Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2000, n. 1733
CASS
Sentenza 14 marzo 2000

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Anche in materia di riesame delle misure di cautela personale, al pari del giudizio di merito, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione annullato, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, attesa la specificità della materia, la sopravvenienza di fatti nuovi sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2000, n. 1733
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1733
    Data del deposito : 14 marzo 2000

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