Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2009, n. 10726
CASS
Sentenza 9 gennaio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di tutela penale del lavoro, nel caso in cui il pubblico ministero non fornisca prova della notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, non spetta a quest'ultimo provare di non averne avuto conoscenza, in quanto incombe all'organo dell'accusa l'onere di provare che detto verbale, redatto dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, è stato ritualmente notificato al datore di lavoro ovvero che l'atto è stato altrimenti regolarmente portato a conoscenza di quest'ultimo. (Fattispecie nella quale il verbale, mai notificato al contravventore, era stato consegnato al direttore tecnico di cantiere, regolarmente abilitato ed autorizzato a ricevere la corrispondenza per conto del datore di lavoro).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2009, n. 10726
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10726
    Data del deposito : 9 gennaio 2009

    Testo completo