CASS
Sentenza 12 dicembre 2023
Sentenza 12 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2023, n. 49344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49344 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 49344 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 21/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10 novembre 2022 la Corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18 marzo 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, ha condannato AN AR alla pena di dieci anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 575, 577 cod.pen., 10, 12 e 14 legge n. 497/2014 aggravato dall'art. 416-bis.1 cod.pen., 411, 416-bis.1 cod.pen. da lui commessi il 12 agosto 2009, cagionando la morte di LU GR percuotendolo e uccidendolo con due colpi di arma da fuoco, detenendo e portando in pubblico illecitamente due pistole e poi occultando il cadavere, dandogli fuoco. La Corte di appello, conformemente alla sentenza di primo grado, ha ritenuto provati i reati dalla confessione dell'imputato, divenuto collaboratore di giustizia, ed ha respinto l'appello relativo all'applicazione dell'aggravante della premeditazione, ritenendola provata dalle stesse dichiarazioni del AR in merito alle fasi preparatorie del delitto. Ha invece accolto il motivo relativo all'entità della pena, che ha ridotto a quella indicata in virtù dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod.pen., senza concedere però le richieste attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso AN AR, per mezzo del proprio difensore avv. Michele Gigliotti, articolando un unico motivo con il quale censura l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod.pen., e la carenza e illogicità della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. La sentenza impugnata ha respinto la richiesta di applicazione di dette attenuanti richiamando una pronuncia della Suprema Corte, secondo cui gli elementi che giustificano la concessione dell'attenuante della "dissociazione attuosa" non possono essere valutati anche ai fini della concessione delle predette attenuanti, superata però da una sentenza successiva, la n. 10084 del 21/11/2019, che ha ritenuto possibile la loro valutazione per tale duplice finalità. Inoltre la Corte di assise di appello avrebbe dovuto tenere conto della positiva evoluzione della personalità del ricorrente, che dimostra la sua dissociazione dal clan 'ndranghetistico a cui apparteneva all'epoca del ' fatto ed anche la sua rivisitazione in chiave critica delle precedenti condotte. Il reato commesso, poi, pur grave, risale a tredici anni fa, ed anche tale lasso temporale avrebbe dovuto essere valutato ai fini della concessione del beneficio, avendo il ricorrente, nel frattempo, mutato radicalmente stile di vita ed offerto una collaborazione 2 u,L2L ' completa, che ha permesso di chiarire il contesto criminale in cui ha vissuto tra il 2000 e il 2016. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità, e deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Esso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di assise di appello ha respinto la richiesta cli concessione delle attenuanti generiche non solo per motivi formali, applicando cioè il principio giurisprudenziale che ritiene impossibile porre gli elementi che giustificano la concessione dell'attenuante della "dissociazione attuosa" arche a fondamento della concessione di altre attenuanti, ma anche per ragioni di merito, argomentate con motivazione non illogica né contraddittoria. Infatti la sentenza, pur valutando positivamente la collaborazione offerta dal AR, dimostrativa del suo allontanamento dall'associazione criminosa a cui apparteneva, tanto da concedere per tale motivo l'attenuante della "dissociazione attuosa" ed applicandola nella massima entità, affronta separatamente la questione della concedibilità delle attenuanti generiche, e le nega, confermando la decisione del giudice di primo grado, per la «estrema brutalità ed efferatezza del gesto delittuoso, nonché alla luce della personalità dello stesso, a cui carico di registrano numerosi e gravi precedenti penali». Questa motivazione risulta adeguata, non illogica né contraddittoria, laddove valuta che gli elementi negativi, in particolare l'efferatezza dell'omicidio, per le sue modalità e per il successivo scempio del cadavere, prevalgano sugli elementi favorevoli, già presi in esame per concedere l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod.pen. Il ricorso, come detto, non si confronta non questa motivazione, limitandosi a ribadire l'astratta concedibilità di tali attenuanti per gli stessi elementi apprezzati per ritenere sussistente la "dissociazione attuosa", e per il tempo trascorso dal fatto, senza neppure menzionare le modalità ed il movente dell'omicidio. L'omesso confronto con le ragioni argomentative del provvedimento impugnato comporta l'inammissibilità del ricorso, per la sua genericità e mancanza di specificità. Infatti, secondo il consolidato principio di questa Corte, «E inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del 3 provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc:. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634). 1.2. Non è, peraltro, fondata l'affermazione che il principio giurisprudenziale della inutilizzabilità degli elementi posti a fondamento dell'attenuante della "dissociazione attuosa" anche per concedere le attenuanti generiche, principio a cui la sentenza impugnata si è conformata citando la sentenza Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Rv. 271099, sia stato superato da pronunce successive. La sentenza Sez. 3, n. 10084 del 21/11/2019 (dep. 2020), Rv. 278535, citata dal ricorrente, non è relativa all'attenuante speciale della "dissociazione attuosa", ma afferma solo la valutabilità degli stessi elementi per concedere le attenuanti generiche oltre ad un'altra attenuante comune. Contemporaneamente a tale pronuncia, questa Corte ha ribadito che «In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva concesso i benefici conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, ma non le circostanze attenuanti generiche, considerato il ruolo di rilievo svolto dall'imputato in ambito associativo ed i numerosi e gravi precedenti allo stesso riferibili)» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Rv. 276111), dando così ulteriore attuazione ad un principio dettato già dalla sentenza Sez. 1, n. 2137 del 05/11/1998, dep. 1999, Rv. 212531. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una 4 Il Presidente somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 49344 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 21/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10 novembre 2022 la Corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18 marzo 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, ha condannato AN AR alla pena di dieci anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 575, 577 cod.pen., 10, 12 e 14 legge n. 497/2014 aggravato dall'art. 416-bis.1 cod.pen., 411, 416-bis.1 cod.pen. da lui commessi il 12 agosto 2009, cagionando la morte di LU GR percuotendolo e uccidendolo con due colpi di arma da fuoco, detenendo e portando in pubblico illecitamente due pistole e poi occultando il cadavere, dandogli fuoco. La Corte di appello, conformemente alla sentenza di primo grado, ha ritenuto provati i reati dalla confessione dell'imputato, divenuto collaboratore di giustizia, ed ha respinto l'appello relativo all'applicazione dell'aggravante della premeditazione, ritenendola provata dalle stesse dichiarazioni del AR in merito alle fasi preparatorie del delitto. Ha invece accolto il motivo relativo all'entità della pena, che ha ridotto a quella indicata in virtù dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod.pen., senza concedere però le richieste attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso AN AR, per mezzo del proprio difensore avv. Michele Gigliotti, articolando un unico motivo con il quale censura l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod.pen., e la carenza e illogicità della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. La sentenza impugnata ha respinto la richiesta di applicazione di dette attenuanti richiamando una pronuncia della Suprema Corte, secondo cui gli elementi che giustificano la concessione dell'attenuante della "dissociazione attuosa" non possono essere valutati anche ai fini della concessione delle predette attenuanti, superata però da una sentenza successiva, la n. 10084 del 21/11/2019, che ha ritenuto possibile la loro valutazione per tale duplice finalità. Inoltre la Corte di assise di appello avrebbe dovuto tenere conto della positiva evoluzione della personalità del ricorrente, che dimostra la sua dissociazione dal clan 'ndranghetistico a cui apparteneva all'epoca del ' fatto ed anche la sua rivisitazione in chiave critica delle precedenti condotte. Il reato commesso, poi, pur grave, risale a tredici anni fa, ed anche tale lasso temporale avrebbe dovuto essere valutato ai fini della concessione del beneficio, avendo il ricorrente, nel frattempo, mutato radicalmente stile di vita ed offerto una collaborazione 2 u,L2L ' completa, che ha permesso di chiarire il contesto criminale in cui ha vissuto tra il 2000 e il 2016. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità, e deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Esso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di assise di appello ha respinto la richiesta cli concessione delle attenuanti generiche non solo per motivi formali, applicando cioè il principio giurisprudenziale che ritiene impossibile porre gli elementi che giustificano la concessione dell'attenuante della "dissociazione attuosa" arche a fondamento della concessione di altre attenuanti, ma anche per ragioni di merito, argomentate con motivazione non illogica né contraddittoria. Infatti la sentenza, pur valutando positivamente la collaborazione offerta dal AR, dimostrativa del suo allontanamento dall'associazione criminosa a cui apparteneva, tanto da concedere per tale motivo l'attenuante della "dissociazione attuosa" ed applicandola nella massima entità, affronta separatamente la questione della concedibilità delle attenuanti generiche, e le nega, confermando la decisione del giudice di primo grado, per la «estrema brutalità ed efferatezza del gesto delittuoso, nonché alla luce della personalità dello stesso, a cui carico di registrano numerosi e gravi precedenti penali». Questa motivazione risulta adeguata, non illogica né contraddittoria, laddove valuta che gli elementi negativi, in particolare l'efferatezza dell'omicidio, per le sue modalità e per il successivo scempio del cadavere, prevalgano sugli elementi favorevoli, già presi in esame per concedere l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod.pen. Il ricorso, come detto, non si confronta non questa motivazione, limitandosi a ribadire l'astratta concedibilità di tali attenuanti per gli stessi elementi apprezzati per ritenere sussistente la "dissociazione attuosa", e per il tempo trascorso dal fatto, senza neppure menzionare le modalità ed il movente dell'omicidio. L'omesso confronto con le ragioni argomentative del provvedimento impugnato comporta l'inammissibilità del ricorso, per la sua genericità e mancanza di specificità. Infatti, secondo il consolidato principio di questa Corte, «E inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del 3 provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc:. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634). 1.2. Non è, peraltro, fondata l'affermazione che il principio giurisprudenziale della inutilizzabilità degli elementi posti a fondamento dell'attenuante della "dissociazione attuosa" anche per concedere le attenuanti generiche, principio a cui la sentenza impugnata si è conformata citando la sentenza Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Rv. 271099, sia stato superato da pronunce successive. La sentenza Sez. 3, n. 10084 del 21/11/2019 (dep. 2020), Rv. 278535, citata dal ricorrente, non è relativa all'attenuante speciale della "dissociazione attuosa", ma afferma solo la valutabilità degli stessi elementi per concedere le attenuanti generiche oltre ad un'altra attenuante comune. Contemporaneamente a tale pronuncia, questa Corte ha ribadito che «In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva concesso i benefici conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, ma non le circostanze attenuanti generiche, considerato il ruolo di rilievo svolto dall'imputato in ambito associativo ed i numerosi e gravi precedenti allo stesso riferibili)» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Rv. 276111), dando così ulteriore attuazione ad un principio dettato già dalla sentenza Sez. 1, n. 2137 del 05/11/1998, dep. 1999, Rv. 212531. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una 4 Il Presidente somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2023 Il Consigliere estensore