Sentenza 21 dicembre 2011
Massime • 1
La mancanza di consenso dell'imputato al prelievo del campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera.
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito (Cassazione penale sez. IV, 04/02/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.14621). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale sez. IV, 04/02/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.14621 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 settembre 2020 la Corte d'appello di Campobasso, …
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. (In motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata - Cassazione penale , sez. IV , 08/10/2019 , n. 43217). …
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Sentenze Cassazione penale , sez. IV , 14/12/2021 , n. 46400 Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha ribadito che la mancanza di consenso dell'imputato al prelievo del campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 nuovo C.d.S. - nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13 Cost., comma 2, - non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. Fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il giudice …
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a cura degli avv.ti SILVIO BRUCOLI * e LAURA DANIELE** Introduzione La sicurezza stradale, coinvolgendo la generalità dei consociati, costituisce uno degli ambiti nei quali è particolarmente avvertita l'esigenza di sicurezza e prevenzione. Con il preciso intento di affrontare efficacemente la criticità cui ha dato luogo la diffusione dei reati connessi alla circolazione stradale e di rispondere all'estesa domanda di sicurezza e giustizia proveniente dall'opinione pubblica, il legislatore, con la legge 23 marzo 2016 n.41, ha introdotto i reati di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), unitamente a disposizioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2011, n. 8041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8041 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 21/12/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 2115
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 19574/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AN, n. a Brescia il 30/9/1969;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 12/1/2011 (n. 66/11; R.G. 1029/10);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3/12/2009 il G.I.P. del Tribunale di Brescia, in sede di rito abbreviato, condannava PA AN per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., lett. c) per guida in stato di ebbrezza di un'auto Golf, con tasso alcolemico rilevato di 3,21 g/l (acc. in Mairano il 12/5/2008).
Con sentenza del 12/1/2011 la Corte di Appello di Brescia confermava la pronuncia di condanna.
Osservava la Corte distrettuale che la responsabilità dell'imputato emergeva chiara dalla analisi ematica svolta da cui risultava il suo elevato tasso alcolemico. Quanto alla legittimità delle analisi essere erano state svolte in occasione di esami clinici ospedalieri per finalità terapeutiche, dopo il grave incidente che aveva provocato, pertanto era irrilevante la presenza o meno del consenso dell'interessato.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato lamentando:
2.1. La violazione di legge per avere il giudice di merito fatto uso di un esame ematico svolto senza il consenso dell'interessato. La stessa penalizzazione del rifiuto fa desumere la necessità di un preventivo consenso all'atto. Inoltre gli accertamenti ospedalieri sono consentiti nel caso in cui il paziente versi in stato di incoscienza;
prima di allora gli esami sono consentiti solo previo consenso informato.
2.2. La illogicità della motivazione, laddove la corte di merito aveva affermato che il prelievo ematico era stato effettuato per finalità terapeutiche, mentre nella stessa sentenza si era affermato che vie era stata una esplicita richiesta in tal senso della P.G.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I motivi di censura sono infondati e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
3.1. Questa Corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata, ha avuto modo di statuire che "I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1827 del 04/11/2009 Ud. (dep. 15/01/2010), Rv. 245997; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4118 del 09/12/2008 Ud. (dep. 28/01/2009), Rv. 242834). Pertanto l'accertamento medico attestante il tasso alcolemico del PA, proveniente dall'Ospedale di Desenzano del Garda, integra un elemento di prova che legittimamente può fondare il convincimento del giudice, tanto più in sede di giudizio abbreviato e dopo un'opposizione a decreto penale, nel corpo della quale nessuna eccezione di invalidità degli atti è stata formulata.
3.2. Nè può sostenersi che il difetto di consenso al prelievo del campione costituisca una causa di inutilizzabilità patologica dell'accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale. In particolare, non appaiono violati i principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 224 c.p.p., comma 2, "nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge". Principio a maggior ragione da valere anche per gli atti di indagine.
Va osservato che la Corte Costituzionale, è giunta alla pronuncia di illegittimità per arginare l'utilizzo di provvedimenti coercitivi atipici, astrattamente riconducibili alla nozione di "provvedimenti... necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali", senza che fosse prevista alcuna distinzione tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale, così cumulandoli in una disciplina, connotata da assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto poteva ritenersi legittima l'esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. Carenza normativa a cui, peraltro, di recente il legislatore ha posto riparo con l'introduzione dell'art. 224 bis c.p.p.. Invero, la stessa Corte, nella motivazione della sentenza, nel momento in cui censurava la genericità della disciplina del rito penale, ha segnalato come invece, ".... in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria); disciplina - questa - la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra l'altro, la denunziata venerazione dell'art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge". Ne consegue che lo stesso giudice delle leggi ha riconosciuto, nelle due pronunce sopra riportate, la legittimità della disciplina del codice della strada, anche laddove nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. Ciò che può essere opposto è il rifiuto al controllo;
ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni. Nel caso di specie, detto prelievo è stato effettuato nel rispetto delle norme vigenti all'epoca dei fatti (dopo la riforma introdotta dal D.L. n. 151 del 2003, conv. in L. n. 214 del 2003), ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 5, legittimamente presso il presidio ospedaliero in cui era stato portato per controlli medici il PA. Per quanto detto, le censure di inutilizzabilità degli accertamenti ospedalieri in relazione alla positività all'alcool dell'imputato sono infondate. Al rigetto segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2012