Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
L'esimente di cui all'art. 649, comma primo, n. 1, cod. pen., viene meno soltanto per effetto della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento instaurato con l'azione di separazione legale tra i coniugi, essendo irrilevante l'eventuale separazione di fatto (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di archiviazione emesso dal gip per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. avvenuto tra coinugi non separati).
Commentario • 1
- 1. Non punibilità ex art. 649 c.p. e rapinaAccesso limitatoEmanuele Zanalda · https://www.altalex.com/ · 21 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2017, n. 26533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26533 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
26533-1 7 sentenza N. (029 R. Gen. N. 6207/2017 C.C. del 10/05/2017 REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA A MOTIVAZIONE In nome del Popolo Italiano SEMPLIFICATA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente UGO DE CRESCIENZO GEPPINO RAGO Relatore GIUSEPPE COSCIONI SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IORIO CUONO, n. 26/12/1962, contro il decreto pronunciato in data 12/09/2016 dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Nola nei confronti di AL IA nata il [...], indagata per il reato di appropriazione indebita. FATTO e DIRITTO 1. Con decreto del 12/09/2016 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nola disponeva de plano, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l'archiviazione del procedimento penale a carico di AL IA, indagata per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.. Il giudice per le indagini preliminari rilevava, infatti, che, a prescindere dalla fondatezza o meno del reato, si trattava di un'appropriazione avvenuta fra coniugi non separati e per la quale, quindi, operava la causa di non punibilità di cui all'art. 649/1 n. 1 cod. pen. .
2. Contro il suddetto decreto, la persona offesa, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che: a) il giudice delle indagini preliminari avrebbe dovuto fissa l'udienza di camera di consiglio;
b) le parti erano separate di fatto;
c) il provvedimento era privo di motivazione in ordine ai fatti denunciati.
3. Il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe Corasaniti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondata la censura dedotta. In punto di diritto, dev'essere ribadito il consolidato principio secondo il quale l'operatività dell'esimente di cui all'art. 649, comma primo, n. 1, cod. pen. per i delitti contro il patrimonio viene meno soltanto per effetto della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento instaurato con l'azione di separazione legale tra i coniugi, essendo irrilevante l'eventuale separazione di fatto: Cass. 34866/2011 Rv. 250952. Di conseguenza, corretta deve ritenersi la decisione del giudice delle indagini preliminari posto che il suddetto motivo di diritto assorbe ogni ulteriore considerazione rendendo, quindi, superflua ogni indagine. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 10/05/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Diptallevi Geppino RageRagg telew DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 26 MAG. 2017 IL DICASSA CANCELLIERE MADI Claudia Pianelli A O Z E I N 2