Sentenza 20 luglio 1999
Massime • 1
Con riguardo alla notifica di atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, attività alla quale provvedono, ai sensi dell'art. 11 bis del decreto legge n. 571 del 1994, convertito in legge n. 673 del 1994, (anche)i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza,si applicano i principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di notifica effettuata dal messo di conciliazione al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di conciliazione cui egli è addetto, principi alla stregua dei quali in dette ipotesi la notifica è nulla, in quanto, a norma dell'art. 175, ultimo comma, dell'allegato n. 1 al R.D. n. 2271 del 1924, gli uscieri degli uffici di conciliazione ( denominati "messi di conciliazione" a norma dell'art. 1 della legge n. 16 del 1957)esplicano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza del conciliatore nel territorio della sua giurisdizione, mentre, per il disposto dell'art. 34 del d.P.R. n. 1229 del 1959, ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio può disporre che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo in cui l'atto deve essere notificato. Tale nullità, che si verifica anche se la notifica è effettuata a mezzo del servizio postale(essendo applicabile solo nei confronti degli ufficiali giudiziari la disposizione dell'art. 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959, che prevede la possibilità di eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notificazione di atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale sono addetti), è relativa, e, pertanto, sanabile con la costituzione della parte intimata, o con la rinnovazione dell'atto, che il giudice è tenuto a disporre d'ufficio ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/1999, n. 7782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7782 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VE TO, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO LUPI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AR BA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 428/96 del Giudice di pace di SALERNO, depositata il 20/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/03/99 dal Consigliere Dott.ssa Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato al sensi dell'art. 149 c.p.c. AL TT conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Salerno ON VE, titolare della ditta Arredo Casa, per ottenere il risarcimento del danno riportato dalla vettura di sua proprietà in conseguenza della caduta di calcinacci dal cantiere di detta ditta installato nello stabile condominiale sito in Salerno, via Panoramica n. 3 Dichiarata la contumacia della convenuta, il giudice di pace autorizzava la chiamata in causa del condominio, che a sua volta, costituendosi, chiamava in garanzia la società Centurioni Assicurazioni.
Con sentenza del 20 - 26 novembre 1996 il giudice di pace, pronunciando secondo equità, dichiarava la responsabilità esclusiva del VE , che condannava al pagamento della somma di L. 600.000, con gli interessi legali dalla domanda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il VE sulla base di due motivi. Non vi è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 175 dell'allegato 1 al r.d. 28 dicembre 1924 n. 2271, si deduce la nullità della notifica dell'atto di citazione perché eseguita a mezzo del servizio postale da messo di conciliazione territorialmente incompetente.
La censura è fondata.
Costituisce invero giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte che la notifica effettuata dal messo di conciliazione al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di conciliazione cui egli è addetto è nulla, atteso che ai sensi dell'art. 175 ultimo comma dell'allegato n. 1 al r.d. 28 dicembre 1924 n. 2271 "gli uscieri degli uffici di conciliazione" - che a norma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1957 n. 16 hanno acquisito la denominazione di "messi di conciliazione" - esplicano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza del conciliatore nel territorio della sua giurisdizione, mentre per il disposto dell'art. 34 del d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229, ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio può disporre che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato. Si è al riguardo precisato che la nullità si verifica anche se la notifica è effettuata dal messo di conciliazione a mezzo del servizio postale, in quanto è applicabile soltanto nel confronti degli ufficiali giudiziari la disposizione dell'art. 107 del d.p.r. n. 1229 del 1959, che prevede la possibilità di eseguire per posta , senza limitazioni territoriali, la notificazione di atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale essi sono addetti (v. Cass. 1996 n. 1813; 1994 n. 5000; 1987 n. 9165; 1978 n. 2082). La richiamata giurisprudenza ha altresì puntualizzato che la nullità in discorso è relativa e sanabile ex tunc con la costituzione della parte intimata (v. altresì sul punto Cass. 1992 n. 12125; 1988 n. 5780 1983 n. 7308; 1980 n. 4477) o con la rinnovazione dell'atto, che il giudice è tenuto a disporre di ufficio al sensi dell'art. 291 c.p.c. I richiamati principi sono certamente applicabili anche con riguardo alla notifica di atti relativi al procedimenti di competenza del giudice di pace, atteso che a tale attività notificatoria provvedono, ai sensi dell'art. 11 bis del decreto legge 7 ottobre 1994 n. 571, convertito in legge 6 dicembre 1994 n. 673, (anche) i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza.
È pertanto evidente l'errore del giudice di pace per non aver riscontrato l'esistenza di detta nullità e per non aver concesso all'attrice un termine per il rinnovo della notifica dell'atto di citazione.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa nel giudice di pace di Salerno in persona di altro magistrato, il quale pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al giudice di pace di Salerno in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 11 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 1999