Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
SASI DEL D.P.R. 26/4/1986 STE DA PEGISTRAZIONE MATERIA N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 C.C.63100 . E I TRIBUTAD REPUBBLICA ITALIANA LA CORTETU SS0 08 05 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E EZIDIE TA BULARIA Tributaria T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 254/99 Dott. Massimo ODDO Consigliere 2463/99 Cron. 1649 Dott. Nino FICO Consigliere Rel. Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI " - Consigliere Ud. 24/05/02 Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente S EN T ENZA 254/99 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
SS. IV RA, CO OR, CO LU, NF NN SA, NF LS, NF CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RI, NF PIEROR;
intimatiCAMPIONE CI 'ILE - 63100 N. e sul 2° ricorso n° 02463/99 proposto da:2002 2357 SS IV RA, NF RI, NF -1- PIEROR, NF NN SA, ON LS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LU, che li difende unitamente all'avvocato MOSCHETTI FRANCESCO, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avverso la sentenza n. 99/98 della Commissione tributaria II grado di TRENTO, depositata il 24/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il resistente, l'Avvocato COGLITORE (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo La Commissione Tributaria di primo grado di Trento,con sentenza n. 169/96 del. 14.11.1996 accoglieva il ricorso degli eredi di OD Romolo determinando nella misura del 5% l'interesse dovuto sul piano di rateizzazione dell'imposta di successione. L'Ufficio proponeva appello avverso la predetta sentenza, notificatagli in data 1.3.97,chiedendo che, in riforma della stessa, venisse dichiarato legittimo l'operato dell'Ufficio. L'atto venne notificato in data 5 maggio 1997 ad alcuni appellati ed in data 12 maggio 1997 agli altri. Resistevano gli appellati chiedendo in via pregiudiziale venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello. La Commissione tributaria regionale dichiarava l'appello inammissibile perché proposto fuori termine. Rilevava il giudice di merito che la sentenza impugnata era stata notificata il primo marzo 1997 mentre l'appello era stato proposto oltre i 60 giorni da tale data .Affermava altresì che la notifica della sentenza doveva considerarsi regolare. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso l'intimato che propone altresì ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione finanziaria assume la nullità della notifica della sentenza di primo grado e di conseguenza l'inidoneità della stessa a rendere applicabile il termine breve di impugnazione, poiché,in presenza di una pluralità di parti, nella relata di notifica non era stato indicato ad istanza di quali di esse la notifica veniva effettuata. Gli intimati con il motivo di ricorso incidentale deducono la tardività della costituzione in giudizio dell'appellante. Quest'ultimo motivo deve essere esaminato per primo avendo carattere preliminare. Risulta dagli atti che l'Ufficio ha notificato l'atto d'impugnazione alle controparti in data 2.5.97 ed in data 12.5.97 e si è,poi, costituito nel giudizio di appello soltanto in data 10.9.97 e,cioè, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dagli art 22 e 53 del d.l.vo 546/92. Tale termine è stabilito a pena di decadenza ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio ,onde l'improcedibilità dell'appello deve essere dichiarata non solo nei confronti dei resistenti che lo hanno eccepito ma anche nei confronti di quelli che non si sono costituiti nel presente giudizio. Mette appena conto di dire a conferma del carattere decadenziale del - termine di costituzione che il rispetto delle modalità che concernono il deposito del ricorso presso la commissione provinciale o la commissione regionale, ai fini della costituzione del ricorrente, riveste un carattere particolarmente rigoroso tanto è vero che si è ritenuto che il deposito postula,a pena di decadenza, la consegna dell'atto in segreteria, ad opera della parte istante o di chi la rappresenti, e che lo stesso non e' eseguibile mediante spedizione postale, senza che possa opporsi, quale situazione sanante, l'evenienza che la spedizione per posta approdi comunque al risultato della ricezione dell'atto entro il termine prescritto (trenta giorni). (Cass 11781/01). L'accoglimento del ricorso incidentale esonera la Corte dall'esame del motivo principale di ricorso perché in ogni caso, anche l'eventuale accoglimento di quest'ultimo sarebbe comunque vanificato dalla rilevata improcedibilità dell'appello per vizio di costituzione. In conclusione, va accolto il ricorso incidentale dei resistenti e va di conseguenza dichiarato improcedibile l'appello proposto dall' Ufficio finanziario verso la sentenza di primo grado. Nella natura della causa si rinvengono ragioni per la compensazione delle spese di questo giudizio e di quello d'appello.
PQM
Accoglie il ricorso incidentale assorbito il principale, e dichiara improcedibile l'appello dell' ufficio finanziario. Compensa le spese di questo giudizio e di quello d'appello. Roma 24.05.02 Il Cons.est. Il Presidente ах IL CANCELLIEREC ArnaldoArmillАтоев биоло 20 GEN 2003 DEPUL Oggi IL CASTELLIGNE 01 An d AM Casano