Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5851 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
O L L % O 0 B 1 - 0 I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 D L F EPUBBLICA ITALIANA UFFICIO COPIE A D T 2 S Richiesta copi 4 studio O 4 P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . CORTE SU05851 /02 M P R dal Sig. . I B 22 APR. 2002 A per diritti U B D L E T h a N IL CANCELLIERE t E 2 S 2 E . t r a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.04480/00 Dott. Giovanni Presidente OLLA Dott. Giammarco Cons. Relatore CAPPUCCIO Cron. 17170 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 1308 Dott. Maria Rosario MORELLI Consigliere Ud. 15/01/02 Consigliere Dott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente: OGGETTO:espropria |zione p.i. -indennità SENTENZA di occupazione sul ricorso proposto da: AT LU, NO IO NA, NO elettivamente domiciliati in €0,77 1500 IO TO, tutti CANCELLER Roma, via Po 43, presso l'avv. prof. Cesare Massimo Bianca, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Iraci Sareri giusta delega in atti;
077 1500 - ricorrenti
contro
COMUNE di TROINA M intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n.218 del 3.11/06.12.99. 6/50 2002 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Edoardo Pontecorvo, con delega, per i ricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'inammissibilità del primo e del secondo motivo del ricorso, rigetto del terzo;
Svolgimento del processo MA LU, AS DO TO e AS DO NA, proprietari per ¾ di un terreno sito nel Comune di Traina e dal Comune occupato per l'esecuzione di opera pubblica, convenivano il Comune dinanzi al tribunale di Nicosia per ottenere il risarcimento dei danni da accessione invertita, l'indennità di occupazione legittima oltre accessori. Il tribunale, dopo aver pronunciato sentenza non definitiva affermando la propria giurisdizione, con sentenza 12-26.02.92 definiva il giudizio, rigettando le domande. Su appello dei Itisconsorti, la Corte di Caltanissetta, con sentenza 3.11/6.12.99, confermava il rigetto della domanda di risarcimento, rilevando che gli appellanti avevano invece diritto all'indennità d'esproprio, ma non ne avevano mai fatto richiesta, né era possibile la conversione della domanda proposta in quella di indennizzo;
riconosceva, nell'ammontare di lire 13.157.163, l'indennità di occupazione e ne ordinava il deposito, oltre interessi;
compensava, sino a concorrenza di un terzo, le spese dei due giudizi, ponendo il residuo a carico dell'ente locale. Caf Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione MA LU, AS DO TO e AS DO NA, avanzando, con atto notificato il 6.03.00, tre motivi di censura, illustrati anche con memoria. Il Comune intimato non si è costituito. Motivi della decisione L'occupazione autorizzata ai sensi dell'art. 71 1.s. 2359/1865 poteva protrarsi per un periodo massimo di due anni, ma non aveva alcun termine iniziale d'efficacia; in conseguenza, allo scopo di non lasciare il privato esposto sine die al potere dell'autorità di occupare il bene, l'art. 73.1 era stato interpretato nel senso che il termine biennale iniziava a decorrere dalla data del decreto di occupazione e non dall'immissione in possesso. Soluzione opposta vale per le occupazioni disposte ai sensi dell'art. 20 I.s. 865/71 perché la previsione di un termine iniziale d'efficacia (il decreto perde efficacia se non è eseguito entro tre mesi dall'emanazione) e l'espressa previsione di legge (l'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso) non consentono né giustificano una interpretazione difforme (S.U. 2081/94; Cass. 11773/98; S.U. 499/99). Nel caso in esame la sentenza impugnata, avendo accertato che l'occupazione del terreno era avvenuta il 16.10.84 in forza di decreto 10.09.84, ha individuato nel 16.10.89 il termine finale del quinquennio ed ha considerato perciò del tutto tempestivo il decreto d'esproprio, in quanto emesso 111.10.89. Ad abundantiam, ha ricordato che il termine quinquennale era stato prorogato di un anno dall'art.
1.5bis del dl. 901/84 (conv. in l.s. 42/85). 3 Caf Tanto premesso, i primi due motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, perché con il primo si sostiene che l'occupazione era stata disposta ai sensi dell'art. 71 l.s. 2359/1865 e quindi senza termine iniziale onde il quinquennio doveva decorrere dalla data del decreto e non da quella dell'immissione in possesso;
col secondo, si assume che la ricordata proroga non trova applicazione alle occupazioni disposte ai sensi dell'art. 71 1.s. 2359/1865 e che, in ogni caso, non può trovare applicazione in Sicilia, ove il sistema espropriativo, in forza della competenza regionale esclusiva, è disciplinato autonomamente. I due motivi non meritano accoglimento. E' stato affermato, ripetutamente, che la disciplina dell'espropriazione va tratta dal modello espropriativo a cui l'espropriante si è, in concreto, richiamato. L'indagine del giudice di merito si articola quindi nell'accertamento della disciplina legislativa prescelta, nell' accertamento del fatto storico e nel controllo del fatto in base alla pertinente normativa. In conseguenza, quando il giudice di merito afferma che l'occupazione è avvenuta ai sensi dell'art. 20 della 1.s. 865/71 enuncia un accertamento di fatto emergente dalla interpretazione del decreto d'occupazione che il ricorrente può utilmente contrastare solo individuando i principi ermeneutici violati. Il Comune si è invece limitato ad affermare che la occupazione era avvenuta ai sensi dell'art. 71 l.s. 2359/1865 senza fornire, a sostegno di tale assunto, il dato letterale che si asserisce violato ed insistendo, anzi, nell'indicare il termine di durata in anni cinque, del tutto incongruente con la disciplina dell'occupazione dettata dalla 1.s. 2359/1865. In sintesi, la 4 Caf censura si risolve nella richiesta di un terzo giudizio di merito che non è consentito al giudice di legittimità. Il rigetto del primo motivo assorbe il secondo, dal momento che non è necessario applicare la proroga per rilevare la tempestività del decreto d'esproprio, emesso prima della scadenza del quinquennio, tanto che la sentenza impugnata espressamente definisce la relativa argomentazione "ad abundantiam". Deve essere respinto anche il terzo motivo di ricorso. Assumono i ricorrenti che la compensazione di un terzo delle spese non si giustifica dal momento che la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune aveva dato luogo ad un giudizio parziale ed era manifestamente infondata e che quindi il Comune era del tutto soccombente. Assumono inoltre che, nella liquidazione di diritti ed onorari la sentenza impugnata aveva violato i minimi tariffari indicati nelle notule presentate. Sotto il primo profilo (ingiustificata compensazione) va ribadito che il potere del giudice di merito di compensare le spese è assolutamente discrezionale e non è quindi censurabile in sede di legittimità; sotto il secondo, oltre ad essere apodittica la identificazione tra minimi di tariffa e minimi di notula, va ricordato che il controllo dei minimi tariffari è consentito ove venga esposta una contestazione analitica della liquidazione (da ultimo, Cass. 15373/00) che è invece, nel ricorso, del tutto assente. Il motivo è perciò inammissibile. Non v'è condanna alle spese del giudizio di legittimità, perché la parte intimata non si è costituita.
P.Q.M.
5 Cof rigetta il ricorso. Roma, 15 gennaio 2002 If Cons. est, er w CORTE SUPREMA CASSAZIONE Print P Depart IL CANCELLIERE 1097 129,11 4561 TOT 12911 6 برة IVPPresidental Pros O 2 L -7 L 0 O 1 - B 6 2 I L D E D A 2 T 4 S 6 . O R P . .P M I D B A . ll D a . E b T a t N 2 E 2 S . t E r a Agenzia delle Entrate 135:12 Umicio di OG Iscritto argolo 1983 Art. n.