CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2023, n. 44652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44652 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GU RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 44652 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO RI Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 17/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9.05.2023 la Corte d'appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da MI IA in relazione al periodo in cui la stessa era stata sottoposto alla misura cautelare in carcere a seguito dell'ordinanza del GIP di Trani del 30.04.2021, con riferimento al reato di concorso illegale di sostanza stupefacente con il figlio Dell'CE Pietro, commesso in Andria il 27.04.2011; la misura cautelare veniva poi modificata in arresti domiciliari a seguito della pronuncia del Tribunale del riesame di Bari, misura revocata poi dal Giudice di Trani il 28.03.2012 a seguito del deposito da parte della difesa della dichiarazione confessoria di Dell'CE che assumeva su di sé la responsabilità penale dell'illecita detenzione. L'istante è stata assolta perché il fatto non sussiste in data 14.09.2018. 2.La Corte di merito ha disatteso la richiesta della sunnominata avendo ritenuto gravemente colposa la sua condotta in quanto il notevole quantitativo di stupefacente era stato rinvenuto all'interno dell'abitazione di entrambi e, mentre gli operanti in sede di perquisizione invitavano il Dell'CE a scendere dal lato posteriore dell'abitazione, veniva lanciato un involucro che conteneva la sostanza stupefacente e l'unica persona in casa al momento era proprio l'istante che, nell'interrogatorio di garanzia aveva invece negato di aver effettuato il lancio e dichiarato di ignorare che il figlio spacciasse droga, anche se aveva ammesso che era l'unica persona presente in casa al momento dell'intervento dei carabinieri. Nella successiva dichiarazione confessoria resa da Dell'CE risultava che quest'ultimo prima di scendere di casa dopo la perquisizione a seguito dell'invito dei carabinieri operanti, aveva incaricato la madre di gettare l'involucro dalla finestra e comunque aveva affermato che la madre era estranea al concorso nella detenzione illecita. La condotta così delineata, sebbene in sé non penalmente rilevante, ha indotto la Corte di merito a ravvisare, gli estremi della colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. 3. Avverso la suddetta ordinanza ricorre MI IA, con atto che articola due motivi;
-con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento della colpa grave: nella specie, sostiene che la Corte di appello non ha adeguatamente motivato in punto di colpa grave omettendo di valutare le ragioni assolutorie della sentenza di merito;
di aver dato valenza al cd. mendacio in sede di interrogatorio di garanzia allorché la ricorrente ha negato l'addebito affermando di nulla sapere dell'attività di spaccio del figlio;
-con il secondo motivo lamenta carenza di motivazione in relazione alla mancata qualificazione della colpa lieve 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
con memoria scritta, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso é infondato, al limite dell'inammissibilità. I motivi possono essere valutati congiuntamente in quanto strettamente connessi. 2.Giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiustizia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione;
che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento;
e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima". Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicannente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale. 2.1. Orbene, la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale si colloca nell'alveo dell'insegnamento ora richiamato. Il percorso argomentativo sviluppato dal giudice della riparazione, nella pars construens, tiene conto degli dei fatti storici, non smentiti dai giudici di merito, riguardanti le circostanze in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente in sede di perquisizione, a seguito del lancio dalla finestra dell'abitazione dove si trovava la ricorrente, e il comportamento processuale della MI che non si è limitata al silenzio ma ha negato di aver lanciato l'involucro dalla finestra rafforzando nel gip la convinzione della complicità nelle attività illecite del figlio;
tanto che la sua posizione processuale si è chiarita dal punto di vista cautelare solo allorchè il figlio ha prodotto la dichiarazione confessoria in cui ha chiarito il ruolo della madre che aveva gettato l'involucro dalla finestra per esaudire una sua esplicita richiesta. Vanno ribaditi i principi recentemente affermati da questa Corte secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. Pen. Sez. 4 - , Sentenza n. 3755 del 20/01/2022 Cc. (dep. 03/02/2022) Rv. 282581 - 01. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il comportamento reticente tenuto dall'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive. Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022 Cc. (dep. 29/07/2022 )Rv. 283453 2.2. In conclusione il provvedimento in esame appare coerente rispetto al quadro interpretativo, tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Le condotte sopra indicate se non sono state ritenute sufficienti ad integrare quel contributo qualificante alla condotta delittuosa di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti sono elementi che la Corte territoriale, in maniera congrua e logica, ha valorizzato per ritenere la condotta del ricorrente gravemente ostativa in quanto sul piano logico si è presta ad essere contigua o connivente a quella criminale e comunque idonea ad indurre in errore l'Autorità Giudiziaria nell'emissione della custodia cautelare, peraltro avvalorata anche dalla pronuncia del Tribunale del riesame. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.IM. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. Così deciso in Roma il 17.10.23
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 44652 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO RI Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 17/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9.05.2023 la Corte d'appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da MI IA in relazione al periodo in cui la stessa era stata sottoposto alla misura cautelare in carcere a seguito dell'ordinanza del GIP di Trani del 30.04.2021, con riferimento al reato di concorso illegale di sostanza stupefacente con il figlio Dell'CE Pietro, commesso in Andria il 27.04.2011; la misura cautelare veniva poi modificata in arresti domiciliari a seguito della pronuncia del Tribunale del riesame di Bari, misura revocata poi dal Giudice di Trani il 28.03.2012 a seguito del deposito da parte della difesa della dichiarazione confessoria di Dell'CE che assumeva su di sé la responsabilità penale dell'illecita detenzione. L'istante è stata assolta perché il fatto non sussiste in data 14.09.2018. 2.La Corte di merito ha disatteso la richiesta della sunnominata avendo ritenuto gravemente colposa la sua condotta in quanto il notevole quantitativo di stupefacente era stato rinvenuto all'interno dell'abitazione di entrambi e, mentre gli operanti in sede di perquisizione invitavano il Dell'CE a scendere dal lato posteriore dell'abitazione, veniva lanciato un involucro che conteneva la sostanza stupefacente e l'unica persona in casa al momento era proprio l'istante che, nell'interrogatorio di garanzia aveva invece negato di aver effettuato il lancio e dichiarato di ignorare che il figlio spacciasse droga, anche se aveva ammesso che era l'unica persona presente in casa al momento dell'intervento dei carabinieri. Nella successiva dichiarazione confessoria resa da Dell'CE risultava che quest'ultimo prima di scendere di casa dopo la perquisizione a seguito dell'invito dei carabinieri operanti, aveva incaricato la madre di gettare l'involucro dalla finestra e comunque aveva affermato che la madre era estranea al concorso nella detenzione illecita. La condotta così delineata, sebbene in sé non penalmente rilevante, ha indotto la Corte di merito a ravvisare, gli estremi della colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. 3. Avverso la suddetta ordinanza ricorre MI IA, con atto che articola due motivi;
-con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento della colpa grave: nella specie, sostiene che la Corte di appello non ha adeguatamente motivato in punto di colpa grave omettendo di valutare le ragioni assolutorie della sentenza di merito;
di aver dato valenza al cd. mendacio in sede di interrogatorio di garanzia allorché la ricorrente ha negato l'addebito affermando di nulla sapere dell'attività di spaccio del figlio;
-con il secondo motivo lamenta carenza di motivazione in relazione alla mancata qualificazione della colpa lieve 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
con memoria scritta, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso é infondato, al limite dell'inammissibilità. I motivi possono essere valutati congiuntamente in quanto strettamente connessi. 2.Giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiustizia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione;
che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento;
e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima". Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicannente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale. 2.1. Orbene, la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale si colloca nell'alveo dell'insegnamento ora richiamato. Il percorso argomentativo sviluppato dal giudice della riparazione, nella pars construens, tiene conto degli dei fatti storici, non smentiti dai giudici di merito, riguardanti le circostanze in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente in sede di perquisizione, a seguito del lancio dalla finestra dell'abitazione dove si trovava la ricorrente, e il comportamento processuale della MI che non si è limitata al silenzio ma ha negato di aver lanciato l'involucro dalla finestra rafforzando nel gip la convinzione della complicità nelle attività illecite del figlio;
tanto che la sua posizione processuale si è chiarita dal punto di vista cautelare solo allorchè il figlio ha prodotto la dichiarazione confessoria in cui ha chiarito il ruolo della madre che aveva gettato l'involucro dalla finestra per esaudire una sua esplicita richiesta. Vanno ribaditi i principi recentemente affermati da questa Corte secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. Pen. Sez. 4 - , Sentenza n. 3755 del 20/01/2022 Cc. (dep. 03/02/2022) Rv. 282581 - 01. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il comportamento reticente tenuto dall'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive. Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022 Cc. (dep. 29/07/2022 )Rv. 283453 2.2. In conclusione il provvedimento in esame appare coerente rispetto al quadro interpretativo, tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Le condotte sopra indicate se non sono state ritenute sufficienti ad integrare quel contributo qualificante alla condotta delittuosa di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti sono elementi che la Corte territoriale, in maniera congrua e logica, ha valorizzato per ritenere la condotta del ricorrente gravemente ostativa in quanto sul piano logico si è presta ad essere contigua o connivente a quella criminale e comunque idonea ad indurre in errore l'Autorità Giudiziaria nell'emissione della custodia cautelare, peraltro avvalorata anche dalla pronuncia del Tribunale del riesame. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.IM. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. Così deciso in Roma il 17.10.23