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Sentenza 10 marzo 2026
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2026, n. 9179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9179 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta IA Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA RA OY, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Diego Foti, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali come da nota che ha allegato;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Giovanni Villari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di TT AR in ordine al reato di Penale Sent. Sez. 5 Num. 9179 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 12/02/2026 diffamazione consistito nel pubblicare sul soda! network Facebook commenti offensivi diretti alla associazione "Amici del cane Onlus". 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo quattro motivi. 2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di correlazione tra accusa e sentenza. Con l'atto di appello l'imputato aveva sollecitato il riconoscimento della scriminante del diritto di critica rispetto alla frase oggetto di addebito. Il giudice di appello, invece di chiarire se l'espressione "mentalità bastarde" rientrasse o meno nell'alveo dell'esercizio del diritto invocato, ha confermato la responsabilità dell'imputato valorizzando frasi del tutto diverse e mai oggetto di contestazione: augurio di trascorrere la vecchiaia "piene di pulci e zecche", "bere acqua putrida", "mangiare merda", "mi fate schifo", "ribadisco il mio vomito" e simili. In tal modo la Corte di appello è incorsa in una patente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la cui inosservanza è causa di nullità ex art. 521 cod. proc. pen. Inoltre, sostiene la difesa, la motivazione della sentenza impugnata è lacunosa, dato che omette completamente l'analisi della frase oggetto di contestazione e cade nella illogicità allorché ricava la sussistenza del reato da espressioni estranee alla contestazione. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della esimente del diritto di critica. Le frasi pubblicate sul soda! network dall'imputato, presidente di una associazione animalista, miravano a criticare l'operato dei responsabili della cura di un cane randagio, il quale, come provato dai post di altri utenti, si trovava davvero in condizioni di estremo disagio. 2.3. Il terzo motivo contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La decisione valorizza unicamente la circostanza che l'imputato aveva alimentato la polemica, pubblicando, dopo il primo, altri commenti denigratori, ma, in tal modo, si pone in contrasto con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sulla nozione di "comportamento abituale". Non viene considerato che la condotta era circoscritta in un unico contesto e che l'imputato, incensurato, aveva agito per un "fine non egoistico". 2.4. Il quarto motivo si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 2 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta. La parte civile ha deposito una memoria il 27 gennaio 2026, nonché conclusioni scritte e nota spese il successivo 29 gennaio. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria di replica, con cui insiste nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo è inammissibile. L'eccezione di nullità per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è tardiva e comunque manifestamente infondata. 2.1. Il capo di imputazione descrive la condotta dell'imputato come segue: «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e commesse anche in tempi diversi, pubblicando sul soda! network Facebook commenti contenenti frasi diffamatorie nei confronti dell'associazione "Amici del cane onlus", legalmente rappresentata da RC IT RI, offendeva la reputazione della suddetta associazione. In particolare AR accusava i componenti della suddetta associazione di non accudire adeguatamente un cane di loro proprietà (circostanza falsa, atteso che l'animale risultava di proprietà del Comune di Messina), pubblicando frasi ed espressioni offensive del seguente tenore "dovrebbe essere un loro dovere prima morale e poi giuridico occuparsi del cane e del suo benessere ... questa è mentalità bastarda di volontarie e presidenti di associazioni messinesi". In Messina, il 15, 16, 17, 25 agosto 2018, 26 e 27 settembre 2018». Già il Tribunale aveva riconosciuto la lesività di alcune frasi individuando espressioni in parte coincidenti e in parte ulteriori rispetto a quelle riportate nel capo di imputazione (cfr. prima pagina della motivazione della sentenza del Tribunale di Messina). Nessuna censura veniva mossa, al riguardo, con l'atto di appello. Ebbene, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo;
ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01). 2.2. L'eccezione, in ogni caso, è manifestamente infondata. 3 Secondo ius receptum in tema di correlazione fra accusa e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non può esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19 giugno 1996, Di Francesco, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15 luglio 2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 31617 del 26 giugno 2015, Lucci, Rv. 264438). Per il reato di diffamazione, il principio generale è stato declinato nel senso che il richiamo dell'imputazione all'intero testo dello scritto diffamatorio, con la precisa indicazione degli estremi per la loro identificazione, comporta che l'addebito debba intendersi esteso al complessivo contenuto comunicativo, del quale non è richiesta l'integrale trascrizione, e non circoscritto alle espressioni riportate nella contestazione a titolo esemplificativo (Sez. 5, n. 34815 del 20/05/2019, Borghezio, Rv. 276776). Quanto appena osservato consente di escludere cadute di illogicità nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, quando ravvisa la sussistenza del reato facendo leva su espressioni comunque ricomprese nel perimetro della contestazione. 3. Il secondo motivo è infondato. I giudici di merito, con giudizio conforme, hanno negato l'esimente del diritto di critica, in ragione dell'assenza del requisito di verità del fatto e del mancato rispetto del limite della continenza di espressioni del tipo: "trascorrere la vecchiaia piene di pulci e zecche, bere acqua putrida, mangiare merda, ribadisco il mio vomito, si dovrebbero mettere davanti a uno specchio e sputarsi in faccia" (cfr. pag. 4). Si tratta di valutazioni immuni da vizi logici, non sindacabili in sede di legittimità. 4. Il terzo motivo, invece, è fondato. Il Tribunale si era limitato a ritenere che "la molteplicità del comportamento" ricadesse nella nozione di comportamento abituale, come tale ostativo alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. 4 La Corte di appello esclude la causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. "avendo riguardo al comportamento tenuto dall'imputato dopo la pubblicazione del primo post che, nel rispondere ai vari utenti intervenuti in risposta, alimentava ad arte ulteriori commenti altamente negativi e denigratori nei confronti dell'associazione e del suo operato". Non si comprende quale sarebbe l'elemento ostativo: se la non tenuità dell'offesa o il comportamento abituale. Il che enuclea di per sé un vizio argomentativo, lasciando indeterminate le ragioni della decisione. In ogni caso, per sostenere la gravità di un simile fatto, ritenuto bagatellare anche dal Tribunale, occorrerebbe un impegno motivazionale ben più significativo, capace di confrontarsi effettivamente con i parametri dettati dall'art. 131-bis cod. pen. Mentre se la Corte di appello avesse inteso far leva sul comportamento abituale, l'affermazione si discosta immotivatamente dagli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). 5. Il quarto motivo è assorbito. 6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso va rigettato nel resto. L'imputato è soccombente rispetto alla parte civile, poiché anche l'eventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto lascerebbe indenni le statuizioni civili (cfr. Corte cost. sent. n. 173 del 2022). Pertanto il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel 5 presente giudizio dalla parte civile che, avuto riguardo all'attività prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 12/02/2026
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta IA Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA RA OY, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Diego Foti, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali come da nota che ha allegato;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Giovanni Villari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di TT AR in ordine al reato di Penale Sent. Sez. 5 Num. 9179 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 12/02/2026 diffamazione consistito nel pubblicare sul soda! network Facebook commenti offensivi diretti alla associazione "Amici del cane Onlus". 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo quattro motivi. 2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di correlazione tra accusa e sentenza. Con l'atto di appello l'imputato aveva sollecitato il riconoscimento della scriminante del diritto di critica rispetto alla frase oggetto di addebito. Il giudice di appello, invece di chiarire se l'espressione "mentalità bastarde" rientrasse o meno nell'alveo dell'esercizio del diritto invocato, ha confermato la responsabilità dell'imputato valorizzando frasi del tutto diverse e mai oggetto di contestazione: augurio di trascorrere la vecchiaia "piene di pulci e zecche", "bere acqua putrida", "mangiare merda", "mi fate schifo", "ribadisco il mio vomito" e simili. In tal modo la Corte di appello è incorsa in una patente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la cui inosservanza è causa di nullità ex art. 521 cod. proc. pen. Inoltre, sostiene la difesa, la motivazione della sentenza impugnata è lacunosa, dato che omette completamente l'analisi della frase oggetto di contestazione e cade nella illogicità allorché ricava la sussistenza del reato da espressioni estranee alla contestazione. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della esimente del diritto di critica. Le frasi pubblicate sul soda! network dall'imputato, presidente di una associazione animalista, miravano a criticare l'operato dei responsabili della cura di un cane randagio, il quale, come provato dai post di altri utenti, si trovava davvero in condizioni di estremo disagio. 2.3. Il terzo motivo contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La decisione valorizza unicamente la circostanza che l'imputato aveva alimentato la polemica, pubblicando, dopo il primo, altri commenti denigratori, ma, in tal modo, si pone in contrasto con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sulla nozione di "comportamento abituale". Non viene considerato che la condotta era circoscritta in un unico contesto e che l'imputato, incensurato, aveva agito per un "fine non egoistico". 2.4. Il quarto motivo si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 2 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta. La parte civile ha deposito una memoria il 27 gennaio 2026, nonché conclusioni scritte e nota spese il successivo 29 gennaio. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria di replica, con cui insiste nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo è inammissibile. L'eccezione di nullità per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è tardiva e comunque manifestamente infondata. 2.1. Il capo di imputazione descrive la condotta dell'imputato come segue: «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e commesse anche in tempi diversi, pubblicando sul soda! network Facebook commenti contenenti frasi diffamatorie nei confronti dell'associazione "Amici del cane onlus", legalmente rappresentata da RC IT RI, offendeva la reputazione della suddetta associazione. In particolare AR accusava i componenti della suddetta associazione di non accudire adeguatamente un cane di loro proprietà (circostanza falsa, atteso che l'animale risultava di proprietà del Comune di Messina), pubblicando frasi ed espressioni offensive del seguente tenore "dovrebbe essere un loro dovere prima morale e poi giuridico occuparsi del cane e del suo benessere ... questa è mentalità bastarda di volontarie e presidenti di associazioni messinesi". In Messina, il 15, 16, 17, 25 agosto 2018, 26 e 27 settembre 2018». Già il Tribunale aveva riconosciuto la lesività di alcune frasi individuando espressioni in parte coincidenti e in parte ulteriori rispetto a quelle riportate nel capo di imputazione (cfr. prima pagina della motivazione della sentenza del Tribunale di Messina). Nessuna censura veniva mossa, al riguardo, con l'atto di appello. Ebbene, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo;
ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01). 2.2. L'eccezione, in ogni caso, è manifestamente infondata. 3 Secondo ius receptum in tema di correlazione fra accusa e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non può esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19 giugno 1996, Di Francesco, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15 luglio 2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 31617 del 26 giugno 2015, Lucci, Rv. 264438). Per il reato di diffamazione, il principio generale è stato declinato nel senso che il richiamo dell'imputazione all'intero testo dello scritto diffamatorio, con la precisa indicazione degli estremi per la loro identificazione, comporta che l'addebito debba intendersi esteso al complessivo contenuto comunicativo, del quale non è richiesta l'integrale trascrizione, e non circoscritto alle espressioni riportate nella contestazione a titolo esemplificativo (Sez. 5, n. 34815 del 20/05/2019, Borghezio, Rv. 276776). Quanto appena osservato consente di escludere cadute di illogicità nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, quando ravvisa la sussistenza del reato facendo leva su espressioni comunque ricomprese nel perimetro della contestazione. 3. Il secondo motivo è infondato. I giudici di merito, con giudizio conforme, hanno negato l'esimente del diritto di critica, in ragione dell'assenza del requisito di verità del fatto e del mancato rispetto del limite della continenza di espressioni del tipo: "trascorrere la vecchiaia piene di pulci e zecche, bere acqua putrida, mangiare merda, ribadisco il mio vomito, si dovrebbero mettere davanti a uno specchio e sputarsi in faccia" (cfr. pag. 4). Si tratta di valutazioni immuni da vizi logici, non sindacabili in sede di legittimità. 4. Il terzo motivo, invece, è fondato. Il Tribunale si era limitato a ritenere che "la molteplicità del comportamento" ricadesse nella nozione di comportamento abituale, come tale ostativo alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. 4 La Corte di appello esclude la causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. "avendo riguardo al comportamento tenuto dall'imputato dopo la pubblicazione del primo post che, nel rispondere ai vari utenti intervenuti in risposta, alimentava ad arte ulteriori commenti altamente negativi e denigratori nei confronti dell'associazione e del suo operato". Non si comprende quale sarebbe l'elemento ostativo: se la non tenuità dell'offesa o il comportamento abituale. Il che enuclea di per sé un vizio argomentativo, lasciando indeterminate le ragioni della decisione. In ogni caso, per sostenere la gravità di un simile fatto, ritenuto bagatellare anche dal Tribunale, occorrerebbe un impegno motivazionale ben più significativo, capace di confrontarsi effettivamente con i parametri dettati dall'art. 131-bis cod. pen. Mentre se la Corte di appello avesse inteso far leva sul comportamento abituale, l'affermazione si discosta immotivatamente dagli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). 5. Il quarto motivo è assorbito. 6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso va rigettato nel resto. L'imputato è soccombente rispetto alla parte civile, poiché anche l'eventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto lascerebbe indenni le statuizioni civili (cfr. Corte cost. sent. n. 173 del 2022). Pertanto il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel 5 presente giudizio dalla parte civile che, avuto riguardo all'attività prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 12/02/2026