Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 2
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della valutazione della sussistenza del dolo o della colpa grave che ostano all'accoglimento della domanda, il giudice non può attribuire rilievo a dichiarazioni utilizzate per le contestazioni non acquisite al dibattimento e perciò inutilizzabili.
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, l'interessato, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, può avere un solo difensore, sicchè, in caso di presentazione di più ricorsi sottoscritti da distinti difensori, dovrà tenersi conto di quello presentato dal difensore nominato per primo e, in caso di nomine in pari data, della priorità nella presentazione del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2008, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 20/11/2008
Dott. BEVERE NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI RG - Consigliere - N. 2147
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 17522/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di AS AO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 17 gennaio 2007 dalla Corte di appello di Messina;
- udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da AO AS, affermando che questi aveva concorso a dare causa con colpa grave alla custodia cautelare subita.
1.1. Il richiedente, sottoposto a custodia cautelare (arresti domiciliari) in data 26 ottobre 2000 per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, e liberato il 2 giugno 2001, era stato assolto, perché il fatto non sussiste, dal Tribunale di Messina con sentenza in data 6 giugno 2005, divenuta irrevocabile il successivo 8 novembre.
1.2. Spiegava il giudice della riparazione:
- che AS era stato sottoposto a custodia cautelare sulla base delle dichiarazioni rese da RG OM che lo aveva indicato come colui che era solito accompagnare NT ST quando questi gli forniva la cocaina e che, in alcune occasioni, gli aveva materialmente consegnato lo stupefacente;
che il richiedente era stato assolto perché, nel corso del dibattimento, il OM "aveva escluso di averlo riconosciuto" e perché, a seguito della modificazione dell'art. 500 c.p.p., non era stato possibile acquisire le dichiarazioni da questi rese nella fase delle indagini preliminari ed utilizzate in dibattimento per le contestazioni;
- che AS aveva ammesso, nel corso del proprio interrogatorio, di essere amico di NT ST;
- che, comunque, dalle dichiarazioni rese dall'acquirente doveva trarsi "il convincimento che il richiedente avesse con il proprio comportamento giustificato l'intervento repressivo dello Stato".
2. Avverso l'anzidetta ordinanza, hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori del richiedente, avv. RIZZO Giuseppe e avv. MANAGÒ NT di Reggio Calabria, chiedendone l'annullamento.
2.1. Va preliminarmente rilevato che nel procedimento in esame l'interessato non può avere più di un difensore.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, invero, nomina e rappresentanza del difensore per proporre il ricorso per cassazione sono, invero, disciplinate dall'art. 100 c.p.p., (cfr. Cass. S.U. 27 giugno 2001, Petrantoni, RV 219614), che prevede appunto che le parti private diverse dall'imputato possono stare in giudizio "col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata".
Si tratta, pertanto, di verificare, a norma dell'art. 613 c.p.p., comma 2, (cfr. in proposito Cass. S.U. 9 ottobre 1996, Campanelli, RV
206847), quale difensore sia stato, ai fini della proposizione del ricorso, nominato prima.
Poiché, peraltro, dagli atti risulta che entrambi i difensori sono stati nominati dal AS in data 6 aprile 2007, non resta che affidarsi al criterio di priorità nella presentazione del ricorso. E dato che l'avv. MANAGÒ NT ha presentato il ricorso il 14 aprile 2007, quando già l'avv. RIZZO lo aveva presentato (6 aprile), deve tenersi conto soltanto del ricorso per cassazione proposto da quest'ultimo.
2.2. Con esso si deduce la violazione dell'art. 314 c.p.p., nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata.
Osserva, in particolare, il ricorrente che dagli atti di indagine dichiarati inutilizzabili nel processo principale non possono trarsi elementi dimostrativi della grave colpa ostativa al diritto alla riparazione.
Nè la grave colpa può essere desunta dal fatto che il richiedente avesse dichiarato di essere amico di NT ST conosciuto in ambito universitario.
L'ordinanza impugnata - conclude il ricorrente - ha, pertanto, omesso di "specificare" quali sarebbero i comportamenti caratterizzati da spiccata leggerezza o macroscopica trascuratezza che avrebbero dato causa alla custodia cautelare.
3. Con memoria di replica per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto dichiararsi l'improponibilità o l'inammissibilità oppure rigettarsi il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
4.1. A norma del comma 1 dell'art. 314 c.p.p., il diritto alla riparazione non spetta a chi abbia dato o concorso a dare causa per dolo o colpa grave alla custodia cautelare.
La Corte di appello, dunque, in presenza di un provvedimento irrevocabile caratterizzato dalle previste formule di innocenza, può disconoscere il diritto e, di conseguenza, rigettare l'istanza soltanto qualora dimostri che il richiedente ha tenuto una condotta, processuale o extraprocessuale, dolosa o gravemente colposa, che abbia avuto un'effettiva e concreta incidenza rispetto all'adozione della misura cautelare ovvero che abbia determinato il mantenimento della custodia (la mancata revoca o sostituzione della misura).
4.2. Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso in esame la Corte di appello non ha offerto la dimostrazione anzidetta, ne' ha correttamente valutato la situazione.
Ciò che rileva, invero, è che in dibattimento il testimone aveva negato il fatto (aveva negato, in particolare, che fosse stato il AS ad accompagnare lo ST e ad avergli, in qualche occasione, consegnato la droga).
La Corte di appello si concentra, invece, sul fatto che, a seguito delle sopravvenute modificazioni legislative, non fosse stato possibile acquisire le diverse dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal OM ed utilizzate in dibattimento per le contestazioni.
Dimentica, peraltro, il giudice della riparazione che la lettura - contestazione senza acquisizione, pur non avendo piena efficacia probatoria, era comunque utilizzabile da parte del giudice del dibattimento per valutare la credibilità del dichiarante e che, se il AS era stato assolto, era evidentemente perché il fatto contestatogli non era stato provato.
In conclusione, il giudice della riparazione, fondando la propria decisione sulle affermazioni rese dal OM nella fase delle indagini preliminari, non soltanto si è avvalso di dichiarazioni mai acquisite al dibattimento e come tali inutilizzabili, ma, inoltre, ha trasformato condotte, per il processo, storicamente inesistenti o comunque incerte (l'accompagnarsi con ST o la materiale consegna della droga) in comportamenti rivelatori della colpa grave sinergica alla privazione della libertà, così ponendo alla base della propria deliberazione mere supposizioni.
5. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di appello di Messina, alla quale si rimette il regolamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina, cui rimette il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009