Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
** STRAZIONE E BOLLI A DA NEGISTRAZIONE E BOLLI 11-1981, UBBLICA ITALIANA 24-11-1981, N. 689 ha al istema penale sistema penale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli0 2082 /03 OPPOSIZIONE: A SANZIONE AMMINISTRATIVA R. G. N. 19165/00 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 4761 Cron. PLENTEDA DoLt. Donato - Consigliere Rep. FELICETTI Dott. Francesco Ud. 16/10/2002 - Rel. Consigliere- Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
FRONTERA GIUSEPPE;
intimato avverso la sentenza n. 64/00 del Tribunale di CROTONE, depositata il 01/06/00;2002 1893 uditā la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Altilio SEPE che ha concluso per ]'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata il Tribunale di Crotone annullò l'ordinanza con la quale il Ministero delle po- litiche agricole aveva ingiunto ad NO RO il pagamento della somma di £.
9.832.48C per avere in- debitamene ottenuto, mediante false dichiarazioni, l'erogazione di aiuti comunitari all'allevamento di ovini caprini. Ritenne il giudice del merito che l'insussistenza dell'illecito amministrativo posto a fondamento de l'ordinanza impugnata risultava definitivamente ac- certata dalla sentenza penale con la quale OR RO era stalo assolto, appunto per insussistenza del fatto, dalle imputazioni contestategli in relazione alla medesima vicenda. Ricorre per cassazione per cassazione il Ministero per le politiche agricole, che propone un unico artico- lato motivo d'impugnazione. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ministero ricorrente deduce 2 violazione dell'art. 654 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto 1'efficacia di. giudicato della sentenza penale di assoluzione di Al- fonsino RO, benché pronunciata per mancanza di prove P senza la sua partecipazione al giudizio come parte civile. Il ricorso fondato nella parte in cui }'amministrazione ricorrente deduce 1' inopponibilita del giudicato di assoluzione a chi non ful parte nel processo penale, Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è in- discusso che il giudicato penale non può essere opposto a chi in quel processo non intervenne (Cass., sez. V, 24 febbraio 2001, П. 2728, m. 544169, Cass., sez. V, 27 agosto 2001, n. 11272, m. 549C78). La sentenza impugnata va pertanto cassate con rin- vio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tri- bunale di Crotone anche per le spese. In Roma, 16.10.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosario DeMusis Aniello Népa Polans 3 of 77 COO ! ESENTE DA REGISTRAZIONE E ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale