Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME 04535/0 1 REPUBB LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente Jd. 14/11/00 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere rel. Dott. Olindo SCHETTINO CRON. 9742 Dott. Giovanni SETTIMJ 66 Rep. 1570 Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE SENTENZA P AL 6000 28 MAR 2001 sul ricorso iscritto al n. 20729/98 R.G. proposto da OGGETTO: USUCAPIONE IMHOBILIARE NT RA ved. De CH, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Guido Calvi, difesa dagli Avv. Nicola Martino e Angelo Gangi in virtù di procura CANCELLERIA speciale a margine del ricorso, ricorrente principale
contro
IG EL, domiciliato e difeso come appresso, controricorrente e sul ricorso incidentale iscritto al n. 1233/99 R. G. proposto 1 1834100 da IG EL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Poma n. 4, dello stesso Alecce e presso lo studio dell'Avv. Patrizio Alecce, difeso dall'Avv. Giovanni Michieli in virtù di procura speciale a margine del controricorso-ricorso Sloth is to incidentale e di successiva procura rilasciata il 17.10.2000 con atto autenticato dal Notaio Francesco Giopato di Treviso, rep. n. 58588, entrembi ricorrente incidentale
contro
NT RA ved. De CH, domiciliata e difesa come sopra, controricorrente per la cassazione della sentenza 6 novembre 1997-25 febbraio 1998 n. 318/98 del Tribunale di Treviso. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 14 novembre 2000, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per la ricorrente, l'Avv. Nicola Martino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; Sentito, per il controricorrente-ricorrente incidentale, l'Avv. Giovanni Michieli che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per la inammissibilità dell'incidentale. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 182 del 24 marzo 1992 il PR di Treviso, accogliendo la domanda proposta da EL SO con atto di citazione del settembre 1990 notificato alle controparti per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 cod. proc. civ., previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Treviso, dichiarò che l'attore era proprietario per intervenuta usucapione di un terreno con fabbricato rurale sito nel Comune di Zero Branco. Quando era ormai trascorso il termine per appellare, RA EL, con atto notificato a EL SO il 18.11.1993, lo convenne in giudizio davanti allo stesso PR di Treviso, chiedendo la revocazione della sentenza predetta sulla base delle seguenti deduzioni: - Essa istante era vedova ed erede di AN De CH, figlio ed erede, a sua volta, di GI De CH il quale molti anni prima aveva acquistato l'immobile di cui sopra e da allora, fino a quando era deceduto, lo aveva sempre avuto nella propria disponibilità, sebbene non avesse mai perfezionato l'acquisto e non fosse intervenuta, quindi, la voltura catastale;
La sentenza di cui si chiedeva la revocazione era il frutto del dolo del SO, sia perché questi, pur a conoscenza dell'esistenza in vita di essa EL, aveva omesso di notificarle l'atto introduttivo del giudizio pretorile con l'espediente della richiesta ed autorizzata 3 notificazione per pubblici proclami, sia perché, nel merito, aveva ottenuto la decisione a sé favorevole mediante testimoni falsi ed altri mezzi fraudolenti. Il convenuto si costituì, contestando la legittimazione della EL ed eccependo la inammissibilità, ex art. 398 cod. proc. civ., della domanda di revocazione, domanda che il PR respinse, con sentenza del 5.7.1994, per mancanza di prova di quanto addotto a suo sostegno. Proposto gravame dalla EL, al quale il SO resistette, ribadendo, anche con appello incidentale, le proprie precedenti difese, il Tribunale di Treviso, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, osservando quanto segue: - Il ricorso, da parte del SO, alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cod. proc. civ. si era reso necessario per il rilevante numero di destinatari dell'atto di citazione e, in ogni caso, la legittimità di tale procedura era stata definitivamente riconosciuta dal presidente del Tribunale il quale, per autorizzarla, aveva dovuto vagliarne i presupposti e l'opportunità; - Non era provato che il SO fosse a conoscenza del domicilio della EL e che, ciononostante, avesse richiesto dolosamente l'autorizzazione predetta, inducendo così in errore il presidente del Tribunale, e, del resto, la stessa appellante aveva parlato di “colpevole omissione" nella ricerca dei nominativi e degli indirizzi degli eredi di GI De CH presso l'anagrafe di Cosenza, in tal modo dando atto che il comportamento di controparte era da qualificarsi, al più, come colposo ed era, quindi, inidoneo ad integrare gli estremi del dolo richiesto dall'art. 395 n. 1 cod. proc. civ.; - Nessun rilievo causale, ai fini della configurazione di un dolo processuale, poteva essere attribuito al contenuto della lettera in data 22.7.1993 dell'Avv. Michieli, essendo essa successiva al passaggio in giudicato, verificatosi il 9.5.1993, della sentenza pretorile oggetto della domanda di revocazione, sicché era da escludersi una sua finalità dilatoria in merito alla proposizione dell'appello, ormai non più consentito per scadenza dei termini;
-Non era dimostrato, inoltre, che la predetta sentenza fosse l'effetto necessario del preteso dolo revocatorio, visto che il collegio non era stato messo in grado di valutare la fondatezza delle pretese di merito della EL in relazione alla controversia con essa definita;
-Quanto alla dedotta falsità dei testi, correttamente il primo giudice aveva evidenziato l'insussistenza di qualsiasi riconoscimento o declaratoria giudiziale di tale falsità. Ricorre per cassazione RA EL sulla base di due motivi ai quali EL SO resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale. A quest'ultimo ricorso la EL replica con controricorso, eccependone la inammissibilità per scadenza del termine di cui al 5 combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzitutto disposta, ex art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi in quanto rivolti contro la medesima sentenza. Va súbito rilevato che il controricorso-ricorso incidentale, come puntualmente eccepito dalla EL, è inammissibile in quanto tardivo. Esso, infatti, risulta notificato il 13 gennaio 1999, ben oltre il termine previsto dall'art. 370 cod. proc. civ., termine che, tenuto conto della data, 24.11.1998, di notifica del ricorso principale, da depositarsi, quindi, entro il 14.12.1998, era scaduto sin dal 3.1.1999. Con il primo motivo del ricorso principale denunziandosi violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. si lamenta che il Tribunale, con una pronuncia profondamente lacunosa, abbia escluso il profilo di revocazione ex art. 395 n. 1 cod. proc. civ. sebbene il SO, dopo un primo tentativo di appropriarsi l'immobile indirizzando al suo conduttore, tal NI TO, nel settembre 1987, una lettera con la quale glie_ne chiedeva il rilascio per averlo acquistato direttamente dal proprietario GI De CH, avesse ripiegato inopinatamente sull'istituto dell'usucapione per possesso ventennale e, senza più accennare al titolo derivativo precedentemente invocato, avesse fatto ricorso artificiosamente alla notificazione per pubblici proclami dell'atto di citazione, pur sapendo bene che gli intestatari formali e catastali del bene non erano proprietari 6 di alcunché, a parte GI De CH, e che tempo prima, su domanda di quest'ultimo, il PR di Treviso, con sentenza n. 10 del 16.1.1978, aveva revocato una propria precedente sentenza del 1974 dichiarativa dell'acquisto per usucapione di quel bene da parte di tale AR IL, ed aveva definitivamente accertato che costui lo aveva soltanto detenuto ed amministrato per conto dell'effettivo proprietario De CH. Da tutto questo si sarebbe dovuto desumere chiaramente che il SO aveva posto in essere un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifici e menzogne, per tagliare fuori dal processo il De CH e i suoi eredi e per impedire al giudice la conoscenza della verità. Si lamenta, poi, che sia stato anche escluso il profilo di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 cod. proc. civ., per non aver tenuto conto i giudici del merito del fatto che la EL, ignara del giudizio instaurato dal SO e non messa in grado di parteciparvi a causa del sistema di notificazione fraudolentemente adottato, non aveva potuto produrre il decisivo documento costituito dalla sopra richiamata sentenza 16.1.1978 n. 10 del PR di Treviso. Con il secondo motivo viene denunziata, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia rappresentato dalla circostanza documentalmente acquisita della accertata titolarità dell'immobile de 7 quo in capo a GI De CH per effetto della ripetuta sentenza n. 10/78 del PR trevigiano, sentenza chiaramente comprovante il doloso comportamento processuale tenuto dal SO con la falsa rappresentazione della realtà riguardante il possesso di quell'immobile. I su esposti motivi non sono meritevoli di accoglimento. Quanto alle censure riguardanti il motivo di revocazione ex art. 395 n. 1 cod. proc. civ., occorre preliminarmente osservare che, per potersi parlare di dolo processuale nel senso voluto da tale disposizione, non basta una qualsiasi violazione dell'obbligo di lealtà e probità imposto alle parti e ai loro difensori dall'art. 88 dello stesso codice, ma occorre un'attività intenzionalmente fraudolenta della parte concretatasi in artifici o raggiri, sia pure consistenti in semplici menzogne, false allegazioni o reticenze, che siano subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a trarre in inganno l'altra parte, paralizzandone, sviandone o pregiudicandone la difesa ed impedendo al giudice l'accertamento della verità (v. sent. 1418/1982, 9213/1990, 6322/1993, 14.4.1999). Orbene, a questi principi il Tribunale trevigiano si è pienamente uniformato allorquando è andato ad indagare, prima sulla obiettiva giustificabilità del ricorso alla procedura di notificazione per pubblici proclami, giudicandolo legittimo per il numero rilevante dei destinatari dell'atto di citazione e, comunque, vagliato nella sua fondatezza dal presidente del tribunale che lo aveva autorizzato, e poi 8 sull'atteggiamento psicologico del SO nel momento in cui aveva chiesto di avvalersene, escludendo che la EL avesse fornito la prova, su lei incombente, del dolo e dell'intento fraudolento dell'avversario, cioè del fatto che costui, a conoscenza del suo domicilio (e non semplicemente negligente nel procedere alle ricerche per accertarlo), lo avesse deliberatamente taciuto per impedirle di partecipare al giudizio e di svolgervi le proprie difese. Il giudice a quo ha altresi escluso ad abundantiam che fosse stata dimostrata l'esistenza di un rapporto di causa ad effetto tra l'allegato dolo revocatorio e la sentenza di cui si chiedeva la revocazione, per non essere stati forniti elementi che consentissero, nell'eventuale fase rescissoria, di valutare la fondatezza delle pretese di merito della EL, cioè di modificare il giudizio espresso dal PR. Si tratta, come è evidente, di accertamenti e valutazioni di fatto che, in quanto attinenti alla sussistenza o meno della prova del dolo revocatorio e alla sua incidenza sulla decisione, si sottraggono a censure in questa sede di legittimità, sorretti, come sono, da adeguata e coerente motivazione. Né questa può ritenersi in qualche modo inficiata dai rilievi della ricorrente, basati su fatti e circostanze non aventi nulla a che vedere con l'accertamento del carattere doloso e fraudolento della richiesta di poter eseguire le notificazioni con la procedura di cui all'art. 150 cod. proc. civ., come quando si cerca di trarre argomento da pregresse iniziative del SO volte a farsi riconoscere proprietario dello stesso immobile in base a titolo diverso dall'usucapione, o come quando si mette in campo una supposta ma indimostrata conoscenza, da parte del predetto, di una sentenza del PR di Treviso, n. 10 del 1978, che per lui era res inter alios acta (perché intervenuta in una controversia tra GI De CH e tal IL). A quest'ultimo proposito va rilevato che della sentenza in parola, e della problematica ad essa connessa non vi è la benché minima traccia nella motivazione della gravata decisione e nelle conclusioni riportate nell'epigrafe della medesima, né la ricorrente fornisce indicazioni di sorta come sarebbe stato suo preciso onere in base al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione circa il come ed il quando ella abbia dedotto, ex art. 395 n. 3 cod. proc. civ., l'esistenza di detta pronuncia pretorile, la sua decisività ed il recupero del relativo documento dopo la scadenza del termine per l'appello, sicché nessuna considerazione meritano gli addebiti di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione che si muovono al riguardo contro la gravata sentenza. La EL, in realtà, oltre al motivo di revocazione di cui al n. 1 dell'art. 395, ebbe ad adombrare solo quello di cui al n. 2, sostenendo che il PR aveva giudicato in base a testimonianze rivelatesi false, ma tale prospettazione, per altro molto sfumata in appello, fu respinta in base all'ineccepibile rilievo che non vi era alcun riconoscimento o declaratoria giudiziale della asserita falsità, rilievo che, per altro, non 10 AND viene fatto oggetto di nessuna censura in questa sede. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso principale deve essere rigettato. Nonostante la rilevata inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, occorre provvedere sulle spese del presente procedimento, per avere il SO svolto attività difensiva in questa sede a mezzo del suo difensore comparso a discutere in udienza munito di regolare procura, ma ritiene la Corte che ricorrano giusti motivi per disporne la compensazione. 60000
P. Q. M.
310000 LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma il 14 novembre 2000. IL PRESIDENTE Vinazo Boldenone ONSIGLIE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 6 FFA. 7002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE во ле бит 4 Sedo Registrato 1 an 4743 16010 vettato CENTOSERVANTAMO rvic p. Dirigente A (euro. FILIPPO) IL CANCELLIERE C1 (Dott.ssa Maria Giudiziari 11 Responsabile (Dr. M/RACCICH NI) Valesia Neri 28 MAR. 2001 11