Sentenza 24 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2004, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA AGRICOLA CARBONARA DI DO UI & C SNC, in persona dell'Amm.re pro tempore DO UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUELI, difeso dall'avvocato GIANCARLO ROSSATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENEL SPA, ora ENEL DISTRIBUZIONE (già ENEL SPA - DIVISIONE DISTRIBUZIONE SPA) in persona del Direttore della distribuzione dell'EMILIA ROMAGNA CLAUDIO ROCCHI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE MAJO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1218/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 18/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato DE MAJO Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per inammissibilità o rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4 aprile 1990 l'Azienda agricola Carbonara di OA IG & C. s.n.c. conveniva avanti al Tribunale di Ferrara l'E.N.E.L., esponendo che l'E.N.E.L. aveva costituito con atto notarile n. 171235 una servitù inamovibile di elettrodotto a media tensione, formata da tre costruttori con l'impianto di sei sostegni di cemento a carico del fondo Carbonara sito in Coronella di Poggio Renatico, nonché una servitù di elettrodotto a bassa tensione per allacciamento fabbricato protezione catodica della SNAM sul fondo S. Lea in Poggio Renatico;
che il primo elettrodotto era stato realizzato, in difformità con quanto previsto nell'atto costitutivo, con andamento curvilineo e per lunghezza quadrupla, e precludeva l'installazione di impianto aereo di irrigazione;
che il secondo elettrodotto costituiva un pericolo a causa dei fili posti in prossimità dei muri esterni dei fabbricati rurali;
che l'E.N.E.L. aveva inoltre posto in essere sul fondo Ottomoggia, contiguo al fondo Carbonara, una linea amovibile composta di tre sostegni, la quale precludeva l'installazione dell'impianto aereo di irrigazione anche su tale fondo.
L'attrice chiedeva quindi la condanna dello E.N.E.L. ad allineare la linea elettrica a media tensione sul fondo Carbonara (f. 29, mappali 10 e 14) in modo da renderla parallela al confine SUD in prossimità della linea ferroviaria, a togliere i fili sui muri del fabbricato rurale (mappale 14) del fondo, S. Lea ed infine a spostare la linea a bassa tensione sul fondo Ottomoggia.
Si costituiva la parte convenuta, chiedendo la reiezione delle domande svolte nei suoi confronti, e deducendo in particolare che la linea a media tensione sul fondo Carbonara era stata realizzata in piena conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della servitù; che i fili sul fondo S. Lea non presentavano alcuna pericolosità ed infine che per ottenere lo spostamento dell'elettrodotto sul fondo Ottomoggia l'attrice avrebbe dovuto dimostrare l'incompatibilità dello stesso con lo impianto di irrigazione aerea e la non pretestuosità della richiesta, ai sensi dell'art. 122 comma quarto del T.U. n. 1775 dell'11 dicembre 1933. Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la conformità del primo elettrodotto all'atto costitutivo della servitù, la pericolosità del secondo e la compatibilità del terzo con l'impianto di irrigazione aerea.
Con sentenza depositata il 10 ottobre 1996, il Tribunale respingeva la domanda, condannando la attrice alle spese.
L'azienda agricola Carbonara s.n.c. proponeva appello avverso detta sentenza appello, che veniva respinto con sentenza del 5.11- 18.11.1999 dalla Corte d'appello di Bologna. Avverso quest'ultima sentenza ricorre per Cassazione l'Azienda agricola Carbonara s.r.l. con un unico motivo;
resiste con controricorso l'ENEL, che ha depositato anche memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere il Tribunale prima e la corte d'appello dopo erroneamente interpretato la relazione del C.T.U.. Questa aveva accertato che solo un tratto intermedio di m. 340 era stato oggetto della servitù costituita con il rogito Minarchi n. 1712352, la sentenza impugnata ha invece affermato che anche i due tratti della linea dell'elettrodotto posti a monte e a valle del tratto menzionato nel rogito erano stati nello stesso ricompreso.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata non ha affermato che in base alla consulenza tecnica di ufficio anche i due tratti di linea dell'elettrodotto posti a monte e a valle avevano formato oggetto dell'atto costitutivo della servitù di elettrodotto, anzi ha invece questo escluso, precisando che i due tratti riguardavano una linea preesistente e che la domanda subordinata della società, diretta a farli rimuovere, era inammissibile perché nuova;
ne consegue che le censura vengono mosse ad affermazioni estranee alla pronunzia della corte di appello. Riunito il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1700, di cui euro 200 per esborsi ed euro 1500 per onorari. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004