Sentenza 12 aprile 2005
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 22, comma primo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - che punisce l'assunzione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno - si configura in relazione a qualsiasi datore di lavoro (anche non imprenditore) e per qualsiasi numero di lavoratori assunti, essendo volto a sanzionare le indebite assunzioni sia da parte di colui che gestisce professionalmente un'attività di lavoro organizzata che da parte del cittadino, il quale assuma alle sue dipendenze anche un singolo lavoratore irregolare nell'ambito della collaborazione personale o familiare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2005, n. 16431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16431 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/04/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 457
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 002437/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE C/O LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
1) TO IO, N. IL 26/07/1962;
avverso SENTENZA del 06/10/2004 TRIB. di TREVISO SEZ. DIST. di CONEGLIANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore Avv. DE ANGELIS Roberto che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6/10/2004 (depositata il 16/10/2004) il Tribunale di Treviso - sezione distaccata di Conegliano, in composizione monocratica - ha assolto "perché il fatto non costituisce reato" GI TT dal reato di cui all'art. 22 comma 10 D.Lvo. n. 286/98 per avere occupato alla proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fatto accertato in Conegliano il 9/5/2001. Il Tribunale, rilevato che l'assunzione aveva riguardato un solo lavoratore, ha ritenuto che il fatto non rientrasse nella fattispecie criminosa contestata che, attesi il tenore letterale della norma ed il raffronto con la disposizione di cui all'art. 24 del medesimo decreto legislativo, sanzionava esclusivamente l'occupazione di più lavoratori stranieri privi del prescritto permesso. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia in data 23/10/2004 deducendo con un unico motivo violazione ed erronea applicazione di legge, in particolare sottolineando come la locuzione "lavoratori stranieri" dovesse intendersi quale plurale c.d. "indeterminativo" e come il legislatore avesse equiparato sotto ogni profilo le ipotesi di cui agli artt. 22 comma 12 e 24 comma 6 D.Lvo. n. 286/98.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pare al Collegio che il ricorso del P.M. sia del tutto condivisibile, avendo il Giudice del merito dato alla norma applicabile (nella specie, e ratione temporis, l'art. 22 c. 10 del d.leg. 286/98 poi sostituito dal c. 12 nel testo modificato dall'art. 18 della legge 189/02) interpretazione priva di alcun fondamento.
Nel testo portato dal decreto leg.vo del 1998, ed alla specie applicabile, la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammenda veniva prevista a carico del datore di lavoro che avesse occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o muniti di permesso scaduto, revocato, annullato;
nel testo risultante dalla modifica del 2002 le sanzioni cumulative dell'arresto e della (più consistente) ammenda sono state del pari comminate per l'occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso. Come da questa Corte avvertito, la previsione si attaglia a qualsiasi datore di lavoro (anche non imprenditore) e quindi per qualsiasi numero di assunti (cfr. Cass. Sent. n. 25665/03; cfr. anche le sentenze nn. 18633/03 e 32272/03), essa sanzionando le indebite assunzioni irregolari tanto dell'impresa agricola, commerciale ed industriale quanto quelle avvenute nell'ambito della collaborazione personale o familiare.
E la indeterminatezza della posizione datoriale, comprensiva della figura del lavoro domestico, attesta la idoneità della norma incriminatrice a coinvolgere anche la singola assunzione di lavoratore irregolare (quale è quella che avviene per le esigenze della comunità familiare o per l'assistenza di invalidi), e conferma l'opinione - fatta propria dal ricorrente P.M. - che l'espressione usata nel comma 10 (e riproposta nel comma 12 del testo modificato) sia un "plurale indeterminativo", peraltro spesso utilizzato dal legislatore (cfr. normativa in materia di detenzione e porto di armi).
Lo stesso ricorrente, poi, sottolinea esattamente l'incongruità di una diversa interpretazione rispetto all'esigenza di una lettura della norma coerente con la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 24: qui viene infatti sanzionata, con mero richiamo alle pene di cui all'art. 22 c. 10, l'indebita occupazione di uno o più stranieri privi di permesso di soggiorno per lavori stagionali. E sarebbe del tutto illogico postulare che il legislatore abbia identicamente trattato quoad poenam le irregolari assunzioni di più lavoratori tanto a tempo indeterminato quanto per lavori stagionali e poi lasciato prive di sanzioni le assunzioni di un singolo lavoratore irregolare della sola prima specie.
Ma poiché non vi è motivo alcuno di pervenire a siffatta irragionevole conclusione - che lascia immune da sanzione l'occupazione di un singolo lavoratore irregolare che sia fatta addirittura nella previsione di un rapporto "stabile" - non costituendo la lettera della norma ostacolo alcuno alla interpretazione corretta ed in tal senso militando la lettura sistematica dell'art. 22 (che sintomaticamente costruisce l'ipotesi della regolare instaurazione del singolo rapporto di lavoro come premessa per il titolo di soggiorno: cfr. i commi da 1 a 9), devesi accogliere il ricorso ed annullare la sentenza che tali evidenti principi ha totalmente disapplicato. Si rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso, che deciderà facendo applicazione dei principi sin qui affermati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2005.