CASS
Sentenza 11 luglio 2023
Sentenza 11 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2023, n. 30156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30156 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO TI, nato in [...] il [...] (CUI 0240X5A) avverso l'ordinanza del 17/05/2023 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE RG, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Venezia rigettava una richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere alla quale è sottoposto il cittadino rimeno TI TO, destinatario di una richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria austriaca in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 3 dicembre 2022 dal Pubblico ministero presso la Penale Sent. Sez. 6 Num. 30156 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 03/07/2023 Corte penale di Sant Polten per il reato di furto aggravato, con danneggiamento e ingresso abusivo. 2. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso il TO, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari;
omettendo di motivare le ragioni della sussistenza delle esigenze cautelari giustificative della misura limitativa della libertà personale;
e, comunque, per non avere considerato la possibilità di garantire eventuali bisogni di cautela con gli arresti in casa, misura che è stata applicata al TO anche nell'ambito di altro procedimento penale pendente in Italia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di TI TO sia inammissibile. 2. Il motivo dedotto è manifestamente infondato, oltre che generico. Va innanzitutto rilevato come la Corte di appello di Venezia, dovendo decidere su una richiesta di sostituzione di una misura coercitiva già in corso, non fosse tenuta a illustrare le ragioni per le quali si era ritenuta sussistente l'esigenza di scongiurate il pericolo di fuga del consegnando, l'unico bisogno per il quale nel relativo giudizio di delibazione su un mandato di arresto europeo è possibile l'applicazione di misura coercitiva: è pacifico, infatti, che il richiamato art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. è disposizione operante solo con riferimento al provvedimento genetico della misura cautelare personale (che nel caso di specie non risulta essere stato impugnato), dovendo, invece, far riferimento all'art. 299 cod. proc. pen. quanto alle eventuali istanze difensive di revoca o di sostituzione di una misura in corso. Sotto altro e complementare punto di vista, le doglianze difensive formulate con il ricorso oggi in esame si presentano aspecifiche, dal momento che lamentando una asserita omessa motivazione della decisione di rigetto della precedente richiesta cautelare avanzata nell'interesse del consegnando, quest'ultimo ha sostanzialmente omesso di confrontarsi con la motivazione contenuta nella ordinanza gravata: nella quale la Corte di appello aveva puntualmente chiarito come la misura degli arresti donniciliari, di cui era stata sollecitata l'applicazione in luogo di quella più grave in corso, non potesse 2 considerarsi idonea a fronteggiare il già riconosciuto pericolo di fuga, tenuto conto che il TO, chiamato a rispondere di altri reati contro il patrimonio recentemente commessi anche in altri Stati stranieri, aveva dimostrato una spiccata proclività a delinquere e una ampia facilità a spostarsi fuori dal territorio dello Stato italiano. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'ararlo delle spese del presente procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno dennandati gli adempinnenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adennpimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/07/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE RG, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Venezia rigettava una richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere alla quale è sottoposto il cittadino rimeno TI TO, destinatario di una richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria austriaca in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 3 dicembre 2022 dal Pubblico ministero presso la Penale Sent. Sez. 6 Num. 30156 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 03/07/2023 Corte penale di Sant Polten per il reato di furto aggravato, con danneggiamento e ingresso abusivo. 2. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso il TO, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari;
omettendo di motivare le ragioni della sussistenza delle esigenze cautelari giustificative della misura limitativa della libertà personale;
e, comunque, per non avere considerato la possibilità di garantire eventuali bisogni di cautela con gli arresti in casa, misura che è stata applicata al TO anche nell'ambito di altro procedimento penale pendente in Italia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di TI TO sia inammissibile. 2. Il motivo dedotto è manifestamente infondato, oltre che generico. Va innanzitutto rilevato come la Corte di appello di Venezia, dovendo decidere su una richiesta di sostituzione di una misura coercitiva già in corso, non fosse tenuta a illustrare le ragioni per le quali si era ritenuta sussistente l'esigenza di scongiurate il pericolo di fuga del consegnando, l'unico bisogno per il quale nel relativo giudizio di delibazione su un mandato di arresto europeo è possibile l'applicazione di misura coercitiva: è pacifico, infatti, che il richiamato art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. è disposizione operante solo con riferimento al provvedimento genetico della misura cautelare personale (che nel caso di specie non risulta essere stato impugnato), dovendo, invece, far riferimento all'art. 299 cod. proc. pen. quanto alle eventuali istanze difensive di revoca o di sostituzione di una misura in corso. Sotto altro e complementare punto di vista, le doglianze difensive formulate con il ricorso oggi in esame si presentano aspecifiche, dal momento che lamentando una asserita omessa motivazione della decisione di rigetto della precedente richiesta cautelare avanzata nell'interesse del consegnando, quest'ultimo ha sostanzialmente omesso di confrontarsi con la motivazione contenuta nella ordinanza gravata: nella quale la Corte di appello aveva puntualmente chiarito come la misura degli arresti donniciliari, di cui era stata sollecitata l'applicazione in luogo di quella più grave in corso, non potesse 2 considerarsi idonea a fronteggiare il già riconosciuto pericolo di fuga, tenuto conto che il TO, chiamato a rispondere di altri reati contro il patrimonio recentemente commessi anche in altri Stati stranieri, aveva dimostrato una spiccata proclività a delinquere e una ampia facilità a spostarsi fuori dal territorio dello Stato italiano. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'ararlo delle spese del presente procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno dennandati gli adempinnenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adennpimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/07/2023