Sentenza 18 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2001, n. 6796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6796 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' ; REPUBBLICA ITALIANA 6796 01 LA CORTE PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato - Presidente SANTOJANNI R.G.N. 7267/98 1shop Dott. Vincenzo MILEO Consigliere- Cron. Dott. Ettore Consigliere Rep. MERCURIO Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere Ud. 09/02/01 ConsigliereDott. Francesco Antonio MAIORANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, STARNONIrappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliata in ROMA presso LA CHIANESE GAETANINA, CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 2001 rappresentata e difesa dall'avvocato GRELLA DOMENICO, 700 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 2715/97 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 01/12/97 R.G.N. 242/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso in via preliminare per l'inammissibilità ed in subordine per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 13 dicembre 1995 il Pretore di S. Maria Capua Vetere in funzione di giudice del Lavoro respinse la domanda proposta da HI GA e diretta ad ottenere la condanna dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento dell'assegno di invalidità. Riedo Dopo aver acquisito parere tecnico di ufficio, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza del 1° dicembre 1997 accolse l'appello proposto da GA HI, condannando l'I.N.P.S. al pagamento dell'assegno di invalidità. Afferma il Tribunale che attraverso la consulenza tecnica di ufficio, che, adeguatamente motivata e documentata, era condivisa dal giudicante, era stato accertato che la ricorrente era affetta da invalidità che causavano la riduzione della sua capacità lavorativa in misura giuridicamente determinante dal 1° gennaio 1997. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 31 gennaio 1998, ricorre l'I.N.P.S. con atto notificato il 15 aprile 1998, percorrendo le linee di un unico motivo. Resiste GA HI con controricorso. Motivi della decisione Con un unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 4 10 della legge 12 giugno 1984 n. 222, dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 421 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che, come aveva specificamente dedotto costituendosi in primo grado, la ricorrente non aveva provato l'esistenza del presupposto contributivo;
ed essendo stata respinta la domanda, l'Istituto non aveva 3 l'onere di riproporre l'eccezione in sede di appello;
e tuttavia il Tribunale, limitandosi ad accertare il presupposto sanitario, aveva accolto la domanda, in tal modo violando il principio che fissa a carico della ricorrente l'onere di provare i presupposti della domanda, e nel contempo l'onere che lo stesso giudicante aveva di attivare i propri poteri istruttori ex art. 421 cod, proc. civ., sollecitati dalla ricorrente. GA HI eccepisceCon il controricorso pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine normativamente previsto;
nel merito, segnala che l'esistenza del presupposto contributivo era stata provata in primo grado con l'esibizione di attestato proveniente dallo stesso Istituto. Poiché la sentenza è stata notificata il 31 gennaio 1998, il ricorso, notificato il 15 aprile 1998 e pertanto oltre il termine previsto dall'art. 325 secondo comma cod. proc. civ., è inammissibile. F Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire $6000 oltre a lire 2.000.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Спасо IL PRESIDENTE . A تمسار S 0 O S 1 L 3 A L . 3 T T O 5 , ityo B R A . I A S ' E D N L P L A S E 3 I T 7 D S N - I All O G 8 S - P O 1 N IM 1 E A S D A I E E D A , G E O G O IL CANCELLIERE T R E T T N 4 L T S E I Depositato in Cancelleria I S R G I A E E L D R oggi,. 18 MAG. 2001 L ее O E D IL CANCELLIERE O N E H