Sentenza 1 febbraio 2013
Massime • 1
In ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza il giudice, in applicazione della disposizione prevista dall'art. 186, comma nono bis C.d.s., deve stabilire la durata del lavoro di pubblica utilità in misura rigida sulla base della pena che avrebbe inflitto in concreto e può determinarla anche in misura inferiore a dieci giorni o superiore a sei mesi, in deroga a quanto previsto dall'art. cinquantaquattro,comma secondo del D.Lgs. n. 274 del 2000. (La Suprema Corte ha , infatti, escluso che l'espressione "in deroga a quanto previsto dall'art. 54" contenuta nell'art. 186 comma nono bis C. d. S. sia invece riferibile al comma quinto dell'art cinquantaquattro del D.Lgs. n. 274 del 2000 e che abbia ad oggetto il criterio di ragguaglio ivi indicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2013, n. 12019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12019 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/02/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 407
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 25755/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO;
nei confronti di:
OT ER N. IL 10/07/1972;
avverso l'ordinanza n. 115/2011 TRIBUNALE di TRENTO, del 29/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30/3/2012, il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava estinto il reato nei confronti di BE RT, condannato per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.400,00 di ammenda, pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità per la durata di giorni 125, essendo stato espletato il lavoro di pubblica utilità; il Giudice riduceva, altresì, alla metà la durata di sospensione della patente di guida.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, deducendo, in primo luogo, un vizio della motivazione.
Il Giudice avrebbe emesso due ordinanze contraddittorie tra loro, sia pure limitatamente al dispositivo della seconda ordinanza e, con riferimento a quest'ultima, avrebbe pronunciato un dispositivo confliggente con la motivazione;
avrebbe, comunque, erroneamente interpretato il disposto dell'art. 186 cit..
Il Giudice aveva affermato che il BE aveva espletato le stabilite 125 giornate di lavoro di pubblica utilità; al contrario, secondo il P.M., le giornate espletate erano solo 100, poiché non poteva essere accolta la pretesa della difesa di conteggiare solo due ore per ogni giornata (nei cento giorni il BE aveva lavorato due ore e mezzo ogni giorno); ciò era stato riconosciuto dal Giudice in motivazione ma il dispositivo aveva riconosciuto come espletate tutte le giornate prestate.
In un secondo motivo si deduce la violazione della legge penale: il cit., art. 186 C.d.S., comma 9 bis non permette di espletare, in soli 100 giorni, 125 giorni di lavoro di pubblica utilità: la espressa deroga al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 comporta l'impossibilità di eseguire il lavoro per due ore anche non continuative. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, condividendo la tesi sostenuta nel ricorso, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
4. Il difensore di BE RT ha depositato memoria, rilevando preliminarmente che il ricorso non era stato notificato presso lo studio del predetto difensore;
osservando che il BE ha eseguito regolarmente n. 250 ore di lavoro di pubblica utilità e censurando come errata l'interpretazione del P.M. ricorrente secondo cui il lavoro di pubblica utilità andrebbe svolto, nell'arco della giornata, per due ore o per multipli di due ore;
il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 pone un criterio di ragguaglio per calcolare il numero dei giorni di lavoro effettivamente svolti, ma non contiene la prescrizione di una modalità di svolgimento;
fra l'altro la norma permette una prestazione di lavoro "non continuativa", indicando la possibilità di spezzare le due ore di lavoro. D'altro canto, la Cooperativa presso cui il condannato aveva prestato il lavoro di pubblica utilità organizza i turni a scaglioni di due ore e mezzo, cosicché sarebbe stato impossibile per il BE prestare solo due ore giornaliere. Il difensore conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto sollevata con il ricorso concerne la portata della riserva presente nell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis: "In deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando Euro 250 ad un giorno di lavoro di pubblica utilità".
Il P.M. ricorrente sostiene che la deroga riguarda anche la possibilità di eseguire il lavoro per due ore "anche non continuative", ritenendo che, se si escludesse questa interpretazione, la norma perderebbe significato. Tale interpretazione appare errata.
L'art. 186 C.d.S., comma 9 bis prevede che il lavoro di pubblica utilità venga prestato "secondo le modalità previste dall'art. 54 cit".
Non vi è dubbio che tra le "modalità" vi è anche la possibilità di svolgere la prestazione in forma "anche non continuativa". L'interpretazione letterale della norma dimostra, piuttosto, che la "deroga all'art. 54" ha per oggetto la durata del lavoro di pubblica utilità.
In effetti, il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, comma 2, stabilisce che "il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni ne' superiore a sei mesi"; si tratta di applicazione del cit. decreto, art. 52, che stabilisce le modifiche alle pene in caso di loro applicazione da parte del Giudice di Pace.
Invece, quando il Giudice applica l'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, deve stabilire la durata della misura alternativa in misura rigida, traendola dalla pena che avrebbe inflitto in concreto (si noti la differenza rispetto all'art. 52 cit., che stabilisce la durata del lavoro di pubblica utilità da un minimo ad un massimo in sostituzione della pena edittale prevista per il reato); inoltre può determinarla anche in misura inferiore a dieci giorni (è possibile nell'ipotesi prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) o superiore a sei mesi (è possibile nei casi previsti dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).
La norma, in definitiva, opera nella fase di determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità da parte del giudice di merito;
non vi è nessun motivo per ritenere che la deroga abbia, invece, ad oggetto il criterio di ragguaglio posto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, comma 5, norma che non stabilisce la "durata" del lavoro di pubblica utilità.
Il ricorso, in definitiva, è infondato: il condannato ha svolto n. 250 ore di lavoro di pubblica utilità che, in base al predetto criterio di ragguaglio, corrispondono a 125 giorni di lavoro. Si noti che la norma segue immediatamente quella del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, comma 4 che stabilisce che "la durata giornaliera della prestazione non può, comunque, oltre passare le otto ore", così palesando la volontà del legislatore di non far coincidere il giorno solare con il giorno lavorativo, permettendo al condannato di concentrare, se lo richiede, la sua attività lavorativa in un periodo di tempo ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013