CASS
Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 16764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16764 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12587/2025 R.G. proposto da: Società CO ET S.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Pighin -ricorrente- contro Liquidazione del patrimonio a carico di Società CO LL NC e figli s.s., R.G. n. 31/2017, in persona del Liquidatore, rappresentato e difeso dall'avvocato IO LO -controricorrente- contro Organa SPV S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Trombini -controricorrente- contro Civile Sent. Sez. 1 Num. 16764 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: VELLA PAOLA Data pubblicazione: 28/05/2026 2 Fino 1 Securitisation S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tito Zilioli -controricorrente- nonché contro Società CO LL NC e figli s.s. -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Brescia n. 279/2025 depositato il 20/05/2025; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2026 dal Consigliere OL EL;
udita la requisitoria del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale IO TT EC che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito per il ricorrente l’avvocato Leonardo Pighin, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
sentiti per il controricorrente Organa SPV l’avv. Beatrice Biancardi, su delega dell’avv. Paolo Trombini, per il controricorrente Fino 1 Securitisation l’avv. Pasquale Trane, su delega dell’avv. Tito Zilioli, e per il controricorrente Società CO LL NC e figli s.s. in liquidazione l’avv. IO LO, che hanno concluso tutti per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – In data 15.4.2020 la società agricola ET s.r.l.s. - aggiudicataria in data 15.1.2020 di un immobile venduto nella procedura di Liquidazione del patrimonio della Società agricola LL NC e figli s.s. ha fatto istanza al G.D. di concessione del maggior termine di 180 giorni per il versamento del saldo prezzo di € 1.850.000,00 e il G.D., con decreto del 17.4.2020, ha concesso il maggior termine di complessivi 180 giorni (rispetto ai 120 giorni previsti dal bando di vendita), dilazionando la scadenza del predetto termine dal 14.5.2020 al 17.7.2020. 3 1.1. – La stessa ET in data 13.7.2020 ha depositato ulteriore istanza precisando che intendeva ottenere una proroga di 180 giorni in aggiunta ai 120 previsti dal bando e chiedendo, in via gradata, di fissare la scadenza al 15.10.2020, “tenuto conto della sospensione straordinaria per l’emergenza Covid dal 09.03.2020 all’11.5.2020 e della sospensione feriale”. Il G.D. con decreto del 14.7.2020 ha rigettato l’istanza. 1.2. – ET ha proposto reclamo ex art. 739 c.p.c. e, con decreto del 5.11.2020, il Tribunale di Brescia lo ha accolto stabilendo la scadenza del termine per il versamento del prezzo al 16.10.2020. 1.3. – Contro i due provvedimenti suddetti del G.D. (14.7.2020) e del Tribunale di Brescia (5.11.2020) ET ha proposto direttamente al Tribunale di Brescia un ulteriore reclamo in data 3.4.2025, lamentando la nullità di tutti gli atti della procedura di vendita, in quanto il provvedimento del 5.11.2020 con cui era stato accolto il reclamo avverso il provvedimento del 14.7.2020 era stato emesso dopo la scadenza fissata per il saldo del prezzo (16.10.2020), con conseguente impossibilità per ET di provvedere al pagamento del dovuto;
ha quindi chiesto, previa sospensione dell’esperimento di vendita dell’immobile in questione (previsto per il 5.5.2025), la dichiarazione di nullità dei due provvedimenti impugnati e la definitiva aggiudicazione dell’immobile alla stessa ET, con assegnazione di un nuovo termine di 120 giorni per il versamento del saldo prezzo, ovvero, in subordine, la restituzione della somma già versata di €185.000,00, stante la mancanza di colpa per il non versamento del saldo. 1.4. – Con il decreto del 20.5.2025 indicato in epigrafe, il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla procedura di Liquidazione del patrimonio della Società CO LL NC e figli s.s., nonché dei creditori Fino 1 Securitisation s.r.l. e Organa SPV s.r.l., ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto il primo provvedimento del G.D. era stato già reclamato e il secondo provvedimento del Tribunale era proprio quello che aveva deciso detto reclamo, non risultando perciò ulteriormente reclamabile. 4 Ha aggiunto che la l. n. 3/2012 richiama le norme di cui agli artt. 737 e s. c.p.c. e che “l’art. 739 c.p.c. prevede un termine perentorio di dieci giorni per proporre reclamo e non ammette reclamo avverso i decreti del tribunale pronunciati in sede di reclamo”. 2. – Avverso detta decisione la società agricola ET s.r.l.s. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui hanno resistito con distinti controricorsi, illustrati da memoria, la Liquidazione del patrimonio della Società CO LL NC e figli s.s., Organa SPV s.r.l., Fino 1 Securitisation s.r.l. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. – Con l’unico motivo di ricorso (“Violazione e falsa applicazione degli att. 739, 156, 157 e 159 C.p.c., in relazione alla Legge n. 3/2012 e all’art. 111 Cost. ed in relazione all’art. 360 n. 3”) ET s.r.l.s. deduce che la nullità della procedura di Liquidazione del patrimonio deriverebbe dal fatto che il G.D., con il decreto del 14.7.2020, aveva retrodatato al 17.7.2020 il termine per il versamento del prezzo (precedentemente prorogato di 180 giorni con provvedimento del 17.4.2020) e che il provvedimento di accoglimento del reclamo avverso detto provvedimento recava una data (5.11.2020) successiva a quella di scadenza del termine per il versamento del saldo del prezzo di vendita dell’immobile (16.10.2020), con conseguente incertezza assoluta circa l’adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo e la nullità degli atti giudiziali emessi dopo l’aggiudicazione, sia per violazione di legge, sia per mancato raggiungimento dello scopo ex art. 156 - 162 c.p.c. (citando Cass. Sez. U. n. 18125/2005 e Cass. Sez. L. n. 8079/2025). In altri termini, adduce che “l’interesse dell’aggiudicatario è quello di saldare il prezzo, ergo nel caso di specie, ove la data venga modificata con provvedimenti giudiziali progressivi sino a data successiva al termine di pagamento, nessuna responsabilità può essere imputata all’aggiudicatario”. Lamenta inoltre la ricorrente che il Tribunale non avrebbe “affrontato in alcun modo i vizi di nullità degli atti processuali di specie, limitando il proprio esame all’ammissibilità del reclamo, facendo riferimento all’artt. 737 e ss. 5 C.p.c., richiamato dalla Legge 03/2012, tuttavia non specificando che dette norme trovano applicazione solo in quanto compatibili, lasciando pertanto aperta l’applicazione anche alle altre norme del nostro Ordinamento Giuridico, tra cui quelle sulla nullità degli atti ex art. 156 e ss. C.p.c., le quali ove applicate al caso in esame, avrebbero portato a diverso provvedimento, essendo palese come la parte ricorrente sia incolpevolmente incorsa nella decadenza di cui all’obbligazione di pagamento seguente all’aggiudicazione del bene staggito”. 3. – Il ricorso, sebbene proponibile come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., risulta inammissibile. 4. – Sotto un primo profilo, occorre considerare che il decreto impugnato, pur limitandosi a dichiarare inammissibile il reclamo ex art. 739 c.p.c., riveste i caratteri della decisorietà – perché, respingendo l’istanza di sospensione, ha dato corso alle nuove operazioni di vendita, a superamento dell’originaria aggiudicazione definitiva in favore di ET – e della definitività, trattandosi di provvedimento non altrimenti impugnabile, né revocabile o modificabile (v. da ultimo Cass. n. 1467 del 2026). Si tratta di orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Sezione, che, di recente (Cass. n. 5137 e n. 5139 del 2026), ha ribadito l’applicabilità anche in materia di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato di quanto già affermato in materia fallimentare, nel senso che “la pronuncia del Tribunale, a norma dell’art. 26 l.fall., di rigetto dell’istanza di sospensione della vendita dei beni compresi nell’attivo del fallimento ha natura decisoria e definitiva ed è, quindi, suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 25329/2017, 575/2026 e 1927/2026)”. 5. – Quanto ad un secondo profilo, l’inammissibilità discende dal principio per cui, in tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e s., L. n. 3/2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e s. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo, ma anche alla fase liquidatoria vera e propria (di cui all’ art. 14 novies della medesima legge), nel corso del cui svolgimento è quindi onere delle parti interessate impugnare con il reclamo 6 ex art. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in virtù dei principi generali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie (Cass. n. 29918 del 2025). Nel precedente appena citato, vertente su fattispecie analoga, si è affermato espressamente che sia il provvedimento di proroga del termine di deposito del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario, sia il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione degli atti di esecuzione del programma di liquidazione, vanno impugnati con reclamo entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione, nelle forme di cui agli artt. 737 e s. c.p.c. in quanto compatibili - piuttosto che in quelle di cui all’art. 617 c.p.c. - per ragioni di omogeneità di trattamento all’interno della medesima procedura, con la conseguenza che la mancata impugnazione degli atti esclude la loro autonoma impugnazione in sede di cognizione ordinaria, “per farne accertare la nullità riflessa, derivata dalla pretesa nullità dell’atto prodromico, però non tempestivamente contestata.” 5.1. – Alla luce dei principi illustrati appare evidente che la mancata impugnazione tempestiva (con ricorso straordinario per cassazione nel termine di sessanta giorni) del provvedimento del 5.11.2020 con cui il Tribunale di Brescia, pur accogliendo il reclamo dell’aggiudicataria, aveva indicato un termine per il deposito del saldo del prezzo ormai decorso (16.10.2020), risulta ostativa alla sua successiva impugnazione (in uno all’originario decreto del G.D.) a distanza di cinque anni, peraltro con ulteriore reclamo allo stesso giudice che aveva già deciso sul reclamo avverso quel decreto del G.D., essendo chiaro che il provvedimento del 20.5.2025 impugnato in questa sede ne rappresenta la mera ripresa ricognitiva, ove correttamente si dà conto della inammissibilità di un reclamo che sostanzialmente reiteri un mezzo di impugnazione già consumato e non ulteriormente coltivato in sede di legittimità. 6. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore dei tre controricorrenti, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato. 7
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 14/04/2026. La Consigliera Estensore OL EL Il Presidente AS RO
udita la requisitoria del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale IO TT EC che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito per il ricorrente l’avvocato Leonardo Pighin, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
sentiti per il controricorrente Organa SPV l’avv. Beatrice Biancardi, su delega dell’avv. Paolo Trombini, per il controricorrente Fino 1 Securitisation l’avv. Pasquale Trane, su delega dell’avv. Tito Zilioli, e per il controricorrente Società CO LL NC e figli s.s. in liquidazione l’avv. IO LO, che hanno concluso tutti per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – In data 15.4.2020 la società agricola ET s.r.l.s. - aggiudicataria in data 15.1.2020 di un immobile venduto nella procedura di Liquidazione del patrimonio della Società agricola LL NC e figli s.s. ha fatto istanza al G.D. di concessione del maggior termine di 180 giorni per il versamento del saldo prezzo di € 1.850.000,00 e il G.D., con decreto del 17.4.2020, ha concesso il maggior termine di complessivi 180 giorni (rispetto ai 120 giorni previsti dal bando di vendita), dilazionando la scadenza del predetto termine dal 14.5.2020 al 17.7.2020. 3 1.1. – La stessa ET in data 13.7.2020 ha depositato ulteriore istanza precisando che intendeva ottenere una proroga di 180 giorni in aggiunta ai 120 previsti dal bando e chiedendo, in via gradata, di fissare la scadenza al 15.10.2020, “tenuto conto della sospensione straordinaria per l’emergenza Covid dal 09.03.2020 all’11.5.2020 e della sospensione feriale”. Il G.D. con decreto del 14.7.2020 ha rigettato l’istanza. 1.2. – ET ha proposto reclamo ex art. 739 c.p.c. e, con decreto del 5.11.2020, il Tribunale di Brescia lo ha accolto stabilendo la scadenza del termine per il versamento del prezzo al 16.10.2020. 1.3. – Contro i due provvedimenti suddetti del G.D. (14.7.2020) e del Tribunale di Brescia (5.11.2020) ET ha proposto direttamente al Tribunale di Brescia un ulteriore reclamo in data 3.4.2025, lamentando la nullità di tutti gli atti della procedura di vendita, in quanto il provvedimento del 5.11.2020 con cui era stato accolto il reclamo avverso il provvedimento del 14.7.2020 era stato emesso dopo la scadenza fissata per il saldo del prezzo (16.10.2020), con conseguente impossibilità per ET di provvedere al pagamento del dovuto;
ha quindi chiesto, previa sospensione dell’esperimento di vendita dell’immobile in questione (previsto per il 5.5.2025), la dichiarazione di nullità dei due provvedimenti impugnati e la definitiva aggiudicazione dell’immobile alla stessa ET, con assegnazione di un nuovo termine di 120 giorni per il versamento del saldo prezzo, ovvero, in subordine, la restituzione della somma già versata di €185.000,00, stante la mancanza di colpa per il non versamento del saldo. 1.4. – Con il decreto del 20.5.2025 indicato in epigrafe, il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla procedura di Liquidazione del patrimonio della Società CO LL NC e figli s.s., nonché dei creditori Fino 1 Securitisation s.r.l. e Organa SPV s.r.l., ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto il primo provvedimento del G.D. era stato già reclamato e il secondo provvedimento del Tribunale era proprio quello che aveva deciso detto reclamo, non risultando perciò ulteriormente reclamabile. 4 Ha aggiunto che la l. n. 3/2012 richiama le norme di cui agli artt. 737 e s. c.p.c. e che “l’art. 739 c.p.c. prevede un termine perentorio di dieci giorni per proporre reclamo e non ammette reclamo avverso i decreti del tribunale pronunciati in sede di reclamo”. 2. – Avverso detta decisione la società agricola ET s.r.l.s. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui hanno resistito con distinti controricorsi, illustrati da memoria, la Liquidazione del patrimonio della Società CO LL NC e figli s.s., Organa SPV s.r.l., Fino 1 Securitisation s.r.l. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. – Con l’unico motivo di ricorso (“Violazione e falsa applicazione degli att. 739, 156, 157 e 159 C.p.c., in relazione alla Legge n. 3/2012 e all’art. 111 Cost. ed in relazione all’art. 360 n. 3”) ET s.r.l.s. deduce che la nullità della procedura di Liquidazione del patrimonio deriverebbe dal fatto che il G.D., con il decreto del 14.7.2020, aveva retrodatato al 17.7.2020 il termine per il versamento del prezzo (precedentemente prorogato di 180 giorni con provvedimento del 17.4.2020) e che il provvedimento di accoglimento del reclamo avverso detto provvedimento recava una data (5.11.2020) successiva a quella di scadenza del termine per il versamento del saldo del prezzo di vendita dell’immobile (16.10.2020), con conseguente incertezza assoluta circa l’adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo e la nullità degli atti giudiziali emessi dopo l’aggiudicazione, sia per violazione di legge, sia per mancato raggiungimento dello scopo ex art. 156 - 162 c.p.c. (citando Cass. Sez. U. n. 18125/2005 e Cass. Sez. L. n. 8079/2025). In altri termini, adduce che “l’interesse dell’aggiudicatario è quello di saldare il prezzo, ergo nel caso di specie, ove la data venga modificata con provvedimenti giudiziali progressivi sino a data successiva al termine di pagamento, nessuna responsabilità può essere imputata all’aggiudicatario”. Lamenta inoltre la ricorrente che il Tribunale non avrebbe “affrontato in alcun modo i vizi di nullità degli atti processuali di specie, limitando il proprio esame all’ammissibilità del reclamo, facendo riferimento all’artt. 737 e ss. 5 C.p.c., richiamato dalla Legge 03/2012, tuttavia non specificando che dette norme trovano applicazione solo in quanto compatibili, lasciando pertanto aperta l’applicazione anche alle altre norme del nostro Ordinamento Giuridico, tra cui quelle sulla nullità degli atti ex art. 156 e ss. C.p.c., le quali ove applicate al caso in esame, avrebbero portato a diverso provvedimento, essendo palese come la parte ricorrente sia incolpevolmente incorsa nella decadenza di cui all’obbligazione di pagamento seguente all’aggiudicazione del bene staggito”. 3. – Il ricorso, sebbene proponibile come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., risulta inammissibile. 4. – Sotto un primo profilo, occorre considerare che il decreto impugnato, pur limitandosi a dichiarare inammissibile il reclamo ex art. 739 c.p.c., riveste i caratteri della decisorietà – perché, respingendo l’istanza di sospensione, ha dato corso alle nuove operazioni di vendita, a superamento dell’originaria aggiudicazione definitiva in favore di ET – e della definitività, trattandosi di provvedimento non altrimenti impugnabile, né revocabile o modificabile (v. da ultimo Cass. n. 1467 del 2026). Si tratta di orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Sezione, che, di recente (Cass. n. 5137 e n. 5139 del 2026), ha ribadito l’applicabilità anche in materia di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato di quanto già affermato in materia fallimentare, nel senso che “la pronuncia del Tribunale, a norma dell’art. 26 l.fall., di rigetto dell’istanza di sospensione della vendita dei beni compresi nell’attivo del fallimento ha natura decisoria e definitiva ed è, quindi, suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 25329/2017, 575/2026 e 1927/2026)”. 5. – Quanto ad un secondo profilo, l’inammissibilità discende dal principio per cui, in tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e s., L. n. 3/2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e s. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo, ma anche alla fase liquidatoria vera e propria (di cui all’ art. 14 novies della medesima legge), nel corso del cui svolgimento è quindi onere delle parti interessate impugnare con il reclamo 6 ex art. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in virtù dei principi generali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie (Cass. n. 29918 del 2025). Nel precedente appena citato, vertente su fattispecie analoga, si è affermato espressamente che sia il provvedimento di proroga del termine di deposito del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario, sia il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione degli atti di esecuzione del programma di liquidazione, vanno impugnati con reclamo entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione, nelle forme di cui agli artt. 737 e s. c.p.c. in quanto compatibili - piuttosto che in quelle di cui all’art. 617 c.p.c. - per ragioni di omogeneità di trattamento all’interno della medesima procedura, con la conseguenza che la mancata impugnazione degli atti esclude la loro autonoma impugnazione in sede di cognizione ordinaria, “per farne accertare la nullità riflessa, derivata dalla pretesa nullità dell’atto prodromico, però non tempestivamente contestata.” 5.1. – Alla luce dei principi illustrati appare evidente che la mancata impugnazione tempestiva (con ricorso straordinario per cassazione nel termine di sessanta giorni) del provvedimento del 5.11.2020 con cui il Tribunale di Brescia, pur accogliendo il reclamo dell’aggiudicataria, aveva indicato un termine per il deposito del saldo del prezzo ormai decorso (16.10.2020), risulta ostativa alla sua successiva impugnazione (in uno all’originario decreto del G.D.) a distanza di cinque anni, peraltro con ulteriore reclamo allo stesso giudice che aveva già deciso sul reclamo avverso quel decreto del G.D., essendo chiaro che il provvedimento del 20.5.2025 impugnato in questa sede ne rappresenta la mera ripresa ricognitiva, ove correttamente si dà conto della inammissibilità di un reclamo che sostanzialmente reiteri un mezzo di impugnazione già consumato e non ulteriormente coltivato in sede di legittimità. 6. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore dei tre controricorrenti, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato. 7
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 14/04/2026. La Consigliera Estensore OL EL Il Presidente AS RO