Sentenza 13 maggio 1999
Massime • 1
Non è ammesso fare ricorso alla procedura prevista per la correzione degli errori materiali allo scopo di correggere errori di fatto nei quali sia incorso il giudicante; ciò infatti comporterebbe violazione del principio di definitività delle sentenze emesse dalla Cassazione, nonché dei canoni previsti dall'art 130 cod.proc.pen., dal momento che, in tal modo, si farebbe uso di uno strumento processuale in grado di operare, non una semplice emenda del testo, ma una vera e propria modifica della decisione. (Fattispecie in cui il ricorrente, nei cui confronti la Cassazione aveva pronunciato sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, ha chiesto, ai sensi dell'art 130 cod.proc.pen., la correzione-revocazione della suddetta pronuncia, con applicazione dell'art 129 cod.proc.pen. ed assoluzione con formula piena, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso). (Vedi Corte cost., sentenza n. 119 del 1996).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/1999, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dai seguenti magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 13.5.1999
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N. 2284
3. " UN TI " REGISTRO GENERALE
4. " MA OT " N. 9176/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FA UC nato in [...] il [...] diretto ad ottenere correzione di errori materiali nella sentenza emessa il 7-12-98 della Corte di Cassazione Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuliano Turone che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. Edda Gandossi che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Corte osserva.
Con sentenza 7-10-98 (depositata il 3-12-98 ) questa sezione della Cassazione annullava senza rinvio la sentenza emessa il 17-7-97 dalla Corte di Appello di Venezia nel procedimento a carico di FA UC e GU BR per essere il reato di diffamazione ai predetti ascritto estinto per prescrizione e dichiarava inammissibili i ricorsi agli effetti delle disposizioni civili.
Il FA ha ora proposto ricorso (presentando anche memorie aggiunte) per "correzione-revocazione" ex art. 130 c.p.p. della suddetta pronuncia con applicazione dell'art. 129 c.p.p. ed assoluzione di esso istante con formula ampia.
All'uopo è stato dedotto:
1 - che la Cassazione erroneamente, per omessa considerazione del decreto di archiviazione del 21-3-90 (all'uopo prodotto in fotocopia e che sarebbe stato agli atti), non avrebbe dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale;
2 - che del pari la stessa, non avendo reperito l'elenco dei documenti presentati in sede di merito ed essendo scomparsa dal fascicolo una determinata produzione, non sarebbe stata in grado di valutare la reale portata degli articoli incriminati.
Il ricorso è inammissibilè.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 9-10-96 n. 19 RV. 206176) non è consentito ricorrere alla procedura per la correzione di errori materiali in relazione ad assunti errori di fatto in cui sarebbe incorso il giudice: in tal modo infatti verrebbe dato ingresso non già ad un emenda del testo della sentenza, ma ad una inammissibile modifica della decisione, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di Cassazione nonché dei canoni di cui all'art. 130 c.p.p. Deve invero escludersi l'ammissibilità della correzione dell'errore di fatto basata su una sorta di equiparazione - mutuata dal codice di rito civile - tra la disciplina posta dalla suddetta norma e quella della revocazione, trattandosi di istituti non ragionevolmente accumulabili, come già ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 119 del 18-4-96 con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità dell'art.391 bis c.p.p. che tale equiparazione effettuava prevedendo identico termine per la presentazione delle istanze di correzione degli errori materiali e di revocazione per errore di fato delle sentenze della Cassazione.
A ciò aggiungasi che comunque nel caso in esame non si vede quale incidenza avrebbe potuto avere il mancato esame del decreto di archiviazione posto che non risulta che le indagini nel procedimento de quo siano state iniziate dopo il medesimo - che fra l'altro non ebbe a riguardare l'articolo di cui al secondo episodio - con conseguente necessità di autorizzazione ex art. 414 c.p.p.. Nè infine è dato comprendere come il mancato assunto reperimento di vari documenti abbia potuto influire sulla decisione di questa Corte tenuta, ex art. 606 lett. e, a controllare la logicità del provvedimento impugnato alla luce del suo testo;
al contempo va rilevato che in effetti l'istante non chiede correzione di errori materiali, bensì inammissibile nuovo esame del ricorso. S'impone pertanto declaratoria in tal senso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo nonché al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma, che valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in lire 500.000.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il FA al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di lire 500.000 nonché al pagamento delle spese della parte civile che liquida in lire 1.500.000 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 13 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999