Sentenza 7 aprile 2000
Massime • 1
Nel caso di continuazione tra reati puniti con sola pena detentiva e con pena congiunta e ritenuto reato più grave quello punito con la sola pena detentiva ed è legittimo l'aumento di pena della sola pena detentiva. (Fattispecie di concorso dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309 in cui è stato considerato reato più grave quello di cui all'art. 74).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2000, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 07/04/2000
1. Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 2230
3. Dott. LICARI CARLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 46682/1999
ha pronunciato la seguente,
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso G.I.P. TRIBUNALE di
CATANIA
nei confronti di:
FICHERA VINCENZO N. IL 13.03.1955
avverso sentenza del 06.10.1999 G.I.P. TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
lette le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni PALOMBARINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO:
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 6 ottobre 1999 con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Catania ha applicato a FICHERA VINCENZO, ai sensi dell'art. 444
c.p.p., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per i delitti di cui agli artt. 73 comma 2^ e 74 del d.p.r. 309/1990. Secondo il ricorrente la pena sarebbe stata illegalmente determinata perché
inferiore al minimo di legge e perché non sarebbe stata applicata la pena pecuniaria.
Il Procuratore Generale presso questo Ufficio ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso e infondato.
Nella motivazione contenuta nella sentenza impugnata è stato effettivamente omesso un passaggio relativo ai calcolo della pena e questa omissione ha provocato l'equivoco. Partendo infatti da una pena base di anni dieci di reclusione il giudice è pervenuto - come
è reso evidente dal testo della richiesta di applicazione della pena sulla quale il pubblico ministero ha concordato - alla riduzione fino ad anni tre e mesi quattro di reclusione in virtù della concessione dell'attenuante di cui all'art. 74 comma 7^ del medesimo d.p.r. 309
che effettivamente consente una riduzione massima della pena di due terzi. La mancata indicazione di questa attenuante non consentiva in effetti di comprendere le ragioni di una così significativa riduzione.
Gli ulteriori passaggi, in aumento e in diminuzione, non vengono invece contestati dal ricorrente.
È inoltre infondato il secondo motivo di ricorso che si riferisce alla mancata applicazione della pena pecuniaria. Si osserva infatti che, ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato,
è stato ritenuto più grave il reato previsto dall'art. 74 del d.p.r. 309 che non prevede la pena pecuniaria per cui i successivi aumenti e riduzioni sono stati calcolati esclusivamente sulla pena detentiva.
Il ricorso deve conseguentemente essere rigettato essendo emerso che la pena è stata correttamente calcolata. Valuterà poi il giudice che ha emesso la sentenza la possibilità di utilizzare la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. per eliminare l'omissione rilevata.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000