Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
03041 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ALLO STATO PASSIUO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15924/99 Dott. Pasquale REALE - Presidente 17837/99 Dott. Vincenzo FERRO Consigliere Cron.6350 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere SALME' Consigliere Rep.986 Dott. Giuseppe NAPPI Rel. Consigliere Ud. 13/12/2000 Dott. Aniello ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 3000 IA AC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA il IL CANCELLIERE G. ANTONELLI 471 presso l'avvocato NICOLA D'AGOSTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIROLAMO DI BARI LIRE 3000 CANCELLERIA e ANTONIO CAROPPO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente CG069153
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO F.LLI FU Sdf, MAROLLA GRAZIA;
intimati 2000 e sul 2° ricorso n° 17837/99 proposto da: 2379 CURATELA DEL FALLIMENTO F.LLI FU Sdf e FU SAVERIO, in persona del Curatore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SATRIC O 65, presso l'avvocato RK 1. D'AGOSTIM LUIGI FERNANDEZ, rappresentati e difesi dall'avvocato 3.002 SAVINO ANTONIO MUSTI, giusta mandato in calce al 15 SET. 2001 per controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - contro 809200 IA AC, MAROLLA GRAZIA;
- intimati avversO la sentenza n. 752/98 della Corte d'Appello di 0008 T S13 BARI, depositata il 14/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2000 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Caroppo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Musti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 2 Con ricorso al giudice delegato al fallimento di AV IO depositato il 3 giugno 1987, AC Za- garia chiese di essere ammesso al passivo del fallimen- to per un credito ipotecario di settanta milioni di lire, oltre interessi. Dedusse di avere stipulato, con scrittura privata in data 13 giugno 1980, una contratto preliminare di compravendita di un immobile per il prezzo di centotrenta milioni di lire, versando una ca- parra di settanta milioni di lire ai proprietari coniu- gi AV IO e ZI OL, che si erano impe- gnati a stipulare il contratto definitivo entro il 31 ottobre 1982 e a cancellare entro lo stesso termine un'ipoteca iscritta in favore del Banco di Napoli. En- trato immediatamente nel possesso dell'immobile, egli aveva poi ottenuto dai coniugi IO la concessione, con scrittura privata del 30 settembre 1980, di un'ipoteca a garanzia dell'eventuale credito di resti- tuzione della caparra. Sicché, con atto pubblico per notar Bisogno in pari data, le stesse parti avevano stipulato un contratto di mutuo fruttifero per la somma di settanta milioni di lire già versata in esecuzione del preliminare, con concessione di ipoteca per il cre- dito di restituzione e per gli interessi. Il giudice delegato ammise in rango chirografario il credito di settanta milioni di lire vantato da Zaga- 3 ria, ritenendo che fosse "assolutamente simulata la causa di prelazione contrattuale". E l'opposizione pro- posta dal creditore avversO lo stato passivo fu riget- tata sia dal tribunale sia dalla corte d'appello, in ragione del fatto che non costituivano titoli idonei per l'iscrizione dell'ipoteca né il contratto di mutuo, in quanto inefficace tra le parti perché relativamente simulato, né il contratto dissimulato di concessione dell'ipoteca per il credito di £. 70.000.000 vantato in conseguenza del preliminare di compravendita, perché stipulato con scrittura privata non autenticata. Ricorre per cassazione AC GA e propone un unico complesso motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso la curatela del fallimento di AV FU zio, che propone altresì ricorso incidentale condizio- nato. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza. Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente principale deduce violazione degli art. 1414 comma 2, 2821 e 2836 c.c. e contraddittorietà della motivazione. Sostiene che la controversa ipoteca fu regolarmente iscritta in base all'atto pubblico, che, essendo solo relativamente simulato, aveva tra le parti gli effetti 4 del contratto dissimulato, secondo quanto prevede ap- punto l'art. 1414 comma 2 c.c. In ogni caso l'atto pub- blico aveva certamente l'efficacia di un riconoscimento di debito, che è di per sé idoneo alla concessione dell'ipoteca, perché l'ipoteca può essere concessa an- che per atto unilaterale e senza manifestazione della causa. Il ricorso è infondato. Secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Cor- te, invero, "il titolo costitutivo dell'ipoteca, al fi- ne di soddisfare il requisito della specialità in rife- rimento al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e del- la prestazione che individuano il credito, così da as- sicurare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria;
deve pertan- to escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti dell'art. 2852 del rapporto, e ammettersi, a norma la costituzione di ipoteca per crediti eventuali C.C., che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tal caso il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare "il rapporto già esi- stente" dal quale il credito può nascere" (Cass., sez. II, 3 aprile 2000, n. 3997, m. 535263, Cass., sez. I, : 5 23 marzo 1994, n. 2786, m. 485872, Cass., sez. I, 24 febbraio 1975, n. 686, m. 374020). Nel caso in esame l'ipoteca venne evidentemente concessa a garanzia di un credito solo eventuale, quel- lo di restituzione della caparrà che poteva derivare dalla risoluzione del contratto preliminare di compra- vendita stipulato da AC GA e dai coniugi FU zio, i cui termini d'esecuzione non erano ancora scadu- ti. Ne consegue che, per poter costituire valido titolo di iscrizione dell'ipoteca, l'atto pubblico avrebbe do- vuto indicare gli estremi del rapporto contrattuale già esistente, dal quale sarebbe potuta nascere l'obbligazione di restituzione che s'intendeva garanti- re. Ma tale indicazione non fu inserita nell'atto pub- blico, che simulò invece un inesistente contratto di mutuo;
e quindi correttamente i giudici del merito esclusero che quell'atto potesse costituire titolo ido- neo alla concessione dell'ipoteca. Il ricorso deve essere pertanto respinto, con con- seguente assorbimento del ricorso incidentale condizio- nato.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e, dichiarato assorbito il ricorso inciden- tale, condanna il ricorrente al rimborso delle spese in 6 favore della curatela resistente, liquidandole in com- plessive £. 4.000.000, oltre le spese in £..2.1.0.000 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Prima sezione civile il 13 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Pasquale Reale lesquell мои ONE Stu 11 ERE hoooo 780000 al n.38225 Recole PPO) vizio All Giudiziari C O (Dr. M. RACCICHINI) (lire P. (D.ssa Responsable SERVIZI OTFILIPPO) AREA SENTE (U.ssa M. Graz IL CU 7