Sentenza 20 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2004, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. FIORE RA PA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IO, HI FR, DA S.R.L., in persona dell'Amm.re e legale rappresentante Sig.ra GRECO LUCIANA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato MARCO BRAGLIANI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TI LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D. BARONE 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BOTTAI, che lo difende unitamente all'avvocato NORBERTO TREGNAGHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 454/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 10/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato BOTTAI Enrico, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.1.1992 IC DI, RA AG ed TA s.r.l., esponendo che, con contratto preliminare stipulato in data 29.3.1991 dai primi due, per conto della società, con PA IN, quest'ultimo si era impegnato a vendere alla stessa società o a persona da questa indicata, un appezzamento di terreno di mq. 1850 verso corrispettivo di lire 220.000.000, pari a lire 120.000 al mq., salvo sconto di L. 2.000.000, e che pur essendo risultato il fondo esteso solo mq. 1742, il promittente alienante aveva rifiutato di stipulare il rogito notarile di compravendita al minor prezzo di lire 207, 000.000; lo convenivano, dinanzi al Tribunale di Verona, per sentire, gradatamente, pronunciare la risoluzione del contratto per colpa dello stesso convenuto con condanna di questi alla restituzione del doppio della caparra nella misura di lire 80.000.000, o pronunciare sentenza sostitutiva del contratto non concluso con trasferimento a DI e AG della proprietà dell'immobile, previo versamento del prezzo nella misura di lire 207.000.000 e con condanna del convenuto alla restituzione ad TA s.r.l. della caparra di lire 40.000.000 e al risarcimento dei danni.
Il convenuto contestava la legittimazione di TA s.r.l., essendo stato il contratto preliminare sottoscritto dai signori DI e AG, privi di rappresentanza organica o negoziale;
resisteva nel merito alle loro domande, confermando la corrispondenza dell'estensione del fondo a quella indicata nel preliminare e chiedeva l'accertamento del diritto a ritenere la caparra di lire 40.000.000.
Disposta ed espletata il C.T.U., il Tribunale, con sentenza in data 17.5/20.8.1996, dichiarava risolto il contratto per colpa del convenuto, ingiustificatamente rifiutatosi di stipulare il contratto definitivo al prezzo corrispondente alla reale estensione del fondo e condannava il medesimo a restituire a TA s.r.l. l'importo di lire 57.320.000, pari alla caparra maggiorata di interessi legali. Con atto di citazione notificato in data 24.2.1997 PA IN proponeva appello avverso detta sentenza.
Gli appellati resistevano al gravame, riproponendo, con appello incidentale, la domanda tesa alla restituzione del doppio della caparra.
Con sentenza del 10.3/2000 la Corte d'appello di Venezia respingeva l'appello incidentale ed accoglieva quello principale. Avverso detta sentenza DI IC, AG RA e la s.r.l. TA hanno proposto ricorso per Cassazione con tre motivi illustrati con memoria.
Resiste IN PA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in quattro punti, i ricorrenti denunciano:
a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1385, 1453 e 1454 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.;
b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) con riferimento all'effettiva estensione del fondo promesso in compravendita;
c) erronea interpretazione delle risultanze processuali, con riferimento alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado;
d) conseguente erronea declaratoria di assorbimento dell'appello incidentale, svolto dai ricorrenti ai fine di conseguire la restituzione del doppio della caparra dagli stessi versata, nonché il risarcimento che avevano subito.
Con il complesso motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la corte d'appello omesso di considerare che il IN aveva promesso di vendere non il mappale n. 777, neanche indicato nel contratto preliminare, bensì il terreno tratteggiato in rosso nell'allegata planimetria e che a tale terreno egli aveva attribuito espressamente la superficie di mq. 1850, risultata invece di mq. 1745 nella perizia asseverata il 9.12.1991 del geom. Bezzi di mq. 1745 nell'elaborato del consulente tecnico d'ufficio.
Deducono ancora i ricorrenti che è infondata l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza, secondo la quale il fatto che il fondo de quo avesse una superficie di mq. 100, inferiore ai mq. 1850 dichiarati dal promittente venditore, avrebbe reso plausibile lo sconto di L. 2000.000 sul prezzo concordato di L. 120.000 a mq.; che tale tesi non era stata sostenuta nemmeno dalla difesa del IN;
che vi era da chiedersi dove la corte d'appello avesse potuto rinvenire l'ispirazione a sollevare tale rilievo e se avesse avuto il potere di farlo ex officio (cfr. ricorso a pagg. 8 e 9); che il contratto preliminare del 29.3.1991 prevedeva il prezzo di L. 120.000 a mq. per asseriti mq. 1850, per totali L. 222.000.000; che lo sconto di L.
2.000.000 era stato pattuito evidentemente solo allo scopo di arrotondare il prezzo a L. 220.000.000; che questa è l'unica spiegazione logica e giuridicamente possibile, dato che nel contratto sì parla sic et sempliciter di sconto di L. 2000.000 sul totale senza darne motivazione;
che, non avendo il NO affermato, nel corso di causa, che lo sconto era stato rapportato all'arretramento del fondo sul lato prospettante sulla via San Vito, è evidente che non era stata quella la motivazione dello sconto stesso;
che pertanto non resta che la logica e plausibile spiegazione di un arrotondamento del prezzo da L. 222.000.000 a L. 220.000.000. Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Deve, infatti, affermarsi che la motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'effettiva estensione del fondo promesso in vendita, è ampia, puntuale ed esente da vizi logici o da errori di diritto.
La corte di merito, infatti, correttamente così motiva: "Orbene se si considera che quale oggetto della compravendita è indicato il fondo e non parte di esso, con esplicita indicazione della derivazione della proprietà da atto di acquisto (dell'intero) nell'anno 1976, e della estensione complessiva di esso di mq. 1850, coincidente con quella catastale del mapp. N. 777, l'evidenziazione nella planimetria allegata allo stesso contratto della porzione di fondo risultante dall'allineamento dello stesso con la recinzione del fondo adiacente, è inidoneo a contrastare le evidenziate, opposte ed univoche risultanze in ordine alla considerazione complessiva del fondo, quale oggetto della compravendita, che, solo, presumibilmente rende plausibile lo sconto di due milioni di lire sul prezzo concordato di 120.000 al mq.".
In particolare non risulta dalla sentenza impugnata che lo sconto di due milioni di lire sia giustificato da una riduzione dell'estensione del terreno da trasferire rispetto a quello promesso in vendita, come sostengono i ricorrenti con censure che riguardano un accertamento di fatto.
I detti ricorrenti, in definitiva, si sono limitati ad esporre la propria interpretazione contrattuale divergente da quella della corte d'appello, interpretazione che, essendo sufficientemente motivata in modo logico e corretto, e confortata dalle risultanze della C.T.U., è incensurabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso, circa le istanze istruttorie proposte dalla difesa dei ricorrenti, resta assorbito dal rigetto del primo motivo;
e lo stesso dicasi in ordine alla qualificazione giuridica della caparra versata a IN PA.
In ordine al terzo motivo - lamentate carenze istruttorie, - il ricorso manca di autosufficienza e sul punto è inammissibile. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.100,00 di cui euro 2.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004