Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5456 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN5456/01 LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 2234/99 Dott. Vincenzo TREZZA Consigliere- Cron. 11736 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Rep. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Ud. 02/03/01 - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI 33, presso lo studio dell'avvocato DEL VECCHIO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato POMENTI ANNA MARIA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2001 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 1009 -1- delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 385/97 del Tribunale di LATINA, depositata il 04/03/98 R.G.N. 148/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato DE FERRA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per del ricorso in subordine del l'inammissibilità rigetto. -2- R.G. n. 2234/99 Svolgimento del processo Avendo inutilmente esperito la procedura amministrativa, CE Cac- ciotti, vittima d'un infortunio sul lavoro causato dallo scoppio d'una cal- daia di distillazione, da cui gli era derivata un'ipoacusia di tipo percettivo pantonale bilaterale, ricorreva, nel marzo del 1981, al Pretore - giudice del lavoro di Velletri, per ottenere la condanna dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a costituirgli la rendita corri- spondente. Rigettata dal Pretore la domanda, essendo risultata un'incapacità lavorati- va inferiore alla soglia legale, la sentenza era confermata in appello dal Tribunale di Velletri e quindi, in seguito a ricorso per cassazione, rinviata al Tribunale di Latina, perchè la sentenza impugnata aveva trascurato di confutare adeguatamente le risultanze scaturenti dalla documentazione esibita dall'assicurato in grado d'appello. Il Tribunale di rinvio, disposta nuova ctu, mentre ha confermato la dia- gnosi di ipoacusia di tipo percettivo pantonale bilaterale, peraltro inciden- te sulla capacità lavorativa nella misura dell'8 %, e quindi al di sotto della soglia legale, ha, tuttavia, escluso che l'infermità, denunciata dall'assicura- to nella misura del 35 % (metodo Bocca Pellegrini), fosse riconducibile all'evento infortunistico, essendo "connesso a un danno da rumore cronico e da presbiacusia-sociacusia", ricollegabile "all'ingravescente ipoacusia sempre più simmetrica e sempre più aggravata", come indicato dal perito di parte nelle note del 2 dicembre 1997, che, però, facevano risalire ad un "ulteriore trauma acustico fino all'epoca del pensionamento" il deteriora- mento auditivo, e segnalato che nel reparto dove operava il TT era- no state adottate cuffie protettive. 3 Contro questa sentenza, decisa il 10 dicembre 1998 e pubblicata il 4 mar- zo 1998, parte ricorrente, con ricorso per cassazione notificato il 20 gen- naio 1999, illustra due motivi di impugnazione, poi integrati da memoria, con la quale aggiunge l'intervenuta correzione, da parte del Tribunale di Latina, in epoca successiva alla notifica controricorso, come più diffusa- mente si dirà in prosieguo, dell'intestazione della sentenza, circa la posi- zione del difensore domiciliatario dell'allora appellante. Resiste l'Inail con controricorso notificato il 26 febbraio 1999. Motivi della decisione Contro la sentenza del Tribunale di Latina, meglio descritta in epigrafe, CE TT denuncia, con il primo motivo di ricorso per cassazio- ne, la violazione e falsa applicazione dell'art. 384, cod.proc.civ., soste- nendo che il Giudice di rinvio ha omesso di valutare, "in quanto non ef- fettiva conseguenza dell'evento infortunistico", gli aggravamenti succes- sivi, verificatisi nel corso del giudizio. Con il secondo mezzo, inoltre, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 149, disp att. c.p.c., in relazione agli artt. 74, 78, 132, del d.P.R. 30.6.65, n. 1124 e lamenta vizi di motivazione (art.360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.), osservando che il Tribunale di Latina aveva dichiaratamen- te omesso di accertare gli aggravamenti intervenuti nel corso della causa, attribuendo alla simmetricità della ipoacusia l'aggravamento, consideran- dolo erroneamente di eziologia extra lavorativa, quando invece lo stesso infortunio aveva pacificamente determinato "un'ipoacusia percettiva pan- tonale bilaterale". Costituendosi, l'Istituto, oltre a contestare nel merito le deduzioni avversa- rie, ha rilevato, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, notificato il avvenute 20 gennaio 1999, a fronte della notificata della sentenza il 20 aprile 1998, depositando la pertinente copia dell'atto, contenente, in calce, la relata della notificazione. In seguito a ciò, come già accennato, controparte ha osservato, nella me- moria di cui all'art. 378, cod. proc. civ., che colui che compare, quale di- fensore domiciliatario del TT, nell'intestazione della sentenza impu- gnata (avv. P. Bianchi), era stato revocato nel corso di quel giudizio e sostituito, dapprima, da altro professionista (avv. S. Pomenti) e, poi, dal- l'avv. C. Mastracci, con delega a margine di una comparsa. Quest'ultimo non aveva avuto notizia della notificazione della sentenza, sicchè l'impugnazione, nel termine annuale, era giustificata, come dimo- strava il fatto che l'errore materiale era stato corretto con provvedimento del Tribunale di Latina del 13 ottobre-11 novembre 99. La Corte, in considerazione della vicenda sottoposta al suo esame, che e- videnzia un error in procedendo (artt. 325, 326, 285 e 170, cod. proc. civ.) del cui esame, in quanto contestazione dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso, non può dubitarsi (v. Cass. 3 ottobre 1989, n. 3969), oltretutto trattandosi di un'eccezione che investe la stessa esistenza della notifica- zione della sentenza, perché effettuata a, e presso un difensore ormai, in tesi, estraneo al processo, ha provveduto ad analizzare i verbali di causa dell'appello, pervenendo alla conclusione che l'avv. P.Bianchi, iniziale difensore del TT non solo non risulta "revocato", come sostiene l'attuale difesa (v., infatti, procura ad litem del 29 novembre 1995 a cura del notaio Orsini, con cui fu officiato l'avv. Silvestro Pomenti, ma senza "revoca" dell'avv. Bianchi), ma continuò, sino all'udienza di discussione del 10 novembre 1997, ad esercitare utilmente il mandato conferitogli, sia pure affiancato dal dott. proc. Carla Mastracci, per procura a margine della "comparsa di costituzione 20 febbraio 1997", come ulteriormente si ilu ricava dai verbali d'udienza del 13 dicembre 95 ("..é comparso l'avv. Bianchi.."); 10 aprile 96 (idem); 14 maggio 97 ("per l'appellante: avv. Pomenti per Bianchi"); 10 dicembre 97, dove l'avv. Bianchi delegò gli avv.ti Daniela e Manula Bianchi a sostituirlo all'udienza collegiale in cui fu de- cisa la causa (v. verbale d'udienza e delega). Pertanto, non può che essere dichiarata l'inammissibilità del gravame stes- so, ex art. 325 e 326, cod.proc.civ., stante la manifesta tardività del ricor- so e l'assoluta inconferenza delle argomentazioni della difesa ricorrente, addotte a giustificazione della tardività del ricorso per cassazione, rispetto al termine breve. Nulla per le spese processuali, secondo il disposto dell'art. 152, disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese processuali di questo giudizio di cassazione, ex art. 152, disp. att. cod. proc. civ.. Così deciso in Roma il 2 marzo 2001 Il Consiglierest Il Presidente Vinceurs Eresse fill A I S D S , A 3 T O 0 3 , 1 L IL CANCELLIERE 5 L . A Depositato in Cancelleria S . O T E B R N P I A S ' D I 3 L 7 N L A - E G oggi, 41 APR. 2001 T 8 - S D O 11 1 I O A 1 IL CANCELLIERE S P D N M E E I E S , A O I D P A E T S N E E R S L E A V 6