Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 luglio 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 agosto 2009 |
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4.Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le …
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1.In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in …
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Giurisprudenza • 108
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 , come modificata dall' articolo 8- bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. L'imposta e' dovuta per ciascuna formalita' richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' formalita' di iscrizione ipotecaria.
2. Le formalita' di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonche' di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
3. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine e' elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per le scritture estere.
4. Per l'omissione delle richieste di formalita' entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.
6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono state eseguite.
7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purche' compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nonche', se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro";
b) all'articolo 3 le parole: "dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 5".
2. All'articolo 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 , come modificata dall' articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dall'articolo 6, comma 4 , del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 , la cifra percentuale e' sostituita dalla seguente: "L. 0,75 per cento".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano alle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente a decorrere dalla stessa data ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dalla stessa data.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 952/1977 reca: "Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro".
- Il testo dell'art. 106, n. 4, della legge n. 89/1913 , recante norme sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' il seguente:
"Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:
(omissis);
4 gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nel Regno, sempreche', non siano gia' depositate presso un notaio esercente".
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 952/1977 , come sostituito dall' art. 8- bis del D.L. n. 546/1981 , aggiunto dalla legge di conversione, poi modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. - Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le modalita' fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva.".
- Il testo vigente dell'art. 3 della tabella allegata alla predetta legge n. 952/1977 , e della relativa nota, come modificati, da ultimo, dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - Formalita' relative ad atti con cui si costituiscono, modificano, estinguono diritti reali di garanzia L. 0,75 per cento.
Nota: L'imposta di trascrizione assorbe quella di registro dovuta sulla quietanza. L'imposta non puo' essere inferiore a L. 100.000". - Art. 2. 1. All' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma trentasettesimo il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilita' del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto.";
b) il comma quarantatreesimo e' sostituito dal seguente:
"Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.";
c) al comma quarantaquattresimo il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre.";
d) al comma quarantacinquesimo la parola: "bimestre" e' sostituita dalla parola: "quadrimestre";
e) al comma quarantasettesimo le parole: "lire 1.500" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000".
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della presente legge, gli elenchi di cui al comma quarantaquattresimo dell' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , concernenti i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, sono utilizzabili a condizione che ne risulti inequivocabilmente la data di acquisizione del veicolo da parte del rivenditore, quand'anche gli stessi non siano stati regolarmente compilati o siano stati spediti oltre il termine stabilito. Non si fa luogo al rimborso delle tasse automobilistiche pagate per i veicoli compresi negli stessi elenchi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' per l'integrazione degli elenchi di cui al comma quarantacinquesimo dell' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , concernenti i veicoli venduti o radiati.
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dei commi trentasettesimo, quarantaquattresimo, quarantacinquesimo e quarantasettesimo dell' art. 5 del D.L. n. 953/1982 (Misure in materia tributaria), come modificati con la presente legge, e' il seguente:
"(37). L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilita' del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto. Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilita' si applica una soprattassa pari a due volte l'importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilita' dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da attestazioni dei competenti pubblici uffici".
"(44) Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i vecoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per ciascun veicoli od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale e' avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa".
"(45) Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalita' e la residenza dell'acquirente nonche' gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila".
"(47) Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di L. 3.000".
La misura della sanzione pecuniaria di cui al quarantacinquesimo comma dell' art. 5 del D.L. n. 953/1982 soprariportato e' stata successivamente raddoppiata ( art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384 ).
La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire quattrocentomila a lire duemilioni e quattrocentomila". - Art. 3. 1. Non si procede al recupero delle tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio dovute sino al 31 dicembre 1989 quando l'importo da recuperare non supera lire 20 mila annuali, nonche' dell'imposta straordinaria una tantum di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346 . Per detti tributi non si procede altresi' al recupero delle sanzioni e degli interessi relativi e non si fa luogo alla restituzione delle somme recuperate.
Nota all'art. 3:
- Il testo degli articoli 4 e 5 del D.L. n. 251/1974 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili) e' il seguente:
"Art. 4. - Per le autovetture, per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, esclusi quelli carrozzati a 'furgone' o a 'cassone', per i motocicli di cilindrata superiore a 200 cm(Elevato al Cubo) e per gli autoscafi, immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali e' stata pagata, per uno dei periodi fissi indipendenti, stabiliti dalle norme vigenti, e che sia in corso alla detta data, o sara' pagata per uno dei detti periodi, la tassa di circolazione per l'anno 1974, e' dovuta l'imposta straordinaria 'una tantum' appresso indicata:
autoveicoli con potenza fiscale da 11 a 13 CV . . . . L. 15.000 autoveicoli con potenza fiscale da 14 a 16 CV . . . . " 30.000 autoveicoli con potenza fiscale da 17 a 20 CV . . . . " 50.000 autoveicoli con potenza fiscale da 21 a 40 CV . . . . " 200.000 per gli autoveicoli con potenza fiscale superiore a 40 CV l'imposta e' dovuta in misura pari all'ammontare della tassa annuale di circolazione per essi prevista dalla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356 e della relativa addizionale di cui all' art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 ;
motocicli
con cilindrata da 201 a 350 cm(Elevato al Cubo) . . . L. 20.000 motocicli
con cilindrata da 351 a 500 cm(Elevato al Cubo) . . . " 50.000 motocicli
con cilindrata oltre 500 cm(Elevato al Cubo) . . . . " 100.000 autoscafi con potenza fiscale fino a 5 CV . . . . . . " 5.000 autoscafi con potenza fiscale da 6 a 10 CV . . . . . " 10.000 autoscafi con potenza fiscale da 11 a 20 CV . . . . . " 20.000 autoscafi con potenza fiscale da 21 a 30 CV . . . . . " 40.000 autoscafi con potenza fiscale da 31 a 45 CV . . . . . " 100.000 autoscafi con potenza fiscale da 46 a 60 CV . . . . . " 200.000 autoscafi con potenza fiscale da 61 a 80 CV . . . . . " 400.000 autoscafi con potenza fiscale oltre 80 CV . . . . . . " 1.000.000 L'imposta non e' dovuta per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone in servizio da piazza o al noleggio con conducente e per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato. L'imposta e' ridotta alla meta' per gli autoveicoli e motocicli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'imposta deve essere corrisposta: a) per i veicoli e gli autoscafi per i quali e' stata gia' pagata la tassa di circolazione, entro il 30 settembre 1974 , con versamento sul conto corrente postale /77000 intestato all'Automobile club d'Italia; b) per gli altri, congiuntamente alla tassa di circolazione, mediante pagamento agli uffici esattori dell'Automobile club d'Italia o con versamento sul conto corrente postale predetto.
Per i pagamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nella causale di versamento e nella ricevuta devono sempre essere indicati la targa del veicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo cui il versamento stesso si riferisce e deve essere specificato l'importo dell'imposta 'una tantum', qualora questa venga corrisposta congiuntamente alla tassa di circolazione.
La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
Per l'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al presente articolo si applica una soprattassa pari a due volte l'imposta o la differenza d'imposta dovuta, fermo restando l'obbligo di corrispondere il tributo evaso. Al pagamento dell'imposta evasa e della soprattassa sono obbligati solidalmente, ove siano soggetti diversi, l'autore della violazione e il proprietario del veicolo alla data in cui viene accertata la violazione stessa.
Nel caso che non siano indicati nella causale di versamento e nella ricevuta la targa dell'autoveicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo si applica una soprattassa pari alla meta' dell'imposta dovuta.
La mancata esibizione agli organi di vigilanza della ricevuta di pagamento comporta l'applicazione della soprattassa di lire cinquemila.
Qualora il pagamento della penalita' e del tributo evaso, ove dovuto, sia effettuato entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, l'ammontare delle soprattasse e' ridotto alla meta'".
"Art. 5 - Per gli aeromobili da turismo, di cui alla lettera c) dell'art. 747 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , esclusi quelli di proprieta' degli aero clubs, appartenenti a persone fisiche ed a persone giuridiche private ed immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' dovuto l'imposta straordinaria 'una tantum' appresso indicati:
aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo fino a 180 HP lire 500 mila;
aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP lire 1 milione;
aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 280 HP o con propulsione a turboelica lire 5 milioni;
aeromobili con propulsione a getto lire 10 milioni.
L'imposta, per gli aeromobili con il certificato di navigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere corrisposta, entro il 30 settembre 1974, con versamento sul conto corrente postale /46000, intestato all'ufficio del registro - concessioni governative - di Roma. Per gli aeromobili per i quali viene richiesto il rinnovo del certificato di navigabilita' nell'anno 1974 l'imposta deve essere pagata, con le modalita' predette, anteriormente a tale richiesta.
Nella causale e nella ricevuta di versamento devono essere indicate la marca di immatricolazione dell'aeromobile cui il versamento stesso si riferisce nonche' la potenza massima di decollo. La ricevuta anzidetta deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
Per le violazioni agli obblighi di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dagli ultimi quattro commi del precedente art. 4.
Sono competenti all'accertamento delle violazioni gli ufficiali di polizia tributaria".