoria agli elementi certi e concreti, consacrati nella fattispecie. Sul conto del GI ha posto in evi- denza, in particolare, due precise ed inequivoche
- 13
-
risultanze anzitutto, che egli è stato indicato dal l'ignoto interlocutore telefonico come la persona di fiducia, con cui il IZ avrebbe dovuto metter-
si in contatto per consegnargli il prezzo del riscatto in secondo luogo, che il GI, chia-
matd telefonicamente dal IZ, ha dato a costui un appuntamento per un incontro in una certa lo-
calità, dove il IZ non si è poi recato, per cui lo stesso, in una successiva telefonata, è stato rim proverato dall'ignoto estorsore del fatto di non essersi recato all'appuntamento. Su codeste inop-
pugnabili risultanze, il secondo giudice, con ar-
gomentazione del tutto esauriente e logicamente coerente, ha fondato la certezza della intesa fra gli esborsori ed il GI, C conseguentemente
del concorso di quest'ultimo, anche lui peraltro non estraneo alla malavita locale, se si tiene conto dello svolgimento dei fatti e dei suoi
:
trascorsi penali (fra i quali piuttosto significa-
tiva appare la condanna in data 24 giugno 1975
della Corte di Appello di Catania per detenzione di esplosivo) nella estorsione consumata in danno del IZ e del La SA.
Giova ricordare che il secondo giudice, 14 -
affermando nella specie la partecipazione dell'im-
putato nella vicenda criminosa, ha fatto ossequio ad un preciso e costante orientamento della giuri-
sprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui il concorso di persone nel reato può avvenire in qualsiasi forma, mediante un contributo volontario o un apporto causale anche ad alcune soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione della condotta criminosa (Cass. Sez. V, 9 maggio
1986, Giorgini, in Cass. Pen., 1987, p. 1106, m..
876; Cass. Sez. I, 15 dicembre 1984, Fabiano, ivi,
1986, p. 1072, 821).
Nè peraltro è logicamente corretto desu-
mere una pretesa estraneità dell'imputato al pia-
no degli estorsori dal fatto che l'ignoto interlo-
cutore telefonico abbia invitato il IZ a rivol-
gersi ad altri per il pagamento del riscatto, in quanto tale invito è stato rivolto dopo che questo ultimo non si è presentato all'appuntamento col
GI.
Al rigetto dei due ricorsi conseguono,
a carico di entrambi i ricorrenti, gli oneri pre-
visti dall'art. 549 C.P.P.
P.Q.M.
La Corte 4.
rigetta i ricorsi, proposti da SO CA e 15
GI AT;
condanna i medesimi, in soli-
do, al pagamento delle spese del procedimento, e,
ciascuno, al pagamento della somma di f. 500.000
a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 novembre 1987.
IL PRESIDENTE
почший Тео Ecc. Dr Giovanni MepG
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Italico Libero Troya
DEPOSITATA in CANCELLERIA
addi GIU 1988
Funzionario di Cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 26.11.1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2^ PENALE SENTENZA SEZIONE
Composta dagli ill.mi Sigg.: N. 2671
Dott. GIOVANNI MEO Presidente
1. Dott. VITTORIO PALMISANO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. » ITALICO LIBERO TROYA N. 33899/84
3. >> GENNARO NAPOLITANO
4. IGINO CAPPELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SO CA, nato a [...] il [...]
GI AT, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Catania il 17.10.1984, la quale riformava la sen- tenza emessa dal Tribunale di Siracusa il 3.2.1984
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Troya
Mod. 82
A. Spincel - Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Lanni
che ha concluso per rigetto dei ricorsi
Uditi i difensori Avv. Angelo D'Amico, del foro di
Lentini, dif. del GI, chiede l'accolgimento del ricorso.
Avv. Alfredo Angelucci del foro di Roma dif. del
GI si richiama ai motivi del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza emessa il 3 febbraio 1984,
il Tribunale di Siracusa dichiarava SO CA
colpevole del delitto di estorsione continuata, ex artt. 110, 81, 629 e 61 n. 7 C.P., commessa in con- 3
corso con persone rimaste ignote in danno di IZ
AO e La SA EB, e con la recidiva con-
testata, lo condannava alla pena di anni quattro,
mesi due di reclusione e f.
2.300.000 di multa.
Assolveva, inoltre, GI AT dello stes-
so reato per insufficienza di prove e 1'SO dal reato di tentata estorsione, ex artt. 110, 56 e 629
c.p., commessa in danno di LO EB perchè
il fatto non sussiste.
Secondo la ricostruzione dei fatti opera-
ta dal giudice di merito, il 10 giugno 1982, in con trada "Spinagallo" di Noto, IZ AO e La SA
EB avevano subito il furto di una pala mec-
canica ad opera di ognoti, riportando un danno di circa cinquanta milioni di lire.
Dopo una quindicina di giorni, avevano ricevuto una telefonata, seguita da altre tre, con cui uno sco-
nosciuto interlocutore aveva proposto la restituzio-
ne della pala dietro il versamento di quindici mi-
bioni di lire. Le trattative, durante le quali le due vittime avevano avanzato inutili richieste di riduzione del riscatto ed avevano ricevuto minacce di rappresaglia sui loro familiari, si erano pro-
tratte per un certo tempo, essendo stata nel contem- po sollecitata l'opera di intermediazione del Gian-
netto e dell'SO. Alla fine, in conseguenza della opera svolta dal secondo, il 19 settembre 1982, il
IZ ed il La SA, dopo avere pagato in due so-
luzioni la tangente richiesta nelle mani dell'SO,
avevano ricevuto da costui la notizia del luogo in cui la pala meccanica era stata occultata ed aveva-
no provveduto al suo recupero.
Il Tribunale, pur riconoscendo mancante la prova che l'SO abbia partecipato alla sottra-
zione della pala meccanica o che sia stato consa-
pevole delle minacce rivolte dall'interlocutore te-
lefonico, ravvisava nel suo comportamento l'attivi-
tà dell'intermediario che agisce nel proprio in- teresse o prendendo l'interesse dell'estortore, e
ne affermava di conseguenza la partecipazione mo-
rale e materiale nell'esecuzione del delitto in danno di IZ e La SA. Nei confronti del coimpu→
tato GI rilevava invece l'esistenza di ele-
menti contrastanti, tali da indurlo alla sua asso-
luzione, sia pure con formula dubitativa. Al ri-
guardo, da un canto indicava le seguenti due circo-
stanze a carico: a) l'essere stato il GI
indicato dall'estortore telefonico come persona di fiducia adatta al ruolo di intermediario;
b) l'a- vere l'estortore, nel corso di una successiva con-
- 5
versazione telefonica, quasi rimproverato il La SA
per non essersi recato ad un appuntamento, fissato telefonicamente da lui stesso, col GI. Dal-
l'altro, indicava le seguenti circostanze contra-
stanti: a) l'inesistenza di un collegamento tra il
GI e l'SO; b) la mancanza di uma qualunque opera di rafforzamento dell'attività di estorsione o di intermediazione sul conto del GI;
c) la constatazione che l'interlocutore telefonico aveva indirizzato il La SA a pagare nelle mani di chicchessia, purchè pagasse.
Il Tribunale assolveva, inoltre, l'SO
dal delitto di tentata estorsione in danno di SC
EB, in quanto, pur risultando certo che lo
LO abbia subito il furto di un camion e che lo abbia recuperato ricercandolo in compagnia dello
SO, non emerge dagli atti del processo;
ed ancor meno dalle dichiarazioni del derubato, che il re-
cupero del camion sia stato determinato dal paga-
mento di un riscatto, o che comunque un tentativo in tal senso sia stato posto in essere da qualcuno.
Avverso la sentenza del Tribunale propo-
neva gravame il Procuratore Generale della Repub-
blica di Catania nei confronti dei due imputati, - chiedendo l'affermazione di colpevolezza del Gian-
netto per il reato di estorsione ed un congruo au-
mento di pena per l'SO. Proponeva gravame anche
1'SO, il quale sollecitava la sua assoluzione dal reato consumato perchè il fatto non sussiste,
o con qualunque altra formula, e in subordine,
la concessione delle circostanze attenuanti generi-
...
che.
Con sentenza, emessa il 17 ottobre 1984,
la Corte di Appello di Catania dichiarava il Gian-
netto colpevole del reato di estorsione e lo con-
dannava alla pena di anni cinque, mese uno di re-
clusione e £.
2.400.000 di multa;
elevava, inoltre,
la pena inflitta all'SO, ritenuta anche la sussi-
stenza dell'aggravante delle più persone riunite,
ad anni cinque, mesi due di reclusione e £. 2.500.000
di multa;
condannava infine entrambi alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pub-
blici uffici.
Il secondo giudice, oltre a riaffermare la colpevolezza dell'SO sulla base degli elementi già indicati dal primo, la estendeva anche al coim-
putato sulla base di una prova certa ed univoca.
Precisava, in proposito, che le risultanze proces-
suali consacrano la certezza dell'intesa tra gli estortori ed il GI, rivolta al conseguimento
- 7 -
del riscatto, specie se si E tiene conto della
indicazione data al IZ dall'interlocutore tele-
fonico circa i possibili intermediari e del rimpro-
vero successivo, fatto dallo stesso sconosciuto al IZ per aver mancato all'appuntamento.
Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Lo SO, con motivi presentati contestual mente ed a mezzo di difensore, denunzia vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata, nel ritenere provata la sua responsabi-
lità, è incorsa da un lato in contraddittorietà del-
la motivazione, allorchè è giunta a tale conclusio-
ne, supponendo che l'SO abbia incassato per sè
due dei quindici milioni, versati dalla parte of-
fesa per il riscatto senza che sussista di ciò al-
cuna prova, pur avendo in precedenza affermato di non essere emerso nessun elemento che l'SO abbia partecipato o sia stato consapevole delle minacce di estorsione e pur avendo dato atto che l'imputato ha esercitato le funzioni di intermediario ed è
intervenuto alla conclusione della vicenda su pres-
sioni della parte offesa;
mentre dall'altro lato è
:
incorsa in difetto di motivazione per avere apodit- 1 8 -
ticamente affermato di non essere credibile che l'SO abbia rischiato di rimetterci del proprio facendo anticipazioni, senza considerare che costui era in rapporti tali con la parte offesa da poter determinarsi ad anticipare due milioni, ritardando poi di rilevare il nascondiglio per ottenere il rimborso. La decisione è incorsa, inoltre, in di-
fetto e contraddittorietà di motivazione, allorchè
ha negato le circostanze attenuanti generiche,
Benza tenere conto che lo stesso si è limitato a svolgere le funzioni di intermediario e che la sua asserita responsabilità inerisce ad una piccola parte di scarsa importanza della vicenda.
..
Anche il GI denunzia vizio di mo-
tivazione, sotto la specie della contraddittorietà
e del travisamento. Ad avviso del ricorrente, la de cisione impugnata, affermando la sua responsabilità
ha trascurato l'esame di elementi decisivi che avreb bero potuto portare ad una decisione diversa, ed in particolare: a) che la parte offesa è stata "con-
sigliata" dall'ignoto interlocutore telefonico di rivolgersi a tante persone, anche se tra queste il
GI, e non direttamente a quest'ultimo;
b) che non sono stati gli ignoti estortori a rim-
proverare il IZ di non essersi recato all'appun- tamento;
c) che tale episodio è avvenuto dopo due 9
settimane dal mancato incontro, e non dopo uno o due giorni. La decisione è incorsa ancora nel tra-
visamento del fatto, laddove ha affermato che il
GI è stato la persona di fiducia suggerita,
dedita alle estorsioni e facente parte della malati to locale.
Considerato in diritto
I ricorsi, proposti da SO CA e da
GI AT, non meritano accoglimento, in quanto non hanno consistenza e debbono essere di-
sattese le censure, mosse dai medesimi alla senten-
za impugnata ed attinenti tutte a vizi di motiva-
zione.
Contrariamente a quanto assumono entrambi i ricorrenti, la decisione anzidetta presenta mo-
tivazione adeguata ed esauriente, immune dai vizi logico-giuridici denunziati.
La Corte di merito, infatti, sottoponendo a nuovo esame i punti specifici, fatti oggetto del-
le attuali censure e su sollecitazione di altret-
tanto specifici gravami interposti dagli imputati,
da un canto, nei confronti dello SO, ha conferma-
to la decisione del primo giudice riaffermandone la colpevolezza e dall'altro, nei confronti del 10 GI, l'ha modificata estendendo anche a que-
st'ultimo la responsabilità dalla quale era stato esonerato, sulla base di precise ed ineccepibili argomentazioni, con le quali ha assolto appieno l'obbligo impostole dagli artt. 474 e 475 c.p.p.,
sotto tutti i profili in essi contemplati, e se- gnatamente sotto quelli della compcompleting a e della coe renza (⚫ logicità) contestati dai ricorrenti.
Per quanto attiene all'SO, la Corte di merito ha messo opportunamente in evidenza che,
sebbene non sia emerso a suo carico alcun elemento che faccia ritenere che lo stesso abbia partecipato al furto o sia stato consapevole delle minacce finalizzate, tuttavia nella sua condotta sono ravvi-
sabili gli estremi della partecipazione materiale e morale al delitto di estorsione. E' risultato certo, infatti, che egli, anche se richiesto dalle parti offese di intromettersi, come persona rispet- tata negli ambienti della malavita siracusana, per il recupero della pala, ha versato allo ignoto estor sore la somma (1 tredici milioni di lire) datagli dal IZ, dei quindici milioni richiesti, dichia-
rando a costui di avere aggiunto di sua tasca la differenza di due milioni e pretendendone il rim-
borso prima di rivelare al La SA il nascondiglio della cosa rubata. Da tale precisa emergenza il
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secondo giudice, argomentando in maniera logicamen-
te coerente, ha tratto la certezza che l'imputato abbiaia perseguito un preciso intento speculativo,
dovendo ritenersi che i due milioni di lire abbiano costituito il suo profitto personale, non essendo credibile che egli abbia rischiato di rimetterci del proprio, facendo anticipazioni di denaro (pe-
raltro, nemmeno richieste). Non è fuori luogo ri-
cordare, in proposito, che, secondo quanto è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, colui che, per incarico del derubato, si mette in contatto con gli autori del furto per ottenere la restituzione della refurtiva mediante esborso di denaro, non risponde di concor-
so in estorsione solo se agisce nell'esclusivo in-
teresse della vittima e non già per ottenere una parte del prezzo del riscatto;
quando invece egli riceve o trattiene parte di tale esborso, agisce non più nell'interesse del derubato, ma per un in-
teresse proprio coincidente con quello degli auto-
ri del furto, e si rende partecipe nella esecuzio-
ne della estorsione (Cass. Sez. II, 2 ottobre 1981,
De Feudis, in Cass.Pen. 1983, p. 64, m. 20; Cass.
Sez. I, 28 maggio 1969, Nicolao e altro, ivi, 1971, - p. 266, m. 271). 12
Circa il diniego delle circostanze atte-
nuanti generiche, opposto dal secondo giudice nei confronti dell'SO, è da rilevare che la decisione impugnata ha indicato "expressis verbis" le ragio-
ni e gli elementi (modalità di esecuzione del de-
litto, e personalità dell'imputato), sui quali ha fondato la sua specifica scelta, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al riguardo al giu dice di merito dall'ordinamento giuridico positivo.
Codesta indicazione, confortata dal supporto di ido-
nea motivazione immune da lacune o travisamento,
pone la discrezionalità esercitata al riparo dal sindacato di questo giudice di legittimità.
Anche per quanto attiene alle censure mos-
se dal GI, dalla decisione impugnata esulano entrambi i vizi logico-giuridici denunziati, e cioè
la motivazione apparente ed il travisamento del fatto
La Corte di merito, modificando nei con-
fronti di costui il giudizio precedentemente formu-
lato dal primo giudice, lungi dal trascurare o tra-
visare emergenze utili del processo, ha dato la do-
vuta considerazione e la giusta incidenza probatoria agli elementi certi e concreti, consacrati nella fattispecie. Sul conto del GI ha posto in evi- denza, in particolare, due precise ed inequivoche
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risultanze anzitutto, che egli è stato indicato dal l'ignoto interlocutore telefonico come la persona di fiducia, con cui il IZ avrebbe dovuto metter-
si in contatto per consegnargli il prezzo del riscatto in secondo luogo, che il GI, chia-
matd telefonicamente dal IZ, ha dato a costui un appuntamento per un incontro in una certa lo-
calità, dove il IZ non si è poi recato, per cui lo stesso, in una successiva telefonata, è stato rim proverato dall'ignoto estorsore del fatto di non essersi recato all'appuntamento. Su codeste inop-
pugnabili risultanze, il secondo giudice, con ar-
gomentazione del tutto esauriente e logicamente coerente, ha fondato la certezza della intesa fra gli esborsori ed il GI, C conseguentemente
del concorso di quest'ultimo, anche lui peraltro non estraneo alla malavita locale, se si tiene conto dello svolgimento dei fatti e dei suoi
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trascorsi penali (fra i quali piuttosto significa-
tiva appare la condanna in data 24 giugno 1975
della Corte di Appello di Catania per detenzione di esplosivo) nella estorsione consumata in danno del IZ e del La SA.
Giova ricordare che il secondo giudice, 14 -
affermando nella specie la partecipazione dell'im-
putato nella vicenda criminosa, ha fatto ossequio ad un preciso e costante orientamento della giuri-
sprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui il concorso di persone nel reato può avvenire in qualsiasi forma, mediante un contributo volontario o un apporto causale anche ad alcune soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione della condotta criminosa (Cass. Sez. V, 9 maggio
1986, Giorgini, in Cass. Pen., 1987, p. 1106, m..
876; Cass. Sez. I, 15 dicembre 1984, Fabiano, ivi,
1986, p. 1072, 821).
Nè peraltro è logicamente corretto desu-
mere una pretesa estraneità dell'imputato al pia-
no degli estorsori dal fatto che l'ignoto interlo-
cutore telefonico abbia invitato il IZ a rivol-
gersi ad altri per il pagamento del riscatto, in quanto tale invito è stato rivolto dopo che questo ultimo non si è presentato all'appuntamento col
GI.
Al rigetto dei due ricorsi conseguono,
a carico di entrambi i ricorrenti, gli oneri pre-
visti dall'art. 549 C.P.P.
P.Q.M.
La Corte 4.
rigetta i ricorsi, proposti da SO CA e 15
GI AT;
condanna i medesimi, in soli-
do, al pagamento delle spese del procedimento, e,
ciascuno, al pagamento della somma di f. 500.000
a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 novembre 1987.
IL PRESIDENTE
почший Тео Ecc. Dr Giovanni MepG
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Italico Libero Troya
DEPOSITATA in CANCELLERIA
addi GIU 1988
Funzionario di Cancelleria