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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 17025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17025 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: CA IG nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 13/06/2025 della Corte d'appello di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 giugno 2025, la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata da IG CA, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai reati oggetto: 1) della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 30 giugno 2022, irrevocabile il 19 maggio 2023, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione, e 2) della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 27 febbraio 2014, irrevocabile il 15 novembre 2014, di condanna alla pena di anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 6000,00 di multa, ed ha rideterminato la pena finale in anni tredici, mesi dieci di reclusione ed euro 6000,00 di multa sulla scorta del seguente calcolo: pena base anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 6000,00 di multa di cui alla sentenza sub 2), aumentata di anni quattro e mesi quattro di reclusione per il reato di cui al capo a) della sentenza sub 1), aumentata di mesi due di reclusione per il reato di cui al capo b) della sentenza sub 1). Penale Sent. Sez. 1 Num. 17025 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 29/01/2026 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione IG CA, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Nello Sgambato, deducendo due motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzione individuato quale pena base quella complessivamente irrogata dal giudice dell’esecuzione con la sentenza sub 2) a seguito dell’avvenuto riconoscimento della continuazione interna, anziché assumere a base del calcolo la singola violazione per la quale veniva inflitta la pena più grave.
2.2. Con il secondo motivo, deduce l’assenza della motivazione con riferimento all’aumento effettuato per uno dei reati satellite di cui alla sentenza sub 1), pari ad anni quattro e mesi quattro di reclusione, che conduce ad una riduzione di pena a tal punto esigua da svilire la ratio stessa dell’istituto. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Giova ricordare che in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo(Sez. 1, Sentenza n. 17948 del 31/01/2024). Deve, altresì, ricordarsi che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). 3. Tanto premesso, la determinazione della pena nel caso di specie è avvenuta in palese violazione dei principi sopra indicati, avendo il giudice dell’esecuzione errato nel 2 criterio di individuazione della pena base, vizio di per sé assorbente e, in ogni caso, non ha adempiuto al necessario onere motivazionale in punto di determinazione degli aumenti di pena per i reati cd. satellite. Il Giudice dell’esecuzione, infatti, ha individuato la pena base - sulla quale poi avrebbe dovuto motivatamente operare gli aumenti di pena per gli altri reati posti in continuazione - nella misura comminata dal giudice della cognizione in relazione a tutti i reati già unificati dalla continuazione con la sentenza sub 2) avente ad oggetto i reati di rapina aggravata in concorso;
di detenzione e porto illegale di armi in concorso, resistenza a pubblico ufficiale in concorso e evasione, senza, dunque, effettuare lo scorporo per poi individuare tra tutti il reato per il quale è stata inflitta la pena più grave. 4. Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, affinché ridetermini la pena alla luce dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 giugno 2025, la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata da IG CA, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai reati oggetto: 1) della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 30 giugno 2022, irrevocabile il 19 maggio 2023, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione, e 2) della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 27 febbraio 2014, irrevocabile il 15 novembre 2014, di condanna alla pena di anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 6000,00 di multa, ed ha rideterminato la pena finale in anni tredici, mesi dieci di reclusione ed euro 6000,00 di multa sulla scorta del seguente calcolo: pena base anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 6000,00 di multa di cui alla sentenza sub 2), aumentata di anni quattro e mesi quattro di reclusione per il reato di cui al capo a) della sentenza sub 1), aumentata di mesi due di reclusione per il reato di cui al capo b) della sentenza sub 1). Penale Sent. Sez. 1 Num. 17025 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 29/01/2026 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione IG CA, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Nello Sgambato, deducendo due motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzione individuato quale pena base quella complessivamente irrogata dal giudice dell’esecuzione con la sentenza sub 2) a seguito dell’avvenuto riconoscimento della continuazione interna, anziché assumere a base del calcolo la singola violazione per la quale veniva inflitta la pena più grave.
2.2. Con il secondo motivo, deduce l’assenza della motivazione con riferimento all’aumento effettuato per uno dei reati satellite di cui alla sentenza sub 1), pari ad anni quattro e mesi quattro di reclusione, che conduce ad una riduzione di pena a tal punto esigua da svilire la ratio stessa dell’istituto. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Giova ricordare che in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo(Sez. 1, Sentenza n. 17948 del 31/01/2024). Deve, altresì, ricordarsi che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). 3. Tanto premesso, la determinazione della pena nel caso di specie è avvenuta in palese violazione dei principi sopra indicati, avendo il giudice dell’esecuzione errato nel 2 criterio di individuazione della pena base, vizio di per sé assorbente e, in ogni caso, non ha adempiuto al necessario onere motivazionale in punto di determinazione degli aumenti di pena per i reati cd. satellite. Il Giudice dell’esecuzione, infatti, ha individuato la pena base - sulla quale poi avrebbe dovuto motivatamente operare gli aumenti di pena per gli altri reati posti in continuazione - nella misura comminata dal giudice della cognizione in relazione a tutti i reati già unificati dalla continuazione con la sentenza sub 2) avente ad oggetto i reati di rapina aggravata in concorso;
di detenzione e porto illegale di armi in concorso, resistenza a pubblico ufficiale in concorso e evasione, senza, dunque, effettuare lo scorporo per poi individuare tra tutti il reato per il quale è stata inflitta la pena più grave. 4. Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, affinché ridetermini la pena alla luce dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3