CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20436 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo avverso l’ordinanza del Tribunale di Bergamo emessa il 5/11/2025 nel processo a carico di EL AM RE AM AM, n. in Egitto il 27/5/1999 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. AN MA De SA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Fabio Picuti, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso;
lette le conclusioni scritte a firma del difensore dell’imputato RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Bergamo dichiarava la nullità dell’avviso di cui all’art. 415-bis e degli atti conseguenti, tra cui il decreto di citazione a giudizio, ritenendo che la mancata allegazione all’imputazione del verbale di sequestro, riportante analiticamente la merce contraffatta rinvenuta in possesso dell’imputato, integrasse la violazione del diritto di difesa eccepita dall’EL. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Bergamo deducendo l’abnormità dell’ordinanza in quanto ha comportato un’anomala regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari sulla base di un presupposto erroneo. Infatti il rinvio al verbale Penale Sent. Sez. 2 Num. 20436 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/04/2026 2 di sequestro operato nel capo d’imputazione risponde esclusivamente all’esigenza di una descrizione maggiormente dettagliata della merce contraffatta, oggetto di incolpazione ai sensi degli artt. 474 e 648 cod.pen., sicché la mancata allegazione dell’atto, comunque presente nel fascicolo processuale, non incide sulla chiarezza e precisione del fatto contestato ed è insuscettibile di determinare la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del conseguente decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente aggiunge che l’ordinanza impugnata deve ritenersi abnorme in quanto adottata in presenza di una specifica descrizione dei fatti di reato addebitati, con conseguente regressione del procedimento e necessità di disporre la rinnovazione dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod.proc.pen. a termini d’indagine ormai scaduti. 3.Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio per cui in tema di citazione a giudizio il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (tra molte, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286023 - 01). Deve, infatti, escludersi ogni incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, [...], Rv. 279090 - 01) mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'addebito (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758 - 01). Si è, inoltre, ritenuto del tutto legittimo il rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Iogha', Rv. 269455 – 01; n. 54159 del 21/9/2016, Zanardelli, Rv. 268752 – 01). 3.1 Nella specie l’imputazione contiene, oltre l’indicazione delle norme incriminatrici, l’inequivoco riferimento alle condotte contestate e all’oggetto della contraffazione, costituito da capi d’abbigliamento ed accessori riportanti marchi di larghissima notorietà, di talché la mancata allegazione del decreto di sequestro contenente il dettaglio dei beni sottoposti a vincolo è insuscettibile d’integrare la violazione dell’art. 552, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. In conseguenza viene in rilievo l’erronea declaratoria di nullità dell’avviso di chiusura delle indagini e del decreto di citazione a giudizio ma deve escludersi che l’ordinanza che l’ha dichiarata, disponendo la trasmissione degli atti al P.m., pur illegittima, sia affetta da abnormità. 3.2 Questa Corte ha autorevolmente chiarito che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 3 26/03/2009, ON e altro, Rv. 243590 – 01; in senso conforme Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, [...], Rv. 262374 – 01; Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014, [...], Rv. 260069 – 01; Sez. 5, n. 1855 del 08/10/2021, dep. 2022, Stilo, Rv. 282429 - 01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Così deciso in Roma il 14 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN MA De SA SE EL
udita la relazione del Cons. AN MA De SA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Fabio Picuti, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso;
lette le conclusioni scritte a firma del difensore dell’imputato RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Bergamo dichiarava la nullità dell’avviso di cui all’art. 415-bis e degli atti conseguenti, tra cui il decreto di citazione a giudizio, ritenendo che la mancata allegazione all’imputazione del verbale di sequestro, riportante analiticamente la merce contraffatta rinvenuta in possesso dell’imputato, integrasse la violazione del diritto di difesa eccepita dall’EL. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Bergamo deducendo l’abnormità dell’ordinanza in quanto ha comportato un’anomala regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari sulla base di un presupposto erroneo. Infatti il rinvio al verbale Penale Sent. Sez. 2 Num. 20436 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/04/2026 2 di sequestro operato nel capo d’imputazione risponde esclusivamente all’esigenza di una descrizione maggiormente dettagliata della merce contraffatta, oggetto di incolpazione ai sensi degli artt. 474 e 648 cod.pen., sicché la mancata allegazione dell’atto, comunque presente nel fascicolo processuale, non incide sulla chiarezza e precisione del fatto contestato ed è insuscettibile di determinare la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del conseguente decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente aggiunge che l’ordinanza impugnata deve ritenersi abnorme in quanto adottata in presenza di una specifica descrizione dei fatti di reato addebitati, con conseguente regressione del procedimento e necessità di disporre la rinnovazione dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod.proc.pen. a termini d’indagine ormai scaduti. 3.Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio per cui in tema di citazione a giudizio il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (tra molte, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286023 - 01). Deve, infatti, escludersi ogni incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, [...], Rv. 279090 - 01) mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'addebito (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758 - 01). Si è, inoltre, ritenuto del tutto legittimo il rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Iogha', Rv. 269455 – 01; n. 54159 del 21/9/2016, Zanardelli, Rv. 268752 – 01). 3.1 Nella specie l’imputazione contiene, oltre l’indicazione delle norme incriminatrici, l’inequivoco riferimento alle condotte contestate e all’oggetto della contraffazione, costituito da capi d’abbigliamento ed accessori riportanti marchi di larghissima notorietà, di talché la mancata allegazione del decreto di sequestro contenente il dettaglio dei beni sottoposti a vincolo è insuscettibile d’integrare la violazione dell’art. 552, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. In conseguenza viene in rilievo l’erronea declaratoria di nullità dell’avviso di chiusura delle indagini e del decreto di citazione a giudizio ma deve escludersi che l’ordinanza che l’ha dichiarata, disponendo la trasmissione degli atti al P.m., pur illegittima, sia affetta da abnormità. 3.2 Questa Corte ha autorevolmente chiarito che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 3 26/03/2009, ON e altro, Rv. 243590 – 01; in senso conforme Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, [...], Rv. 262374 – 01; Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014, [...], Rv. 260069 – 01; Sez. 5, n. 1855 del 08/10/2021, dep. 2022, Stilo, Rv. 282429 - 01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Così deciso in Roma il 14 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN MA De SA SE EL