Ordinanza cautelare 4 novembre 2021
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Crimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Locri 3;
contro
Comune di Scilla, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, ingiunzione a demolire n. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente nella data del 03.07.2021, con cui è stata ingiunta la demolizione delle opere ritenute abusive, site nel Comune di Scilla, alla Via -OMISSIS-, catastalmente identificata al foglio di mappa -OMISSIS-, ossia “Realizzazione di un vano interrato ad uso abitazione in assenza di permesso di costruire – modifiche prospetti, con realizzazione di balconi aggettanti e nuove aperture sull’unità immobiliare di cui alla particella -OMISSIS-”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. OV AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare, la questione verte sulla legittimità o meno del provvedimento con cui è stata ordinata la demolizione di opere ritenute abusive, con provvedimento prot. n.-OMISSIS-, ingiunzione n. -OMISSIS-, notificato il 03.07.2021, da parte del comune di Scilla.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
In sede cautelare è stata respinta la domanda di tutela interinale per le circostanze di cui appresso: “ Rilevato che in data 25.09.2021 parte ricorrente ha presentato la SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/01 con allegata relazione tecnica attestante la regolarizzabilità degli interventi abusivi sanzionati dal provvedimento repressivo impugnato;
Ritenuto che la stessa ordinanza di demolizione sia allo stato improduttiva di effetti, dovendo l’Amministrazione comunale provvedere al riesame dell'abusività dell'opera con l’adozione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr. ex multis TAR Reggio Calabria 3.7.18 n.406; TAR Napoli sez. VIII 02.01.18 n.1);
Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare e di nulla dover disporre in ordine alle spese della presente fase, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato ;”.
All’udienza indicata in epigrafe, presente il difensore della parte ricorrente, il Collegio rilevava, anche ai sensi dell'art. 73 c.p.a., l'improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza ex art. 36 del d.p.r. 380/2001 menzionata nella prefata ordinanza cautelare.
Il predetto difensore prendeva atto dell’avviso.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per la ragione enunciata in precedenza.
Difatti, qualora l’istanza ex art. 36 cit. non si sia conclusa favorevolmente, sarebbe stata necessaria la presentazione di motivi aggiunti o di un ricorso autonomo da parte del ricorrente. Ciò in quanto il contegno tacito dell’Amministrazione è qualificato ex lege come diniego e diviene insuperabile allo spirare dei termini previsti, con conseguente assenza di utilità di un eventuale accoglimento del ricorso.
Qualora invece la menzionata istanza sia stata esitata positivamente, emergerebbe comunque l’assenza di interesse alla coltivazione del ricorso, avendo in questo caso la ricorrente ottenuto il bene della vita anelato.
In assenza di ulteriori chiarimenti da parte della ricorrente in ordine alle circostanze di cui sopra, pertanto, il Collegio non può che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a..
Nulla spese attesa la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER CE, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
OV AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV AP | ER CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.