Sentenza 7 luglio 1998
Massime • 1
I vincoli paesaggistici non sono soltanto quelli imposti dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, con riferimento a specifiche categorie di beni astrattamente individuate, ma anche quelli stabiliti dai decreti ministeriali, i cui effetti sono stati recuperati espressamente dall'art. 1 quinquies della stessa legge. Essi inoltre derivano anche dalla individuazione compiuta sulla base delle procedure già previste dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497. Infatti permane all'Amministrazione Centrale il potere concorrente di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalle Regioni, così come stabilito dall'art. 82, comma secondo, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/1998, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
1. Dott. Avitabile Davide Presidente del 7/7/1998
2. Dott. Quitadamo CO Consigliere SENTENZA
3. Dott. Postiglione Amedeo Consigliere N.2146
4. Dott. Onorato Pierluigi Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N.12846/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) UZ EP, n. 09.7.59 Bari
2) EN OM, n. 21.2.55 Bitonto
3) RO LA, n. 12.2.51 Gioia del Colle
avverso l'ordinanza 26 novembre 1997 del tribunale di Bari Sentita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;
Sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, G. Vacca che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo.
Il 26 novembre 1997 il tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza con la quale il g.i.p. della pretura locale il 30 ottobre 1997 aveva disposto il sequestro preventivo del complesso immobiliare sito in Cassano Murge, località "Borgo Circito" appartenente a NN PE, VE MM, AN CO, indagati per violazione dell'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985. Ricorrono questi ultimi, esponendo due motivi.
Con il primo deducono che l'area non è soggetta ad alcun vincolo, poiché la sua edificabilità era prevista fin dal tempo dell'approvazione del primo piano pluriennale di attuazione, vigente all'epoca dell'entrata in vigore della legge de qua. E decreto ministeriale 1 agosto 1985 - impositivo del vincolo - sarebbe stato annullato dal t.a.r. Puglia e non esplicherebbe alcun effetto. Con il secondo lamentano l'inesistenza della motivazione sulla istanza di sostituzione della res oggetto del sequestro: sostengono che si potrebbe liberare l'area oggetto della lottizzazione ed assoggettare al medesimo provvedimento la documentazione edilizia. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
I vincoli paesaggistici non sono soltanto quelli imposti dall'art.
1 - che ha integrato l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - dei d.l. 27 giugno 1985, n. 312 conv. con modif. in l. 8 agosto 1985, n.431 con riferimento a specifiche categorie di beni astrattamente individuate ma anche quelli stabiliti dai decreti ministeriali, i cui effetti sono stati recuperati espressamente dall'art. 1quinquies della stessa legge.
Essi, inoltre, derivano anche dalla individuazione compiuta sulla base delle procedure già previste dalla legge 29 giugno 1939, n.1497. Stato e Regioni, cioè, partecipano lealmente in modo collaborativo alla determinazione ed alla gestione dei vincoli paesaggistici attraverso un modello che si configura come concorrenza di poteri (in senso analogo Corte costituzionale sent. nn. 359 del 1985 e 151 del 1986; Cons. St. sez. 6 n. 00029 del 14/01/93 pd. 930540 e sez. 6 n. 00 873 del 14/11/92 pd. 941935; Cass. sez. 3 n.0 8543 del 27/07/95 ud. 0 1106/95 rv. 203628 ric. p.m. in proc. Vio). Infatti, nonostante l'ampia delega alle regioni, permangono numerose competenze attribuite al potere concorrente dell'Amministrazione centrale: tra queste v'è quella di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalle regioni, così come stabilito dal D.P.R. n. 616 del 1977 all'art. 82 secondo comma, lettera a.
D'altronde il tribunale ha anche evidenziato che il t.a.r. Puglia con la sentenza del 20 aprile 1993 ha annullato il decreto ministeriale solo nella parte in cui disponeva vincoli d'inedificabilità assoluta e temporanea, ritenendo legittima l'imposizione del vincolo attraverso la dichiarazione di zona di notevole interesse pubblico, in quanto bellezza paesaggistica.
L'altro rilievo attinente alla vigenza di piani d'attuazione, che determinerebbero l'inapplicabilità del vincolo, è assolutamente generico. Esso si sostanzia in una affermazione meramente apodittica, disancorata da una puntuale critica alla decisione impugnata e da una ricostruzione comprensibile e chiara della vicenda di fatto, atteso che i piani pluriennali d'attuazione rientrano in tale prospettazione.
Le esigenze cautelari sono state puntualmente individuate dal giudice barese nell'esistenza di opere in corso.
Ne deriva che la richiesta di sequestrare le pratiche in luogo delle aree, per impedire la prosecuzione di un reato in materia ambientale e non contro la pubblica amministrazione, correttamente è stato respinto sia pure in modo implicito dal tribunale pugliese. Consegue la condanna al pagamento in solido delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1998