Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 1
Sono abnormi e devono essere annullati senza rinvio sia il parere espresso dal P.M. su una richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, sia il provvedimento del GIP che, a seguito del parere, abbia provveduto "de plano" sulla richiesta. (Fattispecie in cui la Corte ha disposto l'annullamento del provvedimento impugnato e l'invio degli atti al P.M. per la decisione sulla richiesta di restituzione dei beni sequestrati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2013, n. 39088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39088 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 23/04/2013
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 1083
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO A. M. - rel. Consigliere - N. 47952/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD SE N. IL 23/10/1972;
avverso l'ordinanza n. 155/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 25/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito nel senso dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 25 giugno 2006 emessa de plano su parere conforme del pubblico ministero, il Gip del Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di dissequestro di mezzi a due ruote e altri beni dell'indagato sottoposti a sequestro in relazione al reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Con atto di impugnazione qualificato come appello e diretto al Tribunale di Catania, del 6 luglio 2012, il difensore dell'indagato ha censurato l'ordinanza del Gip, eccependo l'insussistenza dei presupposti di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies convertito, con modificazioni, dalla L. n. 356 del 1992. Con ordinanza del 25 giugno 2012, il Tribunale di Catania ha qualificato come ricorso per cassazione l'atto d'appello proposto dal difensore dell'imputato avverso l'ordinanza del Gip e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Il Tribunale ha in particolare rilevato che, in data 21 giugno 2012, il Pubblico ministero, anziché provvedere sull'istanza di restituzione con decreto motivato come previsto dall'art. 263 c.p.c., comma 4, aveva espresso parere contrario alla richiesta di dissequestro, ritenendo ancora sussistenti i presupposti di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies ovvero del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei medesimi beni. Il Gip, con l'ordinanza del 25 giugno 2012 qui impugnata, anziché restituire gli atti al pubblico ministero dichiarando non luogo a provvedere, aveva rigettato la richiesta di dissequestro, adottando una motivazione che rinviava per relationem al parere contrario espresso dal pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - L'impugnazione, che va riqualificata come ricorso per cassazione, deve essere accolto, in considerazione dell'abnormità del provvedimento adottato de plano dal Gip.
L'ordinanza del Gip rigetta, infatti, la richiesta di dissequestro richiamandosi alle argomentazioni adottate dal pubblico ministero nel suo parere, secondo cui il vincolo sui beni sequestrati doveva essere mantenuto.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, che ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e trasmesso gli atti a questa Corte, trattandosi originariamente di un decreto di convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, il difensore avrebbe potuto, così come ha fatto, richiedere al pubblico ministero la restituzione dei beni in sequestro e, in caso di rigetto della richiesta, proporre opposizione al Gip avverso il decreto motivato emesso dallo stesso pubblico ministero, secondo il disposto dell'art. 263 c.p.c., commi 4 e 5. In tale ultimo caso, avverso il decreto motivato di rigetto emesso dal pubblico ministero il difensore avrebbe potuto poi proporre opposizione al Gip, il quale decide ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., con provvedimento avverso cui è ammesso il ricorso per cassazione (in tal senso, Cass., sez. 4, 20 maggio 2009, n 23901). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, del resto, sono abnormi e devono essere annullati senza rinvio sia il parere espresso dal pubblico ministero su una richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio che sia il provvedimento del Gip che, in seguito a tale parere, abbia provveduto sulla richiesta. Ai sensi dell'art. 263 c.p.c., comma 4, infatti, nel corso delle indagini preliminari, sull'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, deve pronunciarsi il pubblico ministero con decreto, eventualmente opponibile secondo quanto previsto dal comma 5 del cit. articolo, e non è possibile considerare il parere come rigetto e convertire in opposizione la trasmissione degli atti al Gip per la decisione;
con la conseguenza che il relativo provvedimento del Gip deve essere annullato e gli atti trasmessi al pubblico ministero perché decida sulla richiesta. In altri termini, il provvedimento di rigetto emesso dal Gip de plano e non all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen. deve ritenersi inficiato da anomalie genetiche e funzionali che ne impediscono l'inquadramento negli schemi normativi tipici e che impongono la sua qualificazione come provvedimento abnorme, avverso il quale l'unico rimedio proponibile è il ricorso per cassazione (sez. 4, 6 giugno 2005, n. 40083; sez. 6, 19 settembre 2002, n. 33393). 3. - Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013