Sentenza 31 gennaio 2013
Massime • 2
Lo "chemin de fer" configura gli estremi del gioco d'azzardo, essendo fondato esclusivamente sull'alea, senza che sia determinante l'abilità del giocatore.
Integra gli estremi del delitto di estorsione la minaccia o violenza finalizzata ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione naturale, per la quale non è data azione davanti al giudice. (Fattispecie in tema di credito derivante da gioco d'azzardo)
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2013, n. 7972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7972 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 31/01/2013
Dott. CASUCCI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 278
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. ER M. - Consigliere - N. 1164/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IO IN N. IL 03/12/1978;
ES CE N. IL 11/12/1980;
RI TO N. IL 11/08/1977;
avverso la sentenza n. 2638/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 10/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per per l'inammissibilità del ricorso di SI e il rigetto dei ricorso di De IO e AR.
udito il difensore avv. Valiante Mario, per De IO IN, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10 maggio 2010, la Corte d'Appello di Salerno, sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata dagli imputati AR SC, De IO IN e SI ER, esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, concesse le attenuanti generiche a AR
e SI (con giudizio rispettivamente di prevalenza ed equivalenza) ed escluso l'aumento di pena per la recidiva nei confronti di De IO, rideterminava le pene (tenuto conto della diminuente del rito abbreviato) in due anni dieci mesi di reclusione ed Euro 500 di multa per AR;
in tre anni sei mesi di reclusione ed Euro 900 di multa per SI;
in quattro anni quattro mesi di reclusione ed Euro 1400 di multa per De IO, con revoca delle pene accessorie disposte e applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni nei confronti di SI e De IO;
confermava nel resto la sentenza impugnatala quale i predetti imputati erano stati dichiarati colpevoli di concorso (tra di loro e con altri giudicati separatamente) nel delitto di estorsione in danno di AN TO costretto con minacce a rilasciare assegni in pagamento di debiti di gioco ed infine a corrispondere danaro in contante e a vendere appartamento in comproprietà.
La Corte territoriale condivideva le valutazioni del primo Giudice e riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle produzioni documentali, delle dichiarazioni della persona offesa, delle ammissioni di AR SC, della disponibilità degli assegni emessi a nome della madre della persona offesa, dell'accertamento che l'obbligazione derivava da gioco d'azzardo come tale vietato dall'ordinamento.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: 1) De IO IN: - mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle specifiche doglianze in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato formulate dall'imputato con i motivi di appello perché la dazione dell'assegno di Euro 32.140,00 (da cui sono derivate le successive richieste di titoli o danaro) non è configurabile come estorsione non essendovi stata minaccia, perché la persona offesa si recava consapevolmente a serate di gioco esponendosi ad ingenti perdite, mentre la successiva attività tesa alla vendita dell'appartamento derivava dalle precarie condizioni economiche in cui l'AN versava. Inoltre l'individuazione del ricorrente come il soggetto di riferimento si fonda su convincimento che trascura il ruolo secondario svolto da De IO in tutta una serie di incontri nei quali protagonisti erano LL o AR;
- mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle specifiche doglianze in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato formulate dall'imputato con i motivi di appello, per non avere la Corte di appello tenuto conto delle deduzioni difensive in ordine al convincimento del ricorrente di agire per il recupero di un credito ritenuto legittimo, fondato su titolo di credito che la persona offesa, con atteggiamento truffaldino, aveva consegnato consapevole della mancanza di provvista;
- mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti e della circostanza attenuante del risarcimento del danno con giudizio di prevalenza di cui quindi si chiede il riconoscimento;
2) AR SC: - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per essersi la Corte di appello limitata a motivare la sua decisione per relationem senza dare alcuna risposta ai rilievi difensivi mossi con l'appello in particolare in relazione all'attendibilità della persona offesa e alle ragioni che l'avevano indotta a vendere l'appartamento. L'unica censura sulla quale si è soffermata è quella relativa al gioco d'azzardo, ma senza nulla osservare in relazione al rilievo difensivo che in ogni caso esiste il dovere morale al pagamento del debito;
3) SI ER: - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello omesso di dare risposta ai rilievi difensivi in ordine alla mancanza di denuncia dei suoi confronti;
all'assenza di riconoscimento da parte della persona offesa;
all'assenza di SI nelle intercettazioni sia telefoniche che ambientali;
al fatto che SI non aveva mai minacciato AN. In ordine a tali circostanze nulla aveva detto il primo Giudice, sicché la motivazione per relationem non da risposta alcuna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorso nell'interesse di De IO.
1.1. il primo motivo è dedotto in maniera inammissibile sia perché in relazione all'idoneità delle minacce tende a sollecitare interpretazione alternativa dei dati probatori sia perché, in relazione al ruolo del ricorrente, introduce elementi di natura fattuale, come tali non valutabili in questa sede. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella);
1.2. il secondo motivo di ricorso, perché l'intimo convincimento del ricorrente è irrilevante, risolvendosi esso in errore sulla legge penale;
1.3. il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché con esso si chiede a questa Corte di "concedere il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante" e quindi di formulare una valutazione e una decisione che attenendo al merito non sono consentite in questa sede, tenuto conto dei limiti tracciati dall'art. 606 c.p.p.; fra l'altro al De IO non sono state mai riconosciute ne' le attenuanti generiche ne' l'attenuante del risarcimento del danno (attenuanti delle quali è stato riconosciuto meritevole il solo AR).
1.4. La memoria difensiva del 3.9.2012 aggiunge un motivo ulteriore di doglianza formalmente introdotto come inosservanza dell'art. 192 c.p.p. ma che si risolve in una rinnovata denuncia di mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pretesa insussistenza dell'idoneità delle minacce ad incutere timore o a coartare la volontà del soggetto passivo tenuto conto delle condizioni soggettive della vittima, che volontariamente si era esposto a perdite ingenti con la consapevolezza di non poter onorare i debiti di giuoco e ad una rinnovata protesta di estraneità, e comunque alla pretesa sua estraneità agli episodi in cui furono formulate esplicite minacce, sempre attraverso una riproposizione di una ricostruzione in fatto che tende a minimizzare il ruolo del ricorrente e quindi a proporre una ricostruzione alternativa che sollecita una non consentita, in questa sede, ulteriore valutazione di merito.
2. Ricorso nell'interesse di AR:
2.1. il primo motivo di ricorso è infondato in quanto, ancorché succintamente, la sentenza impugnata risponde attraverso la valorizzazione degli elementi documentali e dei risultati dei servizi di osservazione di polizia giudiziaria nonché il coinvolgimento di soggetto estraneo come la madre della persona offesa, elementi costituenti conforto del giudizio di attendibilità complessiva del dichiarato della persona offesa, attendibilità sottolineata con la considerazione che lo stesso ricorrente ha ammesso di essere partecipe dell'organizzazione delle "giocate in villa" e di essere consapevole del debito di giuoco maturato dall'AN. Il rinvio per relationem alla diffusa motivazione della sentenza di primo grado vale quindi a fugare ogni dubbio sulla completezza ed esaustività delle argomentazioni poste a fondamento del convincimento dei giudici di merito (si veda per tutti l'episodio svoltosi a fine dicembre 2007 a casa della persona offesa, presenti AR, De IO i e LL in cui quest' ultimo esplicitamente minacciò AN - "non fare lo fare scemo altrimenti ti dò due schiaffi davanti a tua madre"- il quale, intimorito, promise di onorare il debito attraverso la vendita della casa e rilasciò altri quattro assegni, firmati dalla madre e compilati da AR. Quest ultimo ha ammesso tale compilazione e quindi ha contribuito alla valutazione di attendibilità, del resto già asseverata documentalmente dagli assegni).
2.2, Sulla questione della natura del debito, che la sentenza impugnata definisce illecita in quanto conseguente a gioco vietato, confermato che lo chemin de fer è gioco d'azzardo perché fondato esclusivamente sull'alea (senza alcuna determinante abilità da parte del giocatore), la soluzione adottata è conforme ai principi dell'ordinamento. L'illiceità della causa esclude C esistenza di qualsiasi dovere (anche di natura morale) di adempimento, stante la disciplina dettata dall'art. 1933 c.c. e comunque la consegna degli assegni non può equipararsi al pagamento, che si realizza soltanto quando il prenditore riscuote la somma portata dal titolo. Il rilascio di altri titoli a novazione dei precedenti conserva la causale originaria, che è quella finalizzata all'adempimento del debito di giuoco. La relativa pretesa non è quindi tutelabile e non è consentito il ricorso al giudice.
Anche tale motivo è quindi infondato.
3. I ricorso di De IO IN e AR SC debbono in conseguenza essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
4. Il ricorso nell'interesse di SI ER è fondato, perché la sentenza nulla di specifico dice sulla posizione di tale imputato, nonostante che con ratto di appello si fossero formulate specifiche critiche alla sentenza di primo grado che non aveva tenuto conto che AN non lo aveva menzionato in denuncia;
che mai figura nelle intercettazioni (telefoniche e ambientali); che la persona offesa non lo ha mai indicato come partecipe delle condotte minacciose. Si impone quindi l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, colmi le rilevate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SI ER, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Rigetta i ricorsi di De IO IN e AR SC che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013