Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/1999, n. 2284
CASS
Sentenza 13 maggio 1999

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Non è ammesso fare ricorso alla procedura prevista per la correzione degli errori materiali allo scopo di correggere errori di fatto nei quali sia incorso il giudicante; ciò infatti comporterebbe violazione del principio di definitività delle sentenze emesse dalla Cassazione, nonché dei canoni previsti dall'art 130 cod.proc.pen., dal momento che, in tal modo, si farebbe uso di uno strumento processuale in grado di operare, non una semplice emenda del testo, ma una vera e propria modifica della decisione. (Fattispecie in cui il ricorrente, nei cui confronti la Cassazione aveva pronunciato sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, ha chiesto, ai sensi dell'art 130 cod.proc.pen., la correzione-revocazione della suddetta pronuncia, con applicazione dell'art 129 cod.proc.pen. ed assoluzione con formula piena, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso). (Vedi Corte cost., sentenza n. 119 del 1996).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/1999, n. 2284
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2284
    Data del deposito : 13 maggio 1999

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