Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/06/2002, n. 8003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8003 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
се 6 8 9 1 67790 / Z 4 A : / 1 6 0 0 3 /0 2 I R 6 2 T R NA EP . S A I R . T G P , E U D R IN NOME OLO ITALIANO B I I E R D F T I CASSAZIO LA CORTA N Oggetto E S TRIBUTI AZIONE TRIBUTARIA REGISTRO VALUTAZIONE AUTOMATICA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3271/00 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Cron. 22020 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Rep. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Ud. 07/03/02Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67790 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO NAPOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
OP IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POERIO 59, presso 10 studio dell'avvocato GIANCARLO URBAN, difeso dall'avvocato GAETANO MENSITIERI, giusta 2002 procura in calce;
1186 controricorrente avversO la sentenza n. 156/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 28/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il resistente, l'Avvocato MENSITIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso e si riporta al controricorso e alla memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, ricorre,
contro
EZ CR, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale com- petente ha ritenuto che la odierna resistente avesse titolo per beneficiare della valutazione automatica di cui all'art. 52, comma 4, DPR 131/86. La EZ resiste con controricorso ed ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
1.2. In fatto, la resistente ha impugnato l'avviso accertamento di valore con il quale l'Ufficio del di Registro competente ha rettificato il valore dei beni a lei assegnati in forza di un atto di divisione, dedu- cendone la nullità per carenza di motivazione e chie- dendo l'applicazione dei criteri di valutazione automa- tica di cui all'art. 52, comma 4, DPR 131/86. La Com- missione Tributaria di primo grado ha respinto il ri- corso. La Commissione Regionale, invece, ha annullato l'avviso di accertamento in quanto l'Ufficio avrebbe potuto e dovuto procedere ai sensi dell'art. 52, comma 4, DPR 131/86. 1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Ministero deduce l'unica censura della violazione e falsa appli- cazione degli artt. 52 e 79 DPR 131/86. 2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. In sintesi, il Ministero lamenta a) che le istanze integrative prodotte dal contribuente per accedere alla valutazione automatica non potevano essere accolte perché mancanti di taluni requisiti;
b) che "la decisione impugnata muove da pre- supposti erronei, non ricorrendo nella fattispecie le condizioni di legge per la concessione al contribuente del beneficio della valutazione automatica"; c) che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe basata sul travisamento della documentazione acquisita e, comunque, carente in quanto non chiarisce 3 perché la documentazione prodotta dalla contribuente consentirebbe di ritenere legittimamente applicabile il criterio della valutazione automatica.
2.4. La prima censura attiene al merito, in quanto ha ad oggetto la corretta redazione della domanda inte- grativa presentata ai sensi dell'art. 79 DPR 131/86. Le altre due censure appaiono del tutto generiche. Il mi- nistero ricorrente non spiega perché, in concreto, non sussisterebbero le condizioni per l'applicazione della valutazione automatica, contrariamente a quanto afferma il giudice "a quo". Né spiega perché la documentazione prodotta dalla controparte non sarebbe idonea a giusti- ficare il ricorso alla valutazione automatica. Infatti, i giudici di appello, su questo punto scrivono: "Risulta dagli atti e non è contestato dall'Ufficio che l'appellante presentò all'Ufficio del Registro di Napoli la dichiarazione integrativa di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 131/86. Ciò al fine di adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con coefficienti stabiliti, e consentire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del medesimo d. P. R. Sulla base della prodotta dichiarazione integra- tiva l'Ufficio del registro avrebbe potuto e dovuto procedere all'applicazione di quanto richiesto". A fronte di queste specifiche statuizioni, il ricorrente avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali, in- vece, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione della valutazione automatica. Cosa che non è stata fat- ta. Quanto al preteso travisamento dei fatti, trattasi di censura che avrebbe dovuto essere prospettata con impugnazione in revocazione.
2.3. Conseguentemente, il ricorso del ministero de- essere rigettato e le spese, liquidate come da di- ve spositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te amministrazione finanziaria al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1600,00 (euro millesei- cento/00) di cui Euro 1500,00 (euro millecinquecen- 5 . N - E to/00) per onorari. B 6 N 8 O . 9 I L 1 L Z / A Così deciso in Roma il 7 marzo 2002 A 4 / . R 6 B T A 2 S A . T I I R Il consigliere estensore . 1 G R P 3 E . 1 A R D . T L N (dr Merone) A E U D D lla B I I e S E r R ta N Il Presidente T A is E T I N Cr S E R o I c S E s A e E T Franc Собив Очев A (dr. M DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 03 GIU. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio