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Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2023, n. 27564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27564 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ZO EL nato a [...] il 10/04/1.967 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso. uditi i difensori: l'avv. FRANCO CARLO COPPI del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'avv. CARMINE PANARELLA del foro di Noia. che si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. ta8 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27564 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 05/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Noia datata 9.1.2020, ha confermato la condanna di LO De EN, per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta docurnentale, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, nonché alle pene accessorie fallimentari indicate nella misura di cinque anni;
ha rideterminato, invece, la pena inflitta nei confronti di ZO NA in anni due di reclusione, in relazione al delitto di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, concessegli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'art. 219, comma primo, n. 1, I. fall., rimodulando nei suoi confronti anche le pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I.fall. nella durata di due anni. I reati di bancarotta al centro della più ampia vicenda processuale si riferiscono al fallimento della società CEG Centovetrine s.r.I., dichiarato con sentenza del 2.4.2014; viene in esame, in questa sede, la contestazione di cui al capo a), bancarotta fraudolenta documentale, ascritta agli amministratori, di diritto e di fatto, della fallita nonché al commercialista della società, LO De EN, condannato nel suo ruolo di extraneus, concorrente nel delitto, per aver fornito consigli ed indicazioni che hanno portato all'occultamento o alla soppressione delle scritture contabili contestate, al fine di impedire la ricostruzione degli affari della fallita, in vista della dichiarazione di decozione. 2. Ha proposto ricorso avverso tale sentenza d'appello l'imputate LO De EN, tramite i difensori di fiducia, deducendo quattro motivi di censura diversi. 2.1. Il primo argomento difensivo si incentra sulla violazione degli artt. 247, 252 e 355 cod. proc. pen., denunciando l'illegittima apprensione di un CD contenente file audio (importanti per la prova della responsabilità del ricorrente, n.d.r.), all'esito di un'attività di perquisizione e sequestro indirizzata a soggetti diversi dall'imputato ricorrente - il quale, tra l'altro, in quel momento non era neppure iscritto nel registro degli indagati - e genericamente rivolta a sequestrare, oltre ai beni ed alle scritture contabili della società fallita, anche "qualsiasi altra documentazione utile ai fini di indagine". Tale indicazione, alquanto generica, avrebbe richiesto la necessità che il sequestro del CD fosse legittimato da un provvedimento apposito di convalida successiva, provvedimento che, a dispetto di quanto lascia intendere la sentenza impugnata, non è mai stato adottato, neppure tardivamente. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia carenza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello, là dove ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta ad espletare una perizia audio per analizzare i contenuti del CD con le registrazioni di conversazioni tra il ricorrente ed altri interlocutori, utilizzate nell'affermazione della sua responsabilità. L'imputato aveva chiesto la perizia poiché i 2 dispositivi informatici contenenti le registrazioni non sono stati ritrovati presso di lui, ma in casa e nelle pertinenze dell'abitazione del coimputato FR NZ, né vi è prova che egli sia uno degli interlocutori delle conversazioni (e non rileverebbe, quale prova del fatto che egli abbia ammesso di esserlo, la circostanza processuale che il ricorrente, per difendersi nel merito, abbia risposto alle domande relative al contenuto di tali conversazioni, durante il suo esame dibattimentale). Il concorso dell'imputato nella soppressione delle scritture contabili, avvenuta successivamente alle conversazioni registrate, non è mai stato realmente provato: il consulente della fallita, Luigi Bifulco, non le ha consegnate al ricorrente, nell'aprile 2011, bensì a IA De MA. 2.3. Il terzo argomento di censura eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La prova fondamentale per l'attribuzione della condotta di concorso dell'extraneus nel reato è stata individuata, dai giudici di merito, nel contenuto delle conversazioni trascritte dalle registrazioni del CD in sequestro, ritrovato nel corso dell'attività di indagini preliminari, nelle quali si è creduto di individuare il ricorrente come interlocutore e dalle quali si è ritenuto che egli abbia ideato la soppressione delle scritture contabili. Tuttavia, la registrazione dell'espressione rivelatrice ("...non dare le carte"), letta secondo le indicazioni della consulenza trascrittiva acquisita nel corso dell'udienza del 2.3.2020, dimostra che l'imputato pronuncia una frase interrogativa, sicchè essa non sarebbe un elemento da cui desumere che egli abbia concorso all'ideazione della trama delittuosa. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, quanto al rigetto della censura d'appello dedicata ad escludere l'aggravante dell'aver causato un danno di rilevante gravità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente al quarto motivo di ricorso ed al vizio di motivazione afferente all'aggravante prevista dall'art. 219, comma primo, I. fall. 2. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato ed anche diffusamente generico. Anzitutto deve rilevarsi l'inesattezza della prospettiva difensiva (ancorchè evocata dal PG nella sua requisitoria), che si muove su di un piano di inefficacia cautelare del sequestro alla base della prima acquisizione (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 9858 del 21/1/2016, Yun, Rv. 266465), laddove la questione sottoposta al Collegio attiene al diverso profilo dell'utilizzabilità probatoria dei contenuti di quanto sequestrato (il CD con le registrazioni 3 tra presenti, dalle quali, anche, è stata tratta la prova del concorso del ricorrente nel reato). E riguardo a tale utilizzabilità, non può che rilevarsi come, sia dai verbali d'udienza in atti che dalla motivazione delle due sentenze di merito, ed in particolare dalla pronuncia di primo grado, risulti che il CD e la trascrizione della registrazione delle conversazioni - registrazione operata da uno degli interlocutori e, come è stato ritenuto affidabilmente (cfr. pag. 5 della sentenza d'appello), da attribuirsi al coimputato FR NZ (che ha patteggiato la pena, con sentenza divenuta definitiva), presso il quale è stato ritrovato e sequestrato il CD - sono stati acquisiti al fascicolo dibattimentale all'udienza del 2.3.2020, utilmente riconosciuti dalla consulente tecnica autrice delle trascrizioni. All'udienza del 2.3.2020, poi, nessuna obiezione è stata formulata dalla difesa, che ha svolto anche il controesame del consulente. L'utilizzabilità delle prove costituite dalle registrazioni trascritte, dunque, deriva dalla fonte autonoma dell'acquisizione dibattimentale, acquisizione operata dal Tribunale senza l'obiezione della difesa e su richiesta del pubblico ministero;
di talchè deve ritenersi superata e manifestamente priva di pregio la censura, ancorchè generica, sulla mancata convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria. Quanto alla genericità del motivo, deve segnalarsi come il ricorrente non abbia in alcun modo enunciato la decisività dell'obiezione sulla prova, sottintendendola, forse, soltanto nella richiesta di eliminazione del supporto audio con le registrazioni poi trascritte dal novero delle prove utilizzabili. Orbene, al di là della necessità, ai fini dell'ammissibilità della censura, di specificare le ragioni in base alle quali la prova che si chiede di espungere sia decisiva, necessità di cui pure il ricorso non si è fatto carico (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato), la difesa neppure si è preoccupata di ragionare in termini di inutilizzabilità, evocando soltanto l'inefficacia del sequestro, inutilmente per le ragioni già esposte. Inoltre, non si è neppure dato conto del fatto che, oltre alla prova costituita dalle registrazioni trascritte delle conversazioni intervenute tra il ricorrente ed altro coimputato, vi è in atti la prova costituita dall'esame dell'imputato che, per quanto contestata nei suoi contenuti con la seconda censura difensiva, quanto meno doveva essere presa in esame per evidenziare, nell'ambito del primo motivo di ricorso, la decisività della prova di cui si chiede l'espunzione. Del resto, la sentenza di primo grado, in particolare, ha chiarito che il ricorrente non ha affatto negato di essere uno dei due interlocutori, insieme a FR NZ, della 4 registrazione, da cui è stata tratta in particolare la conversazione-chiave utilizzata nei suoi confronti;
anzi egli ha fornito particolari sul momento in cui la conversazione era avvenuta, pur fornendo una diversa lettura delle espressioni verbali registrate (cfr. pag. 25 della sentenza del Tribunale di Nola). 2.1. Proprio le ultime osservazioni consentono di superare agevolmente anche le obiezioni difensive contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, in cui si denuncia un contrasto della motivazione della sentenza impugnata circa l'atteggiamento del ricorrente, contestando sia il portato della conversazione registrata tra questi e NZ, che la stessa individuazione dell'imputato quale interlocutore. Da un lato, infatti, si è ben chiarito dai giudici di merito, in entrambe le sentenze del giudizio di cognizione, che è stato lo stesso imputato ad accettare la qualità di interlocutore, nel corso del suo esame, al netto dell'ammissione circa i contenuti delle conversazioni registrate. Da qui l'inammissibilità, per genericità e richiesta di rivedere il merito della decisione, anche del motivo di ricorso dedicato a sindacare la scelta della Corte d'Appello di non procedere alla rinnovazione istruttoria richiesta per una perizia apposita con una nuova analisi tecnica: i giudici di secondo grado hanno ritenuto inutile disporre un nuovo accertamento tecnico, alla luce della certezza già in atti, sia dell'individuazione del ricorrente come interlocutore (insieme a NZ) che dei contenuti trascritti. D'altro canto, l'eccezione formulata con il secondo motivo di censura è comunque fuori fuoco. Il concorso dell'imputato nella soppressione delle scritture contabili, secondo la difesa, non sarebbe mai stato realmente provato, poiché il consulente della fallita, Luigi Bifulco, non le avrebbe consegnate al ricorrente, nell'aprile 2011, bensì ad altro soggetto (IA De MA, altra coimputata nel connesso reato di bancarotta patrimoniale, in quanto amministratrice di diritto della fallita, per un determinato periodo) e perché non vi sarebbe prova che il ricorrente abbia mai avuto in suo possesso la documentazione contabile della fallita. E tuttavia risulta evidente l'errore ermeneutico in cui incorre il ricorso, poiché all'imputato è attribuita una condotta di concorso morale nel reato, quale extraneus, nel reato commesso in concorso con gli intranei qualificati (i due amministratori FR NZ e IO IS, separatamente giudicati), mediante istigazione ed ideazione della strategia delittuosa finalizzata alla soppressione ed all'occultamento delle scritture contabili, e non già di concorso materiale: è, dunque, irrilevante che non sia stato lui a ricevere materialmente le scritture contabili, così come priva di significato è l'osservazione che non vi sarebbe prova che le medesime scritture siano state mai in suo possesso. Infatti, la giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice ritiene l'atipicità del contributo concorsuale disciplinato dall'art. 110 cod. pen., sicchè il contributo causale 5 del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, tra le quali l'istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, l'agevolazione alla sua preparazione o consumazione, il rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, la mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso (cfr. Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101; Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295; Sez. 3, n. 30035 del 16/3/2021, R., Rv. 281968); pur precisandosi che tale atipicità concorsuale non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Sez. U Andreotti, cit.). Sulle basi generali che concernono il concorso di persone nel reato proprio non esclusivo, deve ribadirsi, altresì, che risponde del reato di bancarotta fraudolenta colui che, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore commerciale (ovvero di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di società fallita), ed essendo, dunque, un extraneus rispetto al reato, apporti un concreto contributo materiale o morale alla produzione dell'evento (Sez. 5, n. 5158 del 27/2/1992, Capriolo, Rv. 189959; vedi, altresì, coerentemente, Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, Rv. 284118, per un'ipotesi speculare relativa al concorso materiale). Il principio vale anche per il concorso morale nella bancarotta fraudolenta documentale: ne risponde chi, estraneo al reato poiché coinvolto, come nel caso di specie, non già in quanto amministratore o gestore della fallita, bensì perché professionista (commercialista) incaricato di fornire consulenze, abbia indotto l'amministratore legale ad attuare condotte di occultamento, distruzione o sottrazione delle scritture contabili, al fine di impedire la ricostruzione degli affari economici della società e di recare pregiudizio ai creditori, ideando una vera e propria strategia delittuosa e determinando l'amministratore a realizzarla. La prova del contributo morale di istigazione e vera e propria ideazione del reato proviene, per il ricorrente, dalla chiara indicazione delle conversazioni registrate, trascritte ed acquisite in dibattimento - pienamente utilizzabili, per quanto già osservato - delle quali si evidenzia il tenore inequivoco nella sentenza impugnata: De EN, nel tentativo dichiarato di "limitare i danni", in vista dell'imminente fallimento, prospetta possibili "avvicinamenti" illeciti del curatore ed esplicitamente suggerisce a NZ di "non dare le carte" (aggiungendo "..noi non gli diamo in mano una carta della contabilità 2011: ci sta tutto quanto ma noi non gli daremo niente.. questo è per imbriacare le carte.. Alla fine le carte non ce ne stanno per ricostruire"). 6 oie Il tentativo di rivedere la lettura dei contenuti di tali conversazioni si infrange, infine, contro il consolidato principio secondo cui l'interpretazione dei contenuti del linguaggio utilizzato in conversazioni, finanche intercettate, è questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità e rimessa alla valutazione del giudice di merito se logica rispetto alle massime di esperienza utilizzate (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715: nel caso di specie, neppure può parlarsi di interpretazione, alla luce della chiarezza delle frasi pronunciate dal ricorrente ed attribuitegli al di là di ogni ragionevole dubbio, per sua stessa ammissione. Anche il secondo ed il terzo motivo di censura, pertanto, sono inammissibili. 4. Fondato è, invece, l'ultimo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, quanto al rigetto della censura d'appello dedicata ad escludere l'aggravante dell'aver causato un danno di rilevante gravità. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, sconta al riguardo una non chiara formulazione, pregiudicata ulteriormente dalla laconicità ed unicità del richiamo argomentativo. Si legge, infatti, "Non si condivide la tesi difensiva in ordine all'esclusione dell'aggravante del danno di rilevante entità, atteso che l'assenza delle scritture contabili, con riferimento alla massa dei creditori, alle dimensioni dell'impresa, nonchè alla possibilità di esercitare azioni e strumenti a tutela dei loro interessi." La frase sembra interrotta o, quanto meno, frutto di un refuso, sicchè rimane non adeguata, poiché non chiara e significativamente carente, la motivazione utilizzata dai giudici d'appello per rispondere alla censura difensiva dedicata ad escludere la significativa aggravante prevista dall'art. 219, comma primo, I. fall. In proposito, peraltro, è utile rammentare che la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/7/2017, Meluzio, Rv. 271274). 5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità ex art. 219, comma primo, I. fall., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 7
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 219 I. fall. e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 5 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso. uditi i difensori: l'avv. FRANCO CARLO COPPI del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'avv. CARMINE PANARELLA del foro di Noia. che si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. ta8 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27564 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 05/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Noia datata 9.1.2020, ha confermato la condanna di LO De EN, per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta docurnentale, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, nonché alle pene accessorie fallimentari indicate nella misura di cinque anni;
ha rideterminato, invece, la pena inflitta nei confronti di ZO NA in anni due di reclusione, in relazione al delitto di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, concessegli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'art. 219, comma primo, n. 1, I. fall., rimodulando nei suoi confronti anche le pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I.fall. nella durata di due anni. I reati di bancarotta al centro della più ampia vicenda processuale si riferiscono al fallimento della società CEG Centovetrine s.r.I., dichiarato con sentenza del 2.4.2014; viene in esame, in questa sede, la contestazione di cui al capo a), bancarotta fraudolenta documentale, ascritta agli amministratori, di diritto e di fatto, della fallita nonché al commercialista della società, LO De EN, condannato nel suo ruolo di extraneus, concorrente nel delitto, per aver fornito consigli ed indicazioni che hanno portato all'occultamento o alla soppressione delle scritture contabili contestate, al fine di impedire la ricostruzione degli affari della fallita, in vista della dichiarazione di decozione. 2. Ha proposto ricorso avverso tale sentenza d'appello l'imputate LO De EN, tramite i difensori di fiducia, deducendo quattro motivi di censura diversi. 2.1. Il primo argomento difensivo si incentra sulla violazione degli artt. 247, 252 e 355 cod. proc. pen., denunciando l'illegittima apprensione di un CD contenente file audio (importanti per la prova della responsabilità del ricorrente, n.d.r.), all'esito di un'attività di perquisizione e sequestro indirizzata a soggetti diversi dall'imputato ricorrente - il quale, tra l'altro, in quel momento non era neppure iscritto nel registro degli indagati - e genericamente rivolta a sequestrare, oltre ai beni ed alle scritture contabili della società fallita, anche "qualsiasi altra documentazione utile ai fini di indagine". Tale indicazione, alquanto generica, avrebbe richiesto la necessità che il sequestro del CD fosse legittimato da un provvedimento apposito di convalida successiva, provvedimento che, a dispetto di quanto lascia intendere la sentenza impugnata, non è mai stato adottato, neppure tardivamente. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia carenza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello, là dove ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta ad espletare una perizia audio per analizzare i contenuti del CD con le registrazioni di conversazioni tra il ricorrente ed altri interlocutori, utilizzate nell'affermazione della sua responsabilità. L'imputato aveva chiesto la perizia poiché i 2 dispositivi informatici contenenti le registrazioni non sono stati ritrovati presso di lui, ma in casa e nelle pertinenze dell'abitazione del coimputato FR NZ, né vi è prova che egli sia uno degli interlocutori delle conversazioni (e non rileverebbe, quale prova del fatto che egli abbia ammesso di esserlo, la circostanza processuale che il ricorrente, per difendersi nel merito, abbia risposto alle domande relative al contenuto di tali conversazioni, durante il suo esame dibattimentale). Il concorso dell'imputato nella soppressione delle scritture contabili, avvenuta successivamente alle conversazioni registrate, non è mai stato realmente provato: il consulente della fallita, Luigi Bifulco, non le ha consegnate al ricorrente, nell'aprile 2011, bensì a IA De MA. 2.3. Il terzo argomento di censura eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La prova fondamentale per l'attribuzione della condotta di concorso dell'extraneus nel reato è stata individuata, dai giudici di merito, nel contenuto delle conversazioni trascritte dalle registrazioni del CD in sequestro, ritrovato nel corso dell'attività di indagini preliminari, nelle quali si è creduto di individuare il ricorrente come interlocutore e dalle quali si è ritenuto che egli abbia ideato la soppressione delle scritture contabili. Tuttavia, la registrazione dell'espressione rivelatrice ("...non dare le carte"), letta secondo le indicazioni della consulenza trascrittiva acquisita nel corso dell'udienza del 2.3.2020, dimostra che l'imputato pronuncia una frase interrogativa, sicchè essa non sarebbe un elemento da cui desumere che egli abbia concorso all'ideazione della trama delittuosa. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, quanto al rigetto della censura d'appello dedicata ad escludere l'aggravante dell'aver causato un danno di rilevante gravità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente al quarto motivo di ricorso ed al vizio di motivazione afferente all'aggravante prevista dall'art. 219, comma primo, I. fall. 2. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato ed anche diffusamente generico. Anzitutto deve rilevarsi l'inesattezza della prospettiva difensiva (ancorchè evocata dal PG nella sua requisitoria), che si muove su di un piano di inefficacia cautelare del sequestro alla base della prima acquisizione (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 9858 del 21/1/2016, Yun, Rv. 266465), laddove la questione sottoposta al Collegio attiene al diverso profilo dell'utilizzabilità probatoria dei contenuti di quanto sequestrato (il CD con le registrazioni 3 tra presenti, dalle quali, anche, è stata tratta la prova del concorso del ricorrente nel reato). E riguardo a tale utilizzabilità, non può che rilevarsi come, sia dai verbali d'udienza in atti che dalla motivazione delle due sentenze di merito, ed in particolare dalla pronuncia di primo grado, risulti che il CD e la trascrizione della registrazione delle conversazioni - registrazione operata da uno degli interlocutori e, come è stato ritenuto affidabilmente (cfr. pag. 5 della sentenza d'appello), da attribuirsi al coimputato FR NZ (che ha patteggiato la pena, con sentenza divenuta definitiva), presso il quale è stato ritrovato e sequestrato il CD - sono stati acquisiti al fascicolo dibattimentale all'udienza del 2.3.2020, utilmente riconosciuti dalla consulente tecnica autrice delle trascrizioni. All'udienza del 2.3.2020, poi, nessuna obiezione è stata formulata dalla difesa, che ha svolto anche il controesame del consulente. L'utilizzabilità delle prove costituite dalle registrazioni trascritte, dunque, deriva dalla fonte autonoma dell'acquisizione dibattimentale, acquisizione operata dal Tribunale senza l'obiezione della difesa e su richiesta del pubblico ministero;
di talchè deve ritenersi superata e manifestamente priva di pregio la censura, ancorchè generica, sulla mancata convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria. Quanto alla genericità del motivo, deve segnalarsi come il ricorrente non abbia in alcun modo enunciato la decisività dell'obiezione sulla prova, sottintendendola, forse, soltanto nella richiesta di eliminazione del supporto audio con le registrazioni poi trascritte dal novero delle prove utilizzabili. Orbene, al di là della necessità, ai fini dell'ammissibilità della censura, di specificare le ragioni in base alle quali la prova che si chiede di espungere sia decisiva, necessità di cui pure il ricorso non si è fatto carico (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato), la difesa neppure si è preoccupata di ragionare in termini di inutilizzabilità, evocando soltanto l'inefficacia del sequestro, inutilmente per le ragioni già esposte. Inoltre, non si è neppure dato conto del fatto che, oltre alla prova costituita dalle registrazioni trascritte delle conversazioni intervenute tra il ricorrente ed altro coimputato, vi è in atti la prova costituita dall'esame dell'imputato che, per quanto contestata nei suoi contenuti con la seconda censura difensiva, quanto meno doveva essere presa in esame per evidenziare, nell'ambito del primo motivo di ricorso, la decisività della prova di cui si chiede l'espunzione. Del resto, la sentenza di primo grado, in particolare, ha chiarito che il ricorrente non ha affatto negato di essere uno dei due interlocutori, insieme a FR NZ, della 4 registrazione, da cui è stata tratta in particolare la conversazione-chiave utilizzata nei suoi confronti;
anzi egli ha fornito particolari sul momento in cui la conversazione era avvenuta, pur fornendo una diversa lettura delle espressioni verbali registrate (cfr. pag. 25 della sentenza del Tribunale di Nola). 2.1. Proprio le ultime osservazioni consentono di superare agevolmente anche le obiezioni difensive contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, in cui si denuncia un contrasto della motivazione della sentenza impugnata circa l'atteggiamento del ricorrente, contestando sia il portato della conversazione registrata tra questi e NZ, che la stessa individuazione dell'imputato quale interlocutore. Da un lato, infatti, si è ben chiarito dai giudici di merito, in entrambe le sentenze del giudizio di cognizione, che è stato lo stesso imputato ad accettare la qualità di interlocutore, nel corso del suo esame, al netto dell'ammissione circa i contenuti delle conversazioni registrate. Da qui l'inammissibilità, per genericità e richiesta di rivedere il merito della decisione, anche del motivo di ricorso dedicato a sindacare la scelta della Corte d'Appello di non procedere alla rinnovazione istruttoria richiesta per una perizia apposita con una nuova analisi tecnica: i giudici di secondo grado hanno ritenuto inutile disporre un nuovo accertamento tecnico, alla luce della certezza già in atti, sia dell'individuazione del ricorrente come interlocutore (insieme a NZ) che dei contenuti trascritti. D'altro canto, l'eccezione formulata con il secondo motivo di censura è comunque fuori fuoco. Il concorso dell'imputato nella soppressione delle scritture contabili, secondo la difesa, non sarebbe mai stato realmente provato, poiché il consulente della fallita, Luigi Bifulco, non le avrebbe consegnate al ricorrente, nell'aprile 2011, bensì ad altro soggetto (IA De MA, altra coimputata nel connesso reato di bancarotta patrimoniale, in quanto amministratrice di diritto della fallita, per un determinato periodo) e perché non vi sarebbe prova che il ricorrente abbia mai avuto in suo possesso la documentazione contabile della fallita. E tuttavia risulta evidente l'errore ermeneutico in cui incorre il ricorso, poiché all'imputato è attribuita una condotta di concorso morale nel reato, quale extraneus, nel reato commesso in concorso con gli intranei qualificati (i due amministratori FR NZ e IO IS, separatamente giudicati), mediante istigazione ed ideazione della strategia delittuosa finalizzata alla soppressione ed all'occultamento delle scritture contabili, e non già di concorso materiale: è, dunque, irrilevante che non sia stato lui a ricevere materialmente le scritture contabili, così come priva di significato è l'osservazione che non vi sarebbe prova che le medesime scritture siano state mai in suo possesso. Infatti, la giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice ritiene l'atipicità del contributo concorsuale disciplinato dall'art. 110 cod. pen., sicchè il contributo causale 5 del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, tra le quali l'istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, l'agevolazione alla sua preparazione o consumazione, il rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, la mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso (cfr. Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101; Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295; Sez. 3, n. 30035 del 16/3/2021, R., Rv. 281968); pur precisandosi che tale atipicità concorsuale non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Sez. U Andreotti, cit.). Sulle basi generali che concernono il concorso di persone nel reato proprio non esclusivo, deve ribadirsi, altresì, che risponde del reato di bancarotta fraudolenta colui che, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore commerciale (ovvero di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di società fallita), ed essendo, dunque, un extraneus rispetto al reato, apporti un concreto contributo materiale o morale alla produzione dell'evento (Sez. 5, n. 5158 del 27/2/1992, Capriolo, Rv. 189959; vedi, altresì, coerentemente, Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, Rv. 284118, per un'ipotesi speculare relativa al concorso materiale). Il principio vale anche per il concorso morale nella bancarotta fraudolenta documentale: ne risponde chi, estraneo al reato poiché coinvolto, come nel caso di specie, non già in quanto amministratore o gestore della fallita, bensì perché professionista (commercialista) incaricato di fornire consulenze, abbia indotto l'amministratore legale ad attuare condotte di occultamento, distruzione o sottrazione delle scritture contabili, al fine di impedire la ricostruzione degli affari economici della società e di recare pregiudizio ai creditori, ideando una vera e propria strategia delittuosa e determinando l'amministratore a realizzarla. La prova del contributo morale di istigazione e vera e propria ideazione del reato proviene, per il ricorrente, dalla chiara indicazione delle conversazioni registrate, trascritte ed acquisite in dibattimento - pienamente utilizzabili, per quanto già osservato - delle quali si evidenzia il tenore inequivoco nella sentenza impugnata: De EN, nel tentativo dichiarato di "limitare i danni", in vista dell'imminente fallimento, prospetta possibili "avvicinamenti" illeciti del curatore ed esplicitamente suggerisce a NZ di "non dare le carte" (aggiungendo "..noi non gli diamo in mano una carta della contabilità 2011: ci sta tutto quanto ma noi non gli daremo niente.. questo è per imbriacare le carte.. Alla fine le carte non ce ne stanno per ricostruire"). 6 oie Il tentativo di rivedere la lettura dei contenuti di tali conversazioni si infrange, infine, contro il consolidato principio secondo cui l'interpretazione dei contenuti del linguaggio utilizzato in conversazioni, finanche intercettate, è questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità e rimessa alla valutazione del giudice di merito se logica rispetto alle massime di esperienza utilizzate (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715: nel caso di specie, neppure può parlarsi di interpretazione, alla luce della chiarezza delle frasi pronunciate dal ricorrente ed attribuitegli al di là di ogni ragionevole dubbio, per sua stessa ammissione. Anche il secondo ed il terzo motivo di censura, pertanto, sono inammissibili. 4. Fondato è, invece, l'ultimo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, quanto al rigetto della censura d'appello dedicata ad escludere l'aggravante dell'aver causato un danno di rilevante gravità. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, sconta al riguardo una non chiara formulazione, pregiudicata ulteriormente dalla laconicità ed unicità del richiamo argomentativo. Si legge, infatti, "Non si condivide la tesi difensiva in ordine all'esclusione dell'aggravante del danno di rilevante entità, atteso che l'assenza delle scritture contabili, con riferimento alla massa dei creditori, alle dimensioni dell'impresa, nonchè alla possibilità di esercitare azioni e strumenti a tutela dei loro interessi." La frase sembra interrotta o, quanto meno, frutto di un refuso, sicchè rimane non adeguata, poiché non chiara e significativamente carente, la motivazione utilizzata dai giudici d'appello per rispondere alla censura difensiva dedicata ad escludere la significativa aggravante prevista dall'art. 219, comma primo, I. fall. In proposito, peraltro, è utile rammentare che la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/7/2017, Meluzio, Rv. 271274). 5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità ex art. 219, comma primo, I. fall., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 7
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 219 I. fall. e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 5 maggio 2023.