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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, AT
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 569/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 315/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120229001614792000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120229001614792000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120229001614792000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120229001614792000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120229001614792000 DIRITTO ANNUALE CCIAA - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120229001614792000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: CHIEDE che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, accolga il presente appello e, riformando la sentenza della CGT di
Alessandria n. 315/01/2023, in questa sede gravata, annulli l'intimazione di pagamento n. 001 2022
90016147 92/000 nella parte oggetto della presente impugnazione, in relazione alle somme recate dalle cartelle 7) n. 00120150005195231000; 8) 00120150011241140000; 00120160011043904000; 10) 12) n.
n. n. 00120150009297541000; 00120160002831390000; 00120190005232254000; 9) 11) 13) n. n. n.
00120190006116663000; 14) n. 00120190007280375000, disponendo per l'effetto lo sgravio dei carichi recati dai ruoli impugnati e condannando l'Agenzia delle entrate-Riscossione alla restituzione delle somme nel frattempo eventualmente incassate sulla base di tali titoli mediante esecuzione forzata o pagamento spontaneo 20 Con vittoria di spese, onorari, diritti, compensi professionali, esborsi, oltre oneri ed accessori, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Appellato: “Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, contrariis rejectis ferme le difese e le eccezioni poste in primo grado, NEL MERITO: nel rigettare l'appello proposto da
Ricorrente_1, confermare la sentenza n. 315/01/2023 del 11.12.2023 depositata in data 11.12.2023 pronunciata dalla Cortedi Giustizia tributaria di primo grado di Alessandria, condannando la controparte all'integrale rifusione delle spese di lite con distrazione a favore del sottoscritto avvocato che se dichiara antistatario”.La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante impugnato la sentenza della CGT di primo grado di Alessandria n. 315\01\23 che ne aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 00120229001614792000 riferito a 14 cartelle relative a tributi erariali.
Con il primo motivo di appello la parte critica la decisione per aver ritenuto rituali le notifiche delle cartelle:
n. 00120150005195231000 e n. 00120160002831390000. Essendo state consegnate a mani di familiare convivente difetta la prova dell'invio della raccomandata informativa e dell'avviso di ricevimento essendo stato prodotto solo un'attestazione dell'Ufficio postale, da cui non risulta neppure l'indirizzo a cui sarebbe stata spedita la raccomandata.
Con il secondo motivo critica la decisione per aver ritenuto valida la notifica della cartella n.
00120150009297541000 consegnata al padre convivente ed effettuata in luogo libero, modalità prevista solo per il destinatario personalmente (art. 138 cpc).
Con il terzo motivo osserva che la notifica della cartella n. 00120150011241140000 è nulla in quanto ex art. 140 c.p.c. non sono state effettuate le formalità previste dalla norma, nè è stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Con il quarto motivo rinnova l'eccezione di nullità delle notifiche delle cartelle n. 00120160011043904000,
n. 00120190005232254000, n. 00120190006116663000 e n. 00120190007280375000. La documentazione prodotta non prova l'esistenza degli allegati (cartelle), né è stato effettuato la produzione delle ricevute di accettazione e di consegna in formato .eml oppure .msg, con documenti informatici dai quali si evinca la consegna del messaggio di posta elettronica e il suo contenuto. Recentissimamente, la Cassazione ha ribadito che “laddove, dunque, si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato
.eml oppure .msg garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subito modifiche o alterazioni” (Cass., 27 maggio 2024, n.
14790).
Inoltre rinnova l'eccezione relativa al fatto che l'indirizzo pec di provenienza non è contemplato negli lenchi pubblici.
Con il quinto motivo rinnova l'eccezione di prescrizione quinquennale relativamente agli interessi ed alle sanzioni osservando che per quanto riguarda gli atti interruttivi “(preavviso di fermo auto asseritamente notificato il 15.9.2016; avviso di intimazione asseritamente notificato il 23.1.2017; intimazione di pagamento asseritamente notificata il 19.12.2019)” non vi è prova in giudizio.
L'Ufficio osserva che le notifiche delle cartelle n. 0012015005195231000 e n. 00120160002831390000 sono state efettuate ex art. 139 c.p.c, che non prescrive alcun avviso di ricevimento, ma solo l'invio di una raccomandata. La cartella n. 00120150009297541000 è stata comsegnata al padre convivente ed è pertanto regolare.
Per quanto riguarda la presunta nullità della notifica avvenuta mediante la procedura dell'irreperibilità senza comunicazione di avvenuto deposito, si ribadisce che la cartella n. 00120150011241140000 è stata regolarmente notificata, come da produzione di primo grado. “Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione (della cartella di pagamento) si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.”
Sulle notifiche a mezzo PEC Le cartelle n. 00120160011043904000 , n. 00120190005232254000 , n.
00120190006116663000 , n. 00120190007280375000 sono state tutte correttamente notificate a mezzo posta elettronica certificata a riprova è prodotto il formato .eml.
L'appellata esplicita le norme che consentono la notifica a mezzo pec e gli elementi utili ad identificare la provienenza dell'atto e sulla prescrizione osserva che trattandosi di tributi erariari il termine prescrittivo è decennale.
Con memoria l'appellante eccepisce la mancanza di delega al difensore dell'appellante e la tardività dei documenti prodotti in appello così come disposto dall'art. 112 del T.U n. 175\2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio preliminarmente osserva che per l'Ufficio sono prodotti in atti sia la procura notarile di nomina del responsabile del contenzioso del Piemonte, sia la delega da quest'utimo conferita al difensore. Osserva altresì che la Corte Costizionale è intervenuta nel dichiarare che i divieti di nuove prove in appello devono esere applicati solo per i giudizi iniziati in primo grado successivamente all'entrata in vigore d.lgs. n. 220/2023.
Ritiene che le notifiche effettuate a mezzo pec devono essere considerate valide anche alla luce della produzione in questa fase dei corrispondenti formati .eml. Quanto alla provenienza da indirizzi non compresi negli elenchi ufficiali occorre rilevare che la parte applicando la normale diligenza era perfettamente in grado di confermarne la provenienza, riconoscibile dalla intestazione e dal logo dell'atto, ma anche dalle certificazioni del gestore e al più da una semplice verifica del dominio PEC attraverso l'Anagrafe dei domini pec.
In primo grado l'Ufficio aveva già rilevato che era stata comprovata la notifica di atti interruttivi che non erano stati impugnati: "per le cartelle 00120150009297541000 (23/11/2015), 00120150011241140000
(15/02/2016), 00120160002831390000 (31/03/2016) il preavviso di fermo auto n. 00180201600004645000 notificato in data 15/09/2016 (all 18). per le cartelle di pagamento n. 00120140002610858000 (02.08.2014)
e n. 00120140007159366000 (06.11.2014) l'avviso di intimazione n. 00120179000098884000 notificato in data 23.01.2017 (all 19); 14 per tutte le cartelle di pagamento elencate l'intimazione di pagamento n.
00120199004492700000 notificata in data 19.12.2019 (all 20). per la cartella di pagamento n.
00120120023101931000 (27.12.2012) la notifica in data 27.06.2017 della Comunicazione n.
00190201702418595 a seguito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (Rottamazione cartelle) presentata il 14/04/2017 prot. n. 2017-EQUISDR-2400835 (all 21). "
La S.C. ha avuto chiarito che “ l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta”
( Cass. Ordinanza n. 3005/20). E ancora che:" È dunque superata l'iniziale interpretazione della Sezione
( Cass. n.16743/2024 ) ed è ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all' art. 19 , comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 545 (a mente del quale - giova ripeterlo - "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo") comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (ad. es., v. Cass. n.10736/2024 ). Né tale principio è inficiato dalla sentenza della
Corte Cost. n.36/2025 , dal momento che questa non riguarda la questione dell'impugnabilità di atti intermedi, bensì quella della produzione di nuove prove in appello nel processo tributario ( art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ) e l'applicazione nei giudizi in corso delle disposizioni in materia di contenzioso tributario di cui al
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ." Cass. 29594\2025 .
In applicazione dei suddetti principi la mancata impugnazione degli atti antecedenti alla notifica della intimazione oggetto di impugnazione nel presente giudizio rende le pretese tributarie definitive e consolidate e pertanto l'appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 3.000,00 oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, AT
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 569/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 315/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120229001614792000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120229001614792000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120229001614792000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120229001614792000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120229001614792000 DIRITTO ANNUALE CCIAA - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120229001614792000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: CHIEDE che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, accolga il presente appello e, riformando la sentenza della CGT di
Alessandria n. 315/01/2023, in questa sede gravata, annulli l'intimazione di pagamento n. 001 2022
90016147 92/000 nella parte oggetto della presente impugnazione, in relazione alle somme recate dalle cartelle 7) n. 00120150005195231000; 8) 00120150011241140000; 00120160011043904000; 10) 12) n.
n. n. 00120150009297541000; 00120160002831390000; 00120190005232254000; 9) 11) 13) n. n. n.
00120190006116663000; 14) n. 00120190007280375000, disponendo per l'effetto lo sgravio dei carichi recati dai ruoli impugnati e condannando l'Agenzia delle entrate-Riscossione alla restituzione delle somme nel frattempo eventualmente incassate sulla base di tali titoli mediante esecuzione forzata o pagamento spontaneo 20 Con vittoria di spese, onorari, diritti, compensi professionali, esborsi, oltre oneri ed accessori, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Appellato: “Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, contrariis rejectis ferme le difese e le eccezioni poste in primo grado, NEL MERITO: nel rigettare l'appello proposto da
Ricorrente_1, confermare la sentenza n. 315/01/2023 del 11.12.2023 depositata in data 11.12.2023 pronunciata dalla Cortedi Giustizia tributaria di primo grado di Alessandria, condannando la controparte all'integrale rifusione delle spese di lite con distrazione a favore del sottoscritto avvocato che se dichiara antistatario”.La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante impugnato la sentenza della CGT di primo grado di Alessandria n. 315\01\23 che ne aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 00120229001614792000 riferito a 14 cartelle relative a tributi erariali.
Con il primo motivo di appello la parte critica la decisione per aver ritenuto rituali le notifiche delle cartelle:
n. 00120150005195231000 e n. 00120160002831390000. Essendo state consegnate a mani di familiare convivente difetta la prova dell'invio della raccomandata informativa e dell'avviso di ricevimento essendo stato prodotto solo un'attestazione dell'Ufficio postale, da cui non risulta neppure l'indirizzo a cui sarebbe stata spedita la raccomandata.
Con il secondo motivo critica la decisione per aver ritenuto valida la notifica della cartella n.
00120150009297541000 consegnata al padre convivente ed effettuata in luogo libero, modalità prevista solo per il destinatario personalmente (art. 138 cpc).
Con il terzo motivo osserva che la notifica della cartella n. 00120150011241140000 è nulla in quanto ex art. 140 c.p.c. non sono state effettuate le formalità previste dalla norma, nè è stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Con il quarto motivo rinnova l'eccezione di nullità delle notifiche delle cartelle n. 00120160011043904000,
n. 00120190005232254000, n. 00120190006116663000 e n. 00120190007280375000. La documentazione prodotta non prova l'esistenza degli allegati (cartelle), né è stato effettuato la produzione delle ricevute di accettazione e di consegna in formato .eml oppure .msg, con documenti informatici dai quali si evinca la consegna del messaggio di posta elettronica e il suo contenuto. Recentissimamente, la Cassazione ha ribadito che “laddove, dunque, si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato
.eml oppure .msg garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subito modifiche o alterazioni” (Cass., 27 maggio 2024, n.
14790).
Inoltre rinnova l'eccezione relativa al fatto che l'indirizzo pec di provenienza non è contemplato negli lenchi pubblici.
Con il quinto motivo rinnova l'eccezione di prescrizione quinquennale relativamente agli interessi ed alle sanzioni osservando che per quanto riguarda gli atti interruttivi “(preavviso di fermo auto asseritamente notificato il 15.9.2016; avviso di intimazione asseritamente notificato il 23.1.2017; intimazione di pagamento asseritamente notificata il 19.12.2019)” non vi è prova in giudizio.
L'Ufficio osserva che le notifiche delle cartelle n. 0012015005195231000 e n. 00120160002831390000 sono state efettuate ex art. 139 c.p.c, che non prescrive alcun avviso di ricevimento, ma solo l'invio di una raccomandata. La cartella n. 00120150009297541000 è stata comsegnata al padre convivente ed è pertanto regolare.
Per quanto riguarda la presunta nullità della notifica avvenuta mediante la procedura dell'irreperibilità senza comunicazione di avvenuto deposito, si ribadisce che la cartella n. 00120150011241140000 è stata regolarmente notificata, come da produzione di primo grado. “Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione (della cartella di pagamento) si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.”
Sulle notifiche a mezzo PEC Le cartelle n. 00120160011043904000 , n. 00120190005232254000 , n.
00120190006116663000 , n. 00120190007280375000 sono state tutte correttamente notificate a mezzo posta elettronica certificata a riprova è prodotto il formato .eml.
L'appellata esplicita le norme che consentono la notifica a mezzo pec e gli elementi utili ad identificare la provienenza dell'atto e sulla prescrizione osserva che trattandosi di tributi erariari il termine prescrittivo è decennale.
Con memoria l'appellante eccepisce la mancanza di delega al difensore dell'appellante e la tardività dei documenti prodotti in appello così come disposto dall'art. 112 del T.U n. 175\2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio preliminarmente osserva che per l'Ufficio sono prodotti in atti sia la procura notarile di nomina del responsabile del contenzioso del Piemonte, sia la delega da quest'utimo conferita al difensore. Osserva altresì che la Corte Costizionale è intervenuta nel dichiarare che i divieti di nuove prove in appello devono esere applicati solo per i giudizi iniziati in primo grado successivamente all'entrata in vigore d.lgs. n. 220/2023.
Ritiene che le notifiche effettuate a mezzo pec devono essere considerate valide anche alla luce della produzione in questa fase dei corrispondenti formati .eml. Quanto alla provenienza da indirizzi non compresi negli elenchi ufficiali occorre rilevare che la parte applicando la normale diligenza era perfettamente in grado di confermarne la provenienza, riconoscibile dalla intestazione e dal logo dell'atto, ma anche dalle certificazioni del gestore e al più da una semplice verifica del dominio PEC attraverso l'Anagrafe dei domini pec.
In primo grado l'Ufficio aveva già rilevato che era stata comprovata la notifica di atti interruttivi che non erano stati impugnati: "per le cartelle 00120150009297541000 (23/11/2015), 00120150011241140000
(15/02/2016), 00120160002831390000 (31/03/2016) il preavviso di fermo auto n. 00180201600004645000 notificato in data 15/09/2016 (all 18). per le cartelle di pagamento n. 00120140002610858000 (02.08.2014)
e n. 00120140007159366000 (06.11.2014) l'avviso di intimazione n. 00120179000098884000 notificato in data 23.01.2017 (all 19); 14 per tutte le cartelle di pagamento elencate l'intimazione di pagamento n.
00120199004492700000 notificata in data 19.12.2019 (all 20). per la cartella di pagamento n.
00120120023101931000 (27.12.2012) la notifica in data 27.06.2017 della Comunicazione n.
00190201702418595 a seguito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (Rottamazione cartelle) presentata il 14/04/2017 prot. n. 2017-EQUISDR-2400835 (all 21). "
La S.C. ha avuto chiarito che “ l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta”
( Cass. Ordinanza n. 3005/20). E ancora che:" È dunque superata l'iniziale interpretazione della Sezione
( Cass. n.16743/2024 ) ed è ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all' art. 19 , comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 545 (a mente del quale - giova ripeterlo - "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo") comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (ad. es., v. Cass. n.10736/2024 ). Né tale principio è inficiato dalla sentenza della
Corte Cost. n.36/2025 , dal momento che questa non riguarda la questione dell'impugnabilità di atti intermedi, bensì quella della produzione di nuove prove in appello nel processo tributario ( art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ) e l'applicazione nei giudizi in corso delle disposizioni in materia di contenzioso tributario di cui al
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ." Cass. 29594\2025 .
In applicazione dei suddetti principi la mancata impugnazione degli atti antecedenti alla notifica della intimazione oggetto di impugnazione nel presente giudizio rende le pretese tributarie definitive e consolidate e pertanto l'appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 3.000,00 oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.