Sentenza 13 giugno 2023
Massime • 2
Il delitto di cui all'art. 355 cod. pen. si perfeziona in presenza di un inadempimento contrattuale che determini il venir meno di beni necessari per lo svolgimento di un pubblico servizio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato, sul rilievo che il servizio pubblico di refezione scolastica fosse stato regolarmente erogato e non avesse risentito delle difformità afferenti la fornitura di alimenti che, pur se non corrispondenti a quelli previsti nel capitolato d'appalto, erano risultati comunque di buona qualità e idonei alla preparazione dei pasti).
Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel realizzare un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il reato nella condotta dell'appaltatore di un servizio di mensa scolastica che, impiegando alimenti diversi da quelli stabiliti in capitolato, aveva provveduto alle relative annotazioni nei registri aziendali).
Commentario • 1
- 1. Frode nelle pubbliche forniture e responsabilità 231: senza una dissimulazione programmata, la misura interdittiva è illegittima (Cass. pen. n. 19031/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 maggio 2025
Premessa Con questa pronuncia, la Cassazione torna a delimitare in modo rigoroso i presupposti applicativi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. La Corte richiama i giudici del riesame a un'analisi puntuale del dolo programmato e della unitarietà fraudolenta delle condotte dissimulatorie, stigmatizzando la prassi di considerare automaticamente “continuata” un'attività contrattuale solo perché distribuita nel tempo. I fatti Alla società E. S. S.r.l. era stata applicata una misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A., sulla base di una presunta frode nell'esecuzione di un contratto di fornitura e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2023, n. 25372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25372 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE RI, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
letta la memoria depositata dall'avvocato Andrea Petito, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la condanna di US MA per il reato di frode nelle pubbliche Penale Sent. Sez. 6 Num. 25372 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 17/05/2023 forniture, riconoscendo il beneficio della non menzione. La condanna veniva emessa sul presupposto che MA, legale rappresentante della GAM s.r.I., società aggiudicatrice del servizio di refezione scolastica presso il Comune di Corsano, aveva impiegato, nella preparazione dei pasti, alimenti diversi da quelli espressamente indicati nel capitolato d'appalto. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente propone tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale, sostenendo che la sentenza di primo grado è nulla, in conseguenza dell'omessa lettura del dispositivo al termine dell'udienza tenutasi in camera di consiglio, dinanzi al giudice dell'udienza preliminare che aveva celebrato il rito abbreviato. Il ricorrente giunge a tale conclusione evidenziando come il verbale di udienza non sarebbe stato riempito con l'indicazione dell'orario nel quale il giudice si ritirava per la decisione e del successivo orario in cui avrebbe dato lettura del dispositivo. Gli spazi deputati all'inserimento di tali indicazioni contenuti nel modello di verbale di udienza, infatti, risultavano lasciati in bianco. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 356 cod.pen. e 97 Cost., nonché vizio di motivazione, avendo la Corte di appello ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base di una condotta omissiva, consistita nel mancato controllo sulla correttezza degli acquisti eseguiti dalla persona cui il ricorrente aveva conferito apposita delega. L'avvenuto riconoscimento di una condotta di "omesso controllo" non poteva, tuttavia, fondare la condanna per il reato di frode nelle pubbliche forniture che, integrando una fattispecie di pura condotta e non di evento, non può essere realizzato in forma omissiva. Sotto un diverso profilo, si censura la sentenza nella parte in cui non si è considerato che l'impiego di prodotti congelati„ anziché freschi, aveva garantito la somministrazione di alimenti maggiormente controllati e comportanti, peraltro, una maggiore onerosità. L'utilizzo di carni congelate era, peraltro, reso necessario dalle limitazioni alla macellazione derivanti dalle restrizioni imposte a seguito della cosiddetta "influenza aviaria". Infine, si sottolinea che gli alimenti impiegati erano tutti regolarmente annotati e dichiarati, come accertato in occasione dei due controlli eseguiti dai NAS, il che escluderebbe il requisito costitutivo del reato di cui all'art. 356 cod.pen., richiedente una qualche modalità fraudolenta, non essendo sufficiente il mero inadempimento contrattuale che, al più, potrebbe integrare il reato di cui all'art. 355 cod.pen. 2.3. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 131-bis cod.pen., applicabile previa derubricazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 355 cod.pen. 2 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Manifestamente infondata è l'eccepita nullità della sentenza di primo grado, derivante dalla ritenuta omessa lettura del dispositivo, all'esito dell'udienza nella quale era stato celebrato il rito abbreviato. Sul punto vanno integralmente condivise le considerazioni svolte dalla Corte di appello, secondo cui il verbale di udienza dà pienamente conto dello svolgimento della discussione, del fatto che il giudice si sia ritirato in camera di consiglio e della successiva lettura del dispositivo. Il semplice fatto che sia stata omessa l'indicazione degli orari, essendo stati lasciati in bianco gli spazi a ciò dedicati nel verbale, non consente di desumerne che la lettura del dispositivo sia stata omessa. In buona sostanza, nel caso di specie si è verificata una mera incompletezza del verbale su elementi del tutto secondari (orario in cui il giudice è rientrato in aula per la lettura), la cui omissione non è idonea a dar luogo ad alcuna nullità. Né è corretto il richiamo compiuto dalla difesa al principio affermato da Sez.U, n. 12822 del 21/1/2010, Marcarino, Rv. 246269, secondo cui la sentenza pronunciata in appello all'esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria. In tale pronuncia, infatti, si è espressamente chiarito che ove pure il giudice abbia omesso di dare lettura del dispositivo, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo il decorso dei termini per l'impugnazione. Nel caso di specie, non solo la Corte di appello ha correttamente escluso l'omessa lettura del dispositivo al termine dell'udienza, ma in ogni caso il ricorso in cassazione è stato tempestivamente depositato, sicchè la parte non può dedurre alcuna lesione del diritto di difesa 3. Il secondo motivo di ricorso propone una molteplicità di questioni, nell'ambito delle quali è necessario soffermarsi su quelle aventi portata dirimente. Il ricorrente censura la qualificazione della condotta in termini di frode nelle pubbliche forniture, sottolineando come non vi sia stato alcun tentativo di occultare l'utilizzo di alimenti diversi da quelli previsti nel capitolato d'appalto. Tutti gli ingredienti impiegati nella preparazione dei pasti erano annotati nell'apposito registro, tant'è che i NAS hanno agevolmente riscontrato la provenienza e la 3 natura degli stessi. A fronte di tale contesto, sarebbe del tutto errato qualificare il fatto ai sensi dell'art. 356 cod.pen., dovendosi escludere che qualsivoglia difformità tra la prestazione pattuita e quella eseguita dia luogo ad un'ipotesi di frode. 3.1. L'esame del motivo presuppone il sintetico richiamo al fatto, per come contestato ed accertato nelle sentenze di merito. L'imputazione ha ad oggetto l'impiego di alimenti congelati anziché freschi, di prodotti non provenienti da agricoltura biologica, ovvero di alimenti non prodotti sul territorio (a Km "0") bensì in altre zone. Le violazioni venivano accertate in occasione di due controlli eseguiti rispettivamente in data 25 gennaio e 8 marzo 2016, senza che - per quanto risultante dalla sentenza - tali violazioni abbiano dato luogo all'attivazione di rimedi amministrativi, volti a sanzionare l'inadempimento contrattuale. 3.2. Fatta tale premessa, è possibile procedere alla verifica della riconducibilità di tali condotte nell'ambito della fattispecie incriminatrice contestata, tenendo conto dei principi giurisprudenziali elaborati in materia. La giurisprudenza più recente è orientata nel senso di ritenere che ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Saz.6, n. 45105 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282267; Sez. 6, n. 29374 del 14/9/2020, Sale, Rv. 279679; Sez.6, n.9081 del 23/11/2017, dep.2018, Aviano, Rv. 272384; Sez.6, n. 5317 del 10/1/2011, Incatasciato, Rv. 249448; Sez.6, n. 11144 del 25/2/2010, Semeraro, Rv. 246544). Si tratta di un'impostazione condivisibile, in quanto maggiormente rispettosa del dato normativo atteso che la norma incriminatrice, nel far espresso riferimento alla nozione di "frode", richiama un concetto 'ulteriore e diverso rispetto a quello di mero inadempimento. Inoltre, è proprio il fatto di richiedere una condotta ingannevole che giustifica il trattamento sanzionatorio deteriore rispetto alla meno grave condotta di inadempimento nelle pubbliche forniture. Sulla base di tali argomenti, si ritiene che l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato sia preferibile rispetto a quello, divenuto minoritario, secondo cui integra il delitto di frode in pubbliche forniture la condotta dolosa di colui che consegna cose in tutto od in parte difformi dalle caratteristiche convenute senza che occorra necessariamente la dazione di aliud pro alio in senso civilistico (Sez.6, n. 28301 dell'8/4/2016, Dolce, Rv. 267828; Sez.6, n. 6905 del 25/10/2016, dep.2017, Milesi, Rv. 269370; Sez. 6, n. 27992 del 20/5/2014, Peratello, Rv. 4 262538; Sez. 6, n. 1823 del 17/11/1999, dep. 2000, Berardini, Rv. 217331; Sez. 6, n. 5102 del 25/3/1998, Minervini, Rv. 213672) 3.2. La Corte di appello, pur dando atto dell'esistenza dell'orientamento giurisprudenziale favorevole a valorizzare l'elemento della "frode", ha ritenuto ugualmente sussistente il reato, desumendo la malafede contrattuale dal fatto che il ricorrente avrebbe tenuto un "malizioso silenzio" in merito all'impiego di alimenti difformi da quelli previsti. Inoltre, è stato valorizzato il fatto che il ricorrente aveva indicato, nell'offerta tecnica, che si sarebbe rifornito di prodotti da alcune ditte locali dalle quali, invece, non avrebbe effettuato acquisti, sottolineando anche che l'imputato avrebbe continuato a non fornire i prodotti pattuiti nonostante i ripetuti controlli da parte della ASL e dei NAS. Si tratta di circostanze che, invero, non aggiungono elementi fattuali dirimenti, risolvendosi nella dimostrazione dell'inadempimento contrattuale in relazione alla tipologia di alimenti da fornire, ma che di per sé non consentono di individuare quel quid pluris che, in base alla prevalente giurisprudenza, deve contraddistinguere il reato di frode nelle pubbliche forniture. Le argomentazioni sopra richiamate sono errate in punto di diritto, nella misura in cui si qualifica il mero silenzio quale condotta "ingannevole", in tal modo omettendo di considerare che la giurisprudenza, in base ai principi sopra richiamati, richiede un quid pluris, occorrendo un espediente idoneo a far apparire la corretta esecuzione del contratto. Nel caso in esame, la sentenza non indica alcun elemento concreto dal quale desumere che l'imputato abbia posto in essere un qualche tipo di condotta idonea a indurre in errore l'ente in ordine al regolare adempimento. Ma vi è di più. Come correttamente evidenziato dalla difesa, l'imputato non solo non ha compiuto atti ingannevoli, ma ha espressamente dichiarato l'utilizzo di alimenti non conformi a quelli previsti dal capitolato d'appalto, tant'è che in occasione dei due controlli eseguiti dai NAS, gli operanti rilevavano agevolmente che alcuni dei prodotti impiegati nella preparazione dei cibi - fedelmente annotati nel registro contenente l'indicazione degli alimenti utilizzati - erano difformi da quelli previsti in contratto. In definitiva, quindi, l'accertamento in punto di fatto compiuto dai giudici di merito fornisce un dato inequivocabile a sostegno dell'insussistenza di condotte ascrivibili a quella nozione di "malafede contrattuale" che, sulla base dell'orientamento cui si ritiene di aderire, costituisce l'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 356 cod.pen., dovendosi escludere che l'elemento ingannatorio possa consistere nel mero silenzio serbato in ordine all'inadempimento. 5 4. Esclusa la sussistenza del reato di frode nelle pubbliche forniture, rimane da verificare la possibilità di ricondurre la condotta accertata nell'alveo del meno grave reato di cui all'art. 355 cod.pen. Premesso che è stato accertato, in punto di fatto, che l'inadempimento contrattuale è consistito nella fornitura di alimenti diversi da quelli previsti, si pone l'ulteriore necessità di verificare l'incidenza che l'inesatto adempimento ha provocato rispetto allo svolgimento del servizio pubblico. La norma penale, infatti, non punisce l'inadempimento tout court considerato, posto che se così fosse si trasformerebbe l'illecito contrattuale in illecito penale, mentre la risposta sanzionatoria prevista dall'art. 355 cod.pen. presuppone una offensività ulteriore rispetto a quella - di rilievo meramente civilistico - derivante dall'inadempimento delle obbligazioni assunte da uno dei contraenti. L'art. 355 cod.pen., infatti, costruisce la fattispecie incriminatrice richiedendo che l'inadempimento debba essere di gravità tale da far mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. La violazione contrattuale, pertanto, deve essere idonea a cagionare la compromissione del servizio pubblico, dovendosi ritenere che l'offensività che giustifica la sanzione penale travalica l'illecito contrattuale e presuppone una lesione della finalità pubblicistica in vista della quale il contratto è stato stipulato. Applicando tale principio, la giurisprudenza ha ritenuto che, per la consumazione del reato di inadempimento in pubbliche forniture, non è sufficiente il mero inesatto assolvimento delle obbligazioni assunte, essendo richiesto un inadempimento contrattuale che determini il venir meno di beni necessari per lo svolgimento di un pubblico servizio (Sez.6, n. 23819 del 27/2/2013, Parlato, Rv. 256126). Per beni "necessari" devono considerarsi quelli in mancanza dei quali il servizio pubblico non può essere svolto o, quanto meno, risente di un apprezzabile compronnissione rispetto alle finalità perseguite. Nel caso di specie il servizio pubblico non ha risentito in alcun modo delle difformità nella fornitura di beni di tipologia diversa da quella prevista, non essendo emerso che gli alimenti impiegati non fossero comunque di buona qualità e idonei alla preparazione dei pasti. Il servizio di refezione scolastica, pertanto, è stato prestato regolarmente, senza che siano emerse problematiche di alcun genere, con la conseguenza che - ferma restando la responsabilità sul piano contrattuale - la condotta dell'imputato non è assurta a quel grado di gravità necessario per arrecare una qualche forma di compromissione del pubblico servizio, il che esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 355 cod.pen. 6 5. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente