Sentenza 13 maggio 1999
Massime • 2
L'accertamento dell'avvenuta riconciliazione tra coniugi consensualmente separati, per avere essi tenuto un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione, implicando un'indagine di fatto, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e non è, quindi , censurabile in cassazione in mancanza di vizi logici o giuridici. Ad un tal riguardo, la circostanza che il marito, al momento della ripresa della convivenza con il coniuge, avesse in corso delle relazioni extraconiugali, delle quali non risulti che la moglie avesse conoscenza, non impedisce - di per sè - di ritenere intervenuta la riconciliazione tra i coniugi, quando questa sia stata argomentatamente desunta da un accenno di elementi univocamente significativi dell'intervenuta restaurazione del rapporto coniugale.
Nel caso in cui, in una precedente separazione cui abbia fatto seguito la riconciliazione, un coniuge abbia ricevuto una somma "una tantum" per il soddisfacimento dei suoi diritti, il giudice della successiva nuova separazione, investito di una domanda di assegno di mantenimento, dovrà esaminare nuovamente il punto, tenendo tuttavia conto dell'effettiva consistenza delle situazioni economico- patrimoniali dei coniugi, e - quindi - anche delle disponibilità esistenti che siano state acquisite per effetto della precedente separazione.
Commentari • 2
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- 2. Riconciliazione coniugale e cessazione degli effetti civili del matrimonioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1999, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AREZZO 38, presso l'avvocato MAURIZIO MESSINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Nicodemo Operamolla di Roma rep. n. 35067 del 21.5.1996;
- ricorrente -
contro
DI RO ES, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. CESARE 109, presso l'avvocato LUCIANO D'ANDREA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Arturo Di Giovanni di Avezzano rep. n. 158337 del 2.12.1993;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2367/92 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/07/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/98 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Battaglia, con delega, che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo per gli stessi motivi per cui era stato chiesto all'udienza precedente;
in subordine l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato D'Andrea, che si è opposto al rinvio ed ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5 agosto 1986 CE Di ET chiedeva la separazione dal marito RI TE da cui si era separata consensualmente nel 1981 e con il quale si era riconciliata nel marzo 1982.
Dinanzi al giudice istruttore il procuratore dell'attrice dichiarava di integrare la domanda di separazione, chiedendone l'addebito al TE.
Con sentenza depositata il 21 marzo 1991 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione dei coniugi, con addebito al marito, e condannava quest'ultimo al pagamento di un assegno di mantenimento di lire 900.000 mensili dalla domanda, di lire 1.100.000 mensili dal gennaio 1988 e di lire 1.300.000 mensili dal gennaio 1991, con successiva rivalutazione ISTAT.
Il gravame del TE era rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza depositata il 27 luglio 1992, che dichiarava inammissibile l'appello incidentale della moglie. Osservava la Corte di merito, per quanto interessa in questa sede:
a) che da una serie di elementi si ricavava che vi era stata un'effettiva riconciliazione tra i coniugi, i quali avevano ripreso la convivenza non come fatto meramente esteriore, bensì come espressione della reciproca volontà di ridare vita e consistenza al rapporto di coniugio;
b) che la domanda di addebito della separazione era ammissibile essendo stata proposta dalla Di ET nell'udienza di costituzione avanti al giudice istruttore designato dal presidente;
c) che nel merito la domanda attrice era fondata, tenuto conto anche delle ammissioni dello stesso marito in ordine a relazioni con altre donne;
d) che, riguardo all'assegno di mantenimento, era irrilevante che il TE avesse versato alla moglie in occasione della precedente separazione, di cui erano ormai cessati gli effetti, la somma di lire 250.000.000, tanto più che una cospicua parte di essa era stata restituita all'atto della ripresa della convivenza;
e) che appariva congrua la determinazione dell'assegno di mantenimento nella misura stabilita dai primi giudici.
Avverso la sentenza d'appello il TE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrato con memoria. La Di ET ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso RI TE lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 157, secondo comma, cod. civ., nonché omessa o contraddittoria motivazione e travisamento dei fatti tradottosi in difetto di motivazione.
La Corte di appello, dopo aver rilevato che la presunta riconciliazione tra i coniugi, già consensualmente separati, sarebbe avvenuta nel marzo 1982 e che il TE dal gennaio 1982 coltivava una relazione con un'altra donna, aveva accolto la domanda di separazione incomprensibilmente affermando che i fatti ascritti al TE sarebbero stati concomitanti e successivi alla presunta ripresa della convivenza, senza considerare che se vi fosse stata reale riconciliazione i coniugi, accettandola, avrebbero inequivocamente dimostrato di ritenere tali fatti pregressi (o il permanere di essi) inidonei a rendere intollerabile la ripresa della convivenza.
2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 157 cod. civ., nonché contraddittoria motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto ravvisarsi un'ipotesi di effettiva riconciliazione - che avrebbe richiesto anche l'animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita nonostante che avesse rilevato che nel periodo di ripresa della convivenza il TE aveva continuato ad avere relazioni con altre donne ed a coltivare una relazione, dal gennaio 1982, con una di esse.
3. Il primo ed il terzo motivo - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - non sono fondati.
L'accertamento dell'avvenuta riconciliazione tra coniugi consensualmente separati, per avere essi tenuto un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione (art.157, primo comma, cod. civ.) , implicando un'indagine di fatto, è
rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e non è, quindi, censurabile in cassazione in mancanza di vizi logici o giuridici (Cass. 20 gennaio 1978 n. 256; 26 luglio 1968 n. 2702). Nella specie, tali vizi non sussistono, avendo la Corte di merito desunto la riconciliazione da una serie elementi i quali sono significativi ai fini della dimostrazione della ricostruzione del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi e sono stati valutati in maniera logicamente corretta (ripresa di frequenza quasi quotidiana dei coniugi a partire dal gennaio 1982; manifestazione da parte del marito del desiderio di riconciliarsi con la moglie;
ammissione da parte del medesimo di aver ripreso la convivenza "more uxorio"; coabitazione dal marzo 1982 in una villa di Ardea, accompagnata da lavori di ristrutturazione;
comportamento da coniugi agli occhi degli amici e dei conoscenti;
festa nel giugno 1982 per celebrare l'anniversario di matrimonio e l'avvenuta riconciliazione;
numerosi viaggi dei coniugi insieme e vacanze in barca con amici comuni dal marzo all'agosto 1982; messa a disposizione del marito da parte della Di ET di cospicue somme;
regali, anche preziosi, del TE alla moglie;
tenore di una lettera con espressioni di particolare affetto e speciale premura, scritta dal marito alla moglie).
Quanto ai fatti che secondo la Corte di merito giustificavano la nuova separazione, con addebito al marito, essi sono stati correttamente considerati concomitanti e successivi alla ripresa della convivenza, sicché erano idonei ad essere considerati ai fini della domanda in questione.
In particolare, la sentenza impugnata si è soffermata su due dichiarazioni dello stesso TE, il quale in sede di interrogatorio libero aveva ammesso che nel periodo di ripresa della convivenza continuava ad avere relazioni con altre donne ed inoltre, in sede di interrogatorio formale, nel 1987, aveva riferito che dal gennaio 1982 aveva una relazione con una donna, fornendo anche il relativo nome.
Da un lato, quindi, tali fatti non possono considerarsi solo pregressi rispetto alla riconciliazione e, dall'altro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il permanere di essi era certamente idoneo - considerata anche la notorietà acquisita nell'ambiente delle amicizie frequentate dai coniugi, secondo quanto sottolineato nella sentenza impugnata - a rendere intollerabile la ripresa della convivenza ed a comportare la dichiarazione di addebito a carico del marito, trattandosi di comportamenti contrari ai doveri di rispetto e di fedeltà derivanti dal matrimonio.
È il caso di rilevare, infine, che la circostanza che il marito, al momento della ripresa della convivenza con il coniuge avesse in corso delle relazioni extraconiugali, delle quali non risulta che la moglie avesse conoscenza, non impedisce di ritenere intervenuta la riconciliazione tra i coniugi, sulla base dei numerosi e concordanti elementi sopra menzionati.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 151, secondo comma, cod. civ. e degli artt. 99 e 163 n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. , 112 cod. proc. civ., nonché omessa motivazione, per avere il giudice del merito preso in esame la domanda di addebito della separazione benché essa non fosse contenuta nel ricorso introduttivo (ed anzi espressamente esclusa dall'esplicito riferimento al primo comma dell'art. 151 cod. civ.), ma fosse stata introdotta irritualmente (in verbale di udienza) in una fase successiva, così da risultare nuova.
5. Il motivo è inammissibile.
Nessuna censura riguardante la questione della novità della domanda di addebito in primo grado è stata proposta contro la sentenza del tribunale che ha pronunciato sul punto, ritenendo la separazione addebitabile al TE.
In particolare, nell'atto di appello il TE si lamenta della pronuncia di addebito della separazione sottolineando che la domanda di addebito della Di ET non conteneva l'esposizione di un solo fatto da cui potesse desumere l'esistenza di un suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Una tale difesa, non formulata in via subordinata, era incompatibile con una censura diretta contro la sentenza di primo grado per avere pronunciato su di una domanda nuova sulla quale non era stato accettato il contraddittorio. E nelle stesse conclusioni del TE, riportate nell'epigrafe della sentenza di appello, è contenuta la richiesta (formulata in via subordinata, rispetto alla tesi che non fosse intervenuta riconciliazione tra i coniugi già separati) che la Corte riconoscesse intervenuta tra i coniugi una nuova separazione, con esclusione di ogni addebito al marito, il che dimostrava che il TE contestava l'addebitabilità a sè della nuova separazione, ma non il potere del giudice di esaminare la domanda di addebito.
In tale situazione, la questione della novità della domanda non può essere sollevata per la prima volta in questa sede di legittimità.
6. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 156 cod. civ., nonché illogicità e contraddittorietà di motivazione, per avere la sentenza impugnata attribuito un assegno periodico di mantenimento a favore della moglie, senza considerare che la medesima aveva ricevuto nel 1981, per il suo mantenimento vita natural durante e per qualsiasi esigenza presente o futura un'elargizione di ben 250.000.000. Tale accordo, destinato a regolamentare definitivamente l'intero corso della vita dei coniugi, non avrebbe potuto decadere per effetto di altra susseguente separazione ne' essere posto nel nulla dalla riconciliazione.
7. Nemmeno questo motivo appare fondato.
Ai sensi dell'art. 157 cod. civ. la riconciliazione tra i coniugi fa venir meno gli effetti della sentenza di separazione (e, quindi, anche della separazione consensuale omologata) . Tra gli effetti della precedente separazione rientra anche il regime economico tra i coniugi, il quale deve trovare una nuova regolamentazione nella successiva separazione.
La nuova regolamentazione va essere effettuata, ovviamente, sulla base della situazione esistente al momento della decisione. Pertanto, nel caso in cui nella precedente separazione un coniuge abbia ricevuto una somma "una tantum" per il soddisfacimento dei suoi diritti, il giudice della nuova separazione, investito di una domanda di assegno di mantenimento, dovrà nuovamente esaminare il punto, tenendo tuttavia conto dell'effettiva consistenza delle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, e, quindi, anche delle disponibilità esistenti che siano state acquisite per effetto della precedente separazione.
Di tale indagine si è fatta carico la Corte di merito, la quale, tra gli altri elementi presi in considerazione, ha tenuto conto dei benefici conseguiti in passato dalla Di ET per effetto di elargizioni in danaro e beni da parte del marito, sebbene parzialmente riversati nel di lui patrimonio (secondo la sentenza impugnata, una cospicua parte della somma di lire 250.000.000, versata dal marito alla moglie a seguito della prima separazione, era stata riconsegnata da quest'ultima al TE all'atto della ripresa della convivenza).
8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in considerazione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 125.500, oltre a lire 5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma il 24 novembre 1998.