Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0281 0/ 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 9155/98 - Consigliere - Cron.5803 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Giovanni MAZZARELLA Aber Consigliere - Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere - Ud. 18/12/00 Dott. Gianfranco SERVELLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro #26 FEB. 2001 IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LIGUORI GIUSEPPINA;
intimata avverso la sentenza n. 532/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 26/01/98 R.G.N. 41883/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco 5494 -1- Sevarelli" udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento ed assorbito il in persona del Sostituto Procuratore Marcello MATERA che ha concluso per del primo e secondo motivo del ricorso resto. -2- 1 Svolgimento del processo. PI liguori, con ricorso al pretore di Napoli del 9 aprile 92, assumeva che in data 30 marzo 98, aveva presentato alla competente commissione sanitaria domanda diretta ad ottenere il trattamento di invalidità civile, senza esito positivo;
che aveva attivato il prescritto iter amministrativo, ma non aveva ottenuto il benefico richiesto. Chiedeva il trattamento economico previsto. Il pretore, disposta ctu, rigettava la domanda. Su appello dell'istante, il Tribunale di Napoli, rinnovata la ctu, con sentenza depositata il 26 1 98, condannava il Ministero dell'Interno a pagare all'attrice l'assegno di invalidità a partire dall'1 2 97. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione. Col primo motivo di ricorso, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della L. n. 118/1971 per insussistenza del requisito sanitario, nonché violazione del D.M. 52 92 del Ministero della Sanità. In relazione all'art. 360 primo co. n. 3 cpc . Nonché motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria in relazione all'art. 360 primo co. n. 5 cpc. Si afferma che il Tribunale avrebbe acriticamente fatto proprie le argomentazioni del ctu, il quale a sua volta, avrebbe eccessivamente enfatizzato la insufficienza cardiocircolatoria riscontrata, mentre le varie affezioni accertate, se valutate alla stregua della tabella approvata con d.m. 5 2 92 del Ministero della Sanità, avrebbero raggiunto percentuali invalidanti insufficienti. Col secondo motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. n. 118/71, in lk relazione all'art. 360 primo co. n. 3 cpc. a t Si assume l'omessa dimostrazione dei requisiti socio-economici. S 2 Col terzo motivo si ribadisce l'insussistenza dei requisiti socio-economici. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Assorbente è l'esame del secondo e del terzo motivo. L'art. 13 1. n. 118/71, richiede, per la concessione dell'assegno, oltre alla prescritta riduzione della capacità lavorativa,l'incollocazione al lavoro e le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione, oltrechè la mancata titolarità di prestazioni incompatibili. Trattasi di requisiti del diritto e l'indagine della loro sussistenza deve essere eseguita dal giudice esattamente come per il requisito sanitario. Va precisato che il giudice medesimo, in assenza di dimostrazione dei requisiti in parola, è esonerato dal dovere di indagine sul requisito sanitario, in quanto da solo insufficiente a far ritenere sussistente il diritto invocato, dovendosi,in conseguenza, rigettare la domanda. Nel caso in esame,nessuna indagine è stata svolta in proposito e tale mancato accertamento è deducibile per la prima volta anche in sede di legittimità (Cass. 3628/94). Poiché nella fattispecie i giudici d'appello, violando i suddetti principi,hanno riconosciuto il diritto invocato, prescindendo da ogni esame sulla sussistenza dei richiesti requisiti socionat hull cosi indicandosi quelli economici (al-pari dei restanti requisiti sopra indicati, diversi dal requisito sanitario),la sentenza impugnata va cassata, di conseguenza restando assorbito l'esame del primo motivo. La causa va rimessa quindi ad altro Giudice, il quale, alla stregua del principio esposto, esaminerà se sussistono gli estremi per la concessione del beneficio richiesto. Il medesimo Giudice provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. 18 dicembre 2000 . 3 Il Presidente est.: Angliche kwauth IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Deposita eria oggi, Y ABORATORE A I M DI CANCELLERIA E D R , A E LLO S H T S 10 A O T . B , 3 T I 3 SA R D 5 E 'A A . P LL S ST N I E N O 3 D P G -7 I O IM S -8 N A 1 A E D S 1 D E I E , E A T O R G N O T SE G T IS E IT E G L IR E R A D L O L E D