Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini del prepensionamento dei lavoratori portuali, secondo la disciplina dettata dall'art. 3, comma primo - bis, D.L. 22 gennaio 1990, convertito in legge 24 marzo 1990 n. 58, e successive integrazioni, non sono computabili i contributi figurativi connessi a malattia tubercolare, i quali non sono compresi fra i contributi figurativi espressamente riconosciuti dalla predetta disciplina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11305 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VE WA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOCERA UMBRA 166, presso lo studio dell'avvocato GUADAGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE MARINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11881/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 04/11/99 R.G.N. 1647/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato MASTRANGELO per delega MARINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23 gennaio 1996 il signor TE VE conveniva in giudizio l'INPS e l'Autorità Portuale di Genova davanti al Pretore di Genova, lamentando che, nella liquidazione del trattamento di quiescenza, attribuitogli a seguito del suo anticipato collocamento a riposo in base al d.l. n. 873/86, non erano stati conteggiati n. 158 contributi a titolo di malattia tubercolare ed assistenza post sanatoriale;
n. 97 contributi ex art. 25 della legge n. 413/1984, n. 12 contributi maturati prima della contribuzione per navigazione;
n. 4 contributi per i giorni eccedenti le 52 settimane annue.
L'INPS si costituiva contestando le avverse pretese;
l'Autorità Portuale si costituiva chiedendo la estromissione dal giudizio. Il Pretore accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo i soli contributi per la malattia tubercolare e l'assistenza post sanatoriale.
La decisione veniva appellata in via principale dall'istituto previdenziale - il quale sosteneva che i contributi riconosciuti dal primo giudice erano figurativi e non potevano essere conteggiati - e, in via incidentale, dall'assicurato, il quale chiedeva il conteggio degli altri contributi ignorati dal Pretore.
Con sentenza del 7 ottobre/4 novembre 1999 il Tribunale di Genova accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale. I giudici di secondo (,rado osservavano che il signor VE, non avendo superato i 52 anni di età, non poteva godere della pensione di vecchiaia;
che i n. 1399 contributi settimanali, riconosciuti in suo favore sia dall'INPS che dal CAP, erano insufficienti, pur con i 416 contributi aggiuntivi per l'esodo, a raggiungere i requisiti per la pensione di anzianità;
che era stato conseguentemente collocato a riposo anticipato secondo le norme dell'ex Fondo CAP, attualmente gestito dall'INPS, che richiedevano 20 anni di contribuzione.
Escludevano che i contributi accreditati per il periodo di degenza in sanatorio e di assistenza post sanatoriale potessero essere considerati utili agli effetti del prepensionamento, rilevando che l'art. 3, comma 1 bis, del d.l. 29 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge n. 58 del 1990, riconosce ai lavoratori portuali, ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i soli contributi figurativi relativi al periodo di servizio militare e alla cassa integrazione guadagni;
i contributi per la malattia tubercolare, avendo natura di contributi figurativi non potevano essere coimputati, in considerazione della tassatività delle norme sul prepensionamento.
Quanto agli altri contributi rivendicati, il Tribunale osservava: a) che del 97 contributi richiesti a titolo di maggiorazione, ex art. 25 della legge n. 413/1984, l'INPS ne aveva riconosciuti 64, atteso che la maggiorazione spetta solo in caso di mancanza di qualsiasi contribuzione;
b) che dei n. 12 contributi richiesti come maturati anteriormente al periodo di navigazione, l'INPS ne aveva riconosciuti 10, e del diritto al restanti due il pensionato non aveva fornito alcuna prova;
c) che i quattro contributi rivendicati per le giornate eccedenti le 52 settimane annue non potevano essere concessi, atteso che, nel nostro ordinamento, un anno di contribuzione equivale a 12 contributi mensili o 52 settimanali.
Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando tre motivi di censura, TE VE.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
La difesa del ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.:
1) Erronea applicazione dell'art. 4, comma 4, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni;
2) Violazione e falsa applicazione della normativa sul computo dei periodi di tempo occorrenti alla formazione dell'anzianità contributiva (art. 69 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827) e del corretto computo dei periodi coperti da contribuzione;
3) Irragionevole e contraddittoria motivazione su punti rilevanti della controversia.
Premette che il signor VE, nato il [...], ha ottenuto il prepensionamento, a decorrere dal 1^ luglio 1995, in forza del d.l. 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modifiche, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26. Assume che lo stesso contava su oltre 1404
contributi, che, aggiunti al 416 ottenuti per il prepensionamento, gli avrebbero consentito di pervenire ai 1820 contributi richiesti per conseguire la pensione di anzianità (35 anni utili). Avendo l'INPS conteggiato solo 1399 contributi settimanali, aveva dovuto rinunciare alla pensione di anzianità e ripiegare sul trattamento a carico del Fondo autonomo del CAP, che richiedeva una contribuzione minima di soli 20 anni.
Critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto (così escludendo 158 contributi settimanali) che la contribuzione per i periodi di ricovero e cura per la tubercolosi sia una contribuzione figurativa, contro il tenore letterale dell'art. 4 della legge n. 218/1952 ("Per i tubercolotici regolarmente assicurati.... sono considerati come periodi di contribuzione effettivi al fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale"). Censura, ancora, la sentenza nella parte in cui non ha accolto la sua richiesta di conteggiare un giorno ogni anno e due giorni per gli anni bisestili, in quanto eccedenti le 52 settimane. Assume che l'art. 69 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nel testo originario, fissava il diritto a pensione al compimento di 65 anni e quando si potevano far valere n. 480 settimane di contribuzione;
che l'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 richiedeva in genere n. 780
contributi settimanali, consentendo il ricorso a contributi giornalieri per alcune categorie di prestatori di lavoro, che ancora oggi il sistema delle pensioni retributive è incentrato sul numero delle settimane, come unità di tempo assicurativo.
Rileva che, calcolando i giorni eccedenti le 52 settimane, in quaranta anni di lavoro ininterrotto si avrebbe un'eccedenza di 50 giorni (sette settimane ed un giorno); e che al signor VE mancavano solo 5 contributi settimanali per conseguire la pensione di anzianità dall'INPS, con 35 anni di contributi, rispetto ai 20 anni di anzianità maturati nel CAP.
Deduce, poi., che il Tribunale ha preso per buona la affermazione dell'INPS, sulla utilizzabilità di sole 63 settimane di contribuzione sulle 97 ottenute per effetto della maggiorazione di cui all'art. 25 della legge 2 luglio 1984, n. 413, per carenza di periodi non coperti da contribuzione, senza che l'Istituto abbia fornito la prova della assenza di capienza, e nemmeno la prova dei periodi coperti con i 63 contributi utilizzati.
Da ultimo la difesa del ricorrente critica la sentenza laddove, a fronte dei dodici contributi settimanali richiesti per l'attività prestata prima di lavorare per il CAP, ha rilevato che l'INPS ne aveva conteggiati 10 e che per gli altri due mancava la prova. Assume che "l'INPS ha torto, perché risultando lavorati i periodi 1.6.1968/31.7.1968 e 1.4.1974/30.6.1974, con 10 contributi computati, l'INPS avrebbe dovuto accreditarne 22 contributi". Aggiunge che non si può ammettere che il Tribunale, a fronte di 23 contributi di prolungamento non utilizzati, non abbia ritenuto legittimo autorizzare la conversione di 5 contributi del prolungamento in sostituzione di 5 contributi figurativi. Il ricorso non è fondato.
In ordine alla natura, effettiva o figurativa, dei contributi accreditati in favore dei lavoratori che hanno sofferto di tubercolosi, rileva la Corte che il Tribunale ha correttamente interpretato l'art. 4, comma 4, della legge 4 aprile 1952,n.218. La citata disposizione, come sostituita, da ultimo, dall'art. 3 della legge 4 marzo 1987, n. 88, dispone: "Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettivi, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto accredito figurativo decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del R.D.L: 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155". Si tratta, con tutta evidenza, di una contribuzione figurativa, per tale intendendosi quella prevista dal legislatore per i periodi di inattività lavorativa determinata da particolari eventi ritenuti meritevoli di tutela previdenziale, alla stregua di una attività effettivamente prestata, in considerazione del valore (e della garanzia) di alcuni beni di rilevanza costituzionale (si pensi alla salute, alla maternità e paternità, alla difesa della Patria). L'espressione "sono considerati come periodi di contribuzione effettivi", riferita ai periodi di trattamento sanitario ed economico della malattia tubercolare, altro non significa che ritenere quei periodi coperti da contribuzione come se fossero stati effettivamente lavorati, ai fini del diritto e della misura della pensione;
sì tratta della funzione tipica della contribuzione figurativa. Il significato è lo stesso dell'espressione "sono considerati utili" agli effetti del diritto e della determinazione della misura della pensione, utilizzata nell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (a proposito del servizio militare) e nell'art. 9 del D.P.R. 25 novembre 1976,n. 1026 (con riferimento ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice madre o del lavoratore padre); e dell'espressione "sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa", utilizzata nel primo comma dello stesso art. 4 della legge n. 218/52 per i periodi per i quali è corrisposta l'indennità di disoccupazione.
Lo stesso comma dell'art. 4 definisce, del resto, tale accredito come "figurativo".
Di conseguenza tali contributi non potevano essere riconosciuti utili ai fini del prepensionamento dei lavoratori portuali, atteso che l'art. 3, comma 1 bis, del d.l. 22 gennaio 1990, n. 6, come convertito con legge 24 marzo 1958, n. 58, disponeva, nel testo vigente all'epoca del pensionamento anticipato del Rovegni, che, unicamente ai ricordati fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, venivano riconosciuti "i contributi figurativi del periodo di servizio militare, nonché quelli relativi al periodi di cassa integrazione guadagni".
Il legislatore ha ritenuto che, ferma restando la valenza dei vari tipi di contribuzione figurativa agli effetti del diritto e della misura della pensione ordinaria, per il diritto alla pensione anticipata dei portuali potessero essere considerate solo alcune contribuzioni figurative: il periodo di servizio militare e quelli di cassa integrazione.
Successivamente ha inserito fra i contributi figurativi, utili al ricordato fine, anche i contributi figurativi di maternità (art. 3) del d.leg.vo 29 giugno 1998, n. 278, che ha inserito le parole "di maternità", dopo le parole "servizio militare", con la tecnica legislativa di disporre tale modifica attraverso l'aggiunta di un apposito comma all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564) - mentre ancora oggi resta fuori da tale disciplina speciale la contribuzione figurativa connessa alla malattia tubercolare. In ordine alla lamentata omessa considerazione delle giornate annualmente eccedenti le 52 settimane di calendario, rileva la Corte che correttamente il giudice di appello ha ritenuto che nel nostro ordinamento positivo un anno di contribuzione equivale a 12 contributi mensili o 52 settimanali.
E quanto si ricava dall'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge n. 218 del 1952 e dall'art. 60 della legge n. 153 del 1969: 1 contributi minimi richiesti per la pensione di vecchiaia sono indicati in 180 contributi mensili per i lavoratori retribuiti a mese, 780 contributi settimanali per i lavoratori retribuiti a periodi inferiori al mese, 15 contributi annui per i salariati agricoli fissi, 2340 contributi giornalieri per i braccianti agricoli (156 giornate x 15 anni), 1560 contributi giornalieri per le donne braccianti agricole (104 x 15). La stessa equiparazione risulta dall'art. 22, secondo comma, della legge M aprile 1969, n. 153: il requisito dei 35 anni di contribuzione, necessario per l'acquisizione del diritto alla pensione di anzianità, "si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali".
Quanto ai 97 contributi settimanali, rivendicati a titolo di maggiorazione (o prolungamento) del 40% della durata dei periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1^ gennaio 1980, ai sensi dell'art. 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413, il comma 21 del citato articolo dispone che il prolungamento non opera in corrispondenza dei periodi di attività lavorativa che abbiano comportato obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate;
mentre il successivo comma 3 dispone che l'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento del 40%, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.
Il Tribunale ha, quindi, dato atto della utilizzazione, da parte dell'INPS, di sole 64 settimane di prolungamento (tra il 4.9.1964 e il 14.12.1974), mancando altri periodi scoperti da coprire. La censura di omessa richiesta della prova, da parte dell'INPS, di una effettiva carenza dei capienza (vale a dire, di assenza di periodi scoperti da altra contribuzione nel periodo intercorrente fra l'inizio dell'assicurazione e la data del pensionamento) risulta inammissibile, atteso che non si afferma, da parte del ricorrente, che nel ricordato periodo egli sia stato disoccupato per un periodo maggiore delle 64 settimane calcolate da parte dell'INPS; o che i 1399 contributi riconosciuti fossero tutti effetto di lavoro effettivamente prestato.
In ordine, infine, ai 12 contributi settimanali rivendicati nel ricorso introduttivo (e nell'atto di appello) per l'asserito svolgimento di attività lavorativa precedente l'occupazione alle dipendenze del CAP, il Tribunale ha dato atto che l'INPS ne ha riconosciuti 10, affermando che degli altri 2 il VE non aveva provato il proprio diritto.
Anziché dedurre (come ci si potrebbe attendere) che invece tale prova risulta agli atti (indicandone gli estremi) e che il Tribunale non l'ha presa in esame, il ricorrente afferma che "l'INPS ha torto, perché risultando lavorati i periodi 1.6.1968/31.7.1968 e 1.4.1974/30.6.1974, con 10 contributi computati l'INPS avrebbe dovuto accreditarne 22 contributi".
Non solo la censura non è diretta contro la sentenza ma contro il comportamento dell'INPS, ma non si deducono elementi di prova a sostegno delle due ulteriori settimane rivendicate nel merito (a fronte delle 10 riconosciute), assumendosi inoltre, con ampliamento del petitum in questa sede di legittimità, che le settimane da valutare, oltre le 10, sarebbero 22 e non 2.
Il che rende la censura manifestamente inammissibile. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese (art. 152 disp. att. c.p.c).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002