Sentenza 19 settembre 2019
Massime • 1
Commette il delitto di bancarotta semplice il socio accomandatario e legale rappresentante di una società in accomandita semplice che, venuta meno la pluralità dei soci, non ricostituita nel termine di sei mesi, non tiene le scritture contabili o le tiene in modo irregolare, in quanto, nella situazione descritta, l'organizzazione sociale rimane in vita fino a quando non siano estinti i rapporti societari di debito e di credito verso i terzi, sopravvivendo di conseguenza ogni obbligo, compreso quello di curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili. (conf. Sez. 5, n. 5854/1994, Rv. 198134).
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Scarico di acque reflue industriali non autorizzato: ne rispondono tutti i soci della snc Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-11-2020) 15-01-2021, n. 1719 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI NICOLA Vito - Presidente - Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere - Dott. CERRONI Claudio - Consigliere - Dott. REYNAUD Gianni F. - rel. Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) C.M.V., nato a (OMISSIS); 2) C.R.D., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 02/10/2019 del Tribunale di Como; visti gli atti, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2019, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2019 |
Testo completo
03221-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI - Presidente - Sent. n. sez. 2699/2019 UP 19/09/2019- EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 1863/2019 MARIA TERESA BELMONTE Relatore - RENATA SESSA MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CR NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessori;
rigetto nel resto udito il difensore L'avv. Petrucciani si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento RITENUTO IN FATTO RI era stato accusato di bancarotta fraudolenta 1. Enzo patrimoniale e documentale, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della Automobili RI s.a.s. dichiarata fallita il 19 marzo 2013. All'esito del giudizio abbreviato, il G.U.P del Tribunale di Campobasso lo assolveva dal reato di bancarotta patrimoniale, riconoscendolo, invece, colpevole di bancarotta documentale semplice, così riqualificata l'originaria imputazione, e, ritenuta la contestata recidiva aggravata di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen, lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 217 L.F., per la stessa durata della pena principale.
1.1. Con sentenza del 12 novembre 2018, la Corte di Appello di Campobasso ha riformato parzialmente la prima decisione, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F., con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, e ridotto, conseguentemente, la pena a mesi sei di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento enunciando tre motivi.
2.1. Vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente ' illogica, nonchè inosservanza dell'art. 99 cod. pen., perché la sentenza gravata, pur riconoscendo la responsabilità colposa del ricorrente per il reato di bancarotta semplice, ha confermato la decisione del primo giudice in ordine alla recidiva, tuttavia, erroneamente applicata, perchè avente riferimento a condanna per reato non doloso.
2.2. Vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente ' illogica, e inosservanza dell'art. 99 cod. pen. nella parte in cui la Corte territoriale ha riconosciuto la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale nonostante il RI non fosse mai stato dichiarato recidivo, in occasione delle precedenti condanne subìte.
2.3. Inosservanza dell'art. 47 comma 3 cod. pen., perché la Corte territoriale non ha considerato l'errore sul fatto commesso dal ricorrente in ordine alla interpretazione della previsione di cui all'art. 2323 cod. civ., ritenendo di non essere tenuto, dalla data dello scioglimento legale della società, alla conservazione dei libri e delle scritture contabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nella parte in cui prospetta l'erronea applicazione della recidiva, la quale va esclusa. Pertanto, la sentenza impugnata deve, sotto tale profilo, essere annullata;
conseguentemente, va disposto il rinvio al giudice 2 di merito per la rideterminazione sia della pena principale che di quelle accessorie, all'esito dell'esclusione della circostanza aggravante della recidiva.
2. E' opportuno osservare, preliminarmente, con riferimento al motivo di ricorso con cui è dedotto l'errore di fatto nel quale sarebbe incorso il ricorrente, che trattasi, piuttosto, di errore di diritto, essendo stato dedotto, non l'errata percezione di una situazione di fatto, ma l'erroneo convincimento della liceità della condotta omissiva;
donde, l'irrilevanza ai sensi dell'art. 47 comma 3 cod. pen.. E, con riferimento alla condotta ascritta al ricorrente, correttamente la Corte di Appello ha considerato che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi dal suo verificarsi è una delle cause di scioglimento della società semplice (art. 2272, n. 4 cod. civ.), ma l'organizzazione sociale rimane in vita e sopravvive, in tal caso, fino a quando non siano estinti i rapporti societari di debito e di credito verso i terzi. Pertanto, ogni obbligo, compreso quello di curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili, si concentra sull'unico socio superstite, anche se questi non abbia svolto l'incarico di amministratore. (Sez. 5, n. 6854 del 12/05/1994 Ud. (dep. 14/06/1994 ) Rv. 198134). Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha ravvisato la responsabilità del ricorrente che, dopo lo scioglimento, si è del tutto disinteressato della tenuta delle scritture contabili.
3. Venendo agli altri motivi, secondo la previsione di cui all'art. 99 comma 1 cod. pen., è consentito l'aumento di pena per la recidiva solo con riferimento a un nuovo delitto non colposo. Nel caso in scrutinio, dalla lettura della sentenza impugnata, si rileva che la Corte territoriale, nel condividere il giudizio del Tribunale in ordine alla qualificazione della bancarotta documentale come semplice, ha affermato che, "almeno a titolo di colpa", fosse ravvisabile, sotto il profilo soggettivo, la responsabilità del prevenuto ( pag. 7 della sentenza). E' noto, infatti, che, ai fini del nomen iuris del fatto contestato, sul versante psicologico del reato è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale. Gli arresti di questa Corte, infatti, si esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. n. 267/1942, l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta può essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di 3 tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri;
Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio;
Sez. V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto). Dipendendo la dimensione dolosa o colposa dalle circostanze di fatto (Sez. 5, n. 1897 del 03/12/1969 (18/02/1970), Esposito, Rv. 114008; Sez. 5, n. 3502 del 19/11/1971 (22/02/1972), Ferretti, Rv. 120220), spetta all'imputato di fornire la prova del carattere colposo del reato a fini utili alla difesa, quale, in particolare, l'esclusione dei presupposti della recidiva, quanto meno mediante l'esibizione della copia integrale della sentenza di condanna (Sez. 5, n. 952 del 14/06/1967, Ricci, Rv. 105475; conf. Sez. 5, n. 38436 del 04/07/2012 Rv. 253743). La natura colposa della condotta dell'imputato nella fattispecie in esame, come premesso, emerge proprio dalla lettura della sentenza impugnata, la cui motivazione dà conto che la stessa Corte di Appello ha valutato in tal senso l'elemento psicologico che ha sorretto la condotta del ricorrente, disinteressatosi, dopo lo scioglimento della società, della tenuta dei libri sociali, invece, necessari per completare l'iter liquidatorio.
3.1. La successiva delibazione della Corte di merito che, ciononostante, ha ritenuto applicabile la recidiva contestata, ponendola in comparazione con la circostanza attenuante di cui all'art. 219 L. F., è, però, giuridicamente errata, perché assunta in contrasto con l'espressa previsione di legge, ovvero in violazione del già richiamato art. 99 comma 1 cod. pen., che limita la possibilità dell'aggravamento di pena connesso al riconoscimento della recidiva ai soli casi di condanna per un nuovo reato di natura non colposa.
4. Deriva dalla predette osservazioni l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, in ordine al quale, peraltro, può ricordarsi che, secondo la giurisprudenza prevalente, la circostanza che l'art. 99 c.p., comma 4, nel prevedere l'aumento di pena per effetto della recidiva reiterata, faccia riferimento al recidivo che commette un altro reato, non suffraga la tesi secondo cui, in tanto la recidiva reiterata può essere contestata, in quanto in precedenza sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Infatti, dalla lettura della norma emerge evidente che il termine "recidivo" è stato usato dal legislatore per comodità di esposizione, per non ripetere la definizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo e non già per indicare una qualità del soggetto giudizialmente affermata" (Cass., sez. 3^, 20 maggio 1993, Mighetto, m. 195127, Cass., sez. 1^, 6 maggio 2003, Andreucci, m. 225233). La giurisprudenza ritiene, pertanto, che la recidiva reiterata possa essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando non fosse stata in precedenza già dichiarata la recidiva semplice. (Sez. 2, n. 18701 del 07/05/2010 Rv. 247089; Sez. 5, n. 41288 del 25/09/2008, Rv. 241598).
4.1. Tali valutazioni impongono l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la recidiva, che, invece, 4 deve essere esclusa. A tale statuizione, consegue la necessità di rinviare al giudice di merito la valutazione in ordine alla rideterminazione della pena principale, e, conseguentemente, anche delle pene accessorie, le quali dovranno essere individuate, ai sensi dell'art. 217 L.F., all'esito dell'esclusione della predetta circostanza aggravante.
5. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, senza rinvio, quanto alla ritenuta recidiva, che va esclusa. A ciò, consegue l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, funzionalmente competente, alla quale spetta, nell'attenersi ai richiamati principi di diritto, esclusa la recidiva, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla pena principale, che per la durata delle pene accessorie fallimentari ai sensi dell'art. 217 L.F.
6. Ai sensi dell'art. 624 cod.pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tali punti della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza, privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie, con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla riconosciuta per la recidiva, circostanza che esclude, e annulla la stessa sentenza rideterminazione della pena principale e delle pene accessorie, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, 19 settembre 2019 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte Leaverforeseврежде Il Presidente Maria VessichelliMatuli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2.7 GEN 2080 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Il Funzionario Giudiziario Carmen LANZUISE ам ми