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Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14667 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL NT nato a [...] A MARE il 13/06/1971 avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RA GA, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito l’Avv. RAFFAELLA SCUTIERI, per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 30 maggio 2025 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza emessa il 7 luglio 2023 dal Tribunale di Viterbo con la quale l’imputato GL NE era stato dichiarato colpevole dei reati di truffa consumata e truffa tentata e condannato alle pene di legge. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un Penale Sent. Sez. 2 Num. 14667 Anno 2026 Presidente: AIELLI LUCIA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 29/01/2026 2 unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli artt. 96 del d.p.r. n. 115/2022, 24 e 111 Cost. 6 CEDU. Rassegnava che nel corso del giudizio di primo grado tutta l’istruttoria dibattimentale, compresa la fase di discussione, si era svolta senza che il Giudice avesse provveduto in relazione alla proposta istanza di ammissione dell’imputato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Deduceva che tale circostanza aveva cagionato una effettiva lesione al diritto di difesa del GL poiché con tale omissione il difensore era stato privato del diritto di studiare il carteggio processuale e di apprestare un’adeguata difesa. Assumeva che la motivazione della sentenza risultava manifestamente illogica nella parte in cui aveva ritenuto tardiva, in quanto dedotta solo con l’atto di appello, l’eccezione di nullità di tutti gli atti successivi al mancato accoglimento dell’istanza di ammissione al beneficio in discorso;
al riguardo rassegnava che la detta eccezione era stata proposta, di necessità, solo dopo che il difensore era stato in grado di constatare la dedotta violazione del diritto di difesa. Deduceva, inoltre, che non poteva ragionevolmente pretendersi che il difensore si fosse recato in cancelleria per richiedere copia del fascicolo processuale, considerato che lo stesso difensore era consapevole del fatto che ogni richiesta di estrazione di copia non sarebbe stata evasa dalla cancelleria, non risultando l’ammissione del proprio assistito al patrocinio a spese dello Stato. Chiedeva infine, che l’art. 96 del d.p.r. n. 115/2002 venisse interpretato conformemente al dettato dell’art. 6 CEDU e in subordine chiedeva che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale del detto art. 96 per contrasto con gli artt. 6 CEDU e 117 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di patrocinio a spese dello Stato - a seguito delle modifiche apportate all'art. 96 D.Lgs. n. 115 del 2002 dal d. l. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 - l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione (ovvero dieci giorni successivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta) non è 3 sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice (v., ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 18462 del 08/03/2017, Lakhlifi, Rv. 269746 – 01; nella fattispecie, la S.C. ha escluso che a causa del denunciato ritardo si fosse verificato un difetto di assistenza difensiva dell'imputato in occasione dell'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti, rilevando come lo stesso fosse stato assistito dal proprio difensore sia durante l'interrogatorio di garanzia, sia tramite la presentazione dell'istanza di riesame, e come la mancata presenza del difensore all'udienza di riesame fosse frutto di una libera scelta di quest'ultimo). In applicazione del suddetto principio, osserva la Corte che la difesa non ha dedotto alcunché di specifico in relazione a una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa, dovendosi considerare che il fatto di avere omesso lo studio del carteggio processuale e di avere omesso di approntare una difesa nell’interesse dell’imputato costituiscono evenienze frutto di una scelta volontaria del difensore. Ed invero, nel caso in esame l'imputato è stato fin dall'inizio assistito da un difensore di fiducia, che ha provveduto anche alla presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nessuna incidenza, pertanto, l’omessa decisione sull’istanza ha avuto sull'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, ciò che è stato anche rilevato dalla Corte d’Appello, che sul punto ha osservato che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata presentata successivamente alla celebrazione dell’udienza nel corso della quale erano state assunte le prove testimoniali e che all’udienza di discussione il difensore di fiducia dell’imputato non si era presentato per sua libera scelta (v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Dalla mancata deduzione di un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa dell’imputato deriva la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 96 del d.lgs. n. 115/2002, posta dalla difesa. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato 4 senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2026 Il Consigliere estensore La Presidente LE AL IA IE
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RA GA, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito l’Avv. RAFFAELLA SCUTIERI, per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 30 maggio 2025 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza emessa il 7 luglio 2023 dal Tribunale di Viterbo con la quale l’imputato GL NE era stato dichiarato colpevole dei reati di truffa consumata e truffa tentata e condannato alle pene di legge. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un Penale Sent. Sez. 2 Num. 14667 Anno 2026 Presidente: AIELLI LUCIA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 29/01/2026 2 unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli artt. 96 del d.p.r. n. 115/2022, 24 e 111 Cost. 6 CEDU. Rassegnava che nel corso del giudizio di primo grado tutta l’istruttoria dibattimentale, compresa la fase di discussione, si era svolta senza che il Giudice avesse provveduto in relazione alla proposta istanza di ammissione dell’imputato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Deduceva che tale circostanza aveva cagionato una effettiva lesione al diritto di difesa del GL poiché con tale omissione il difensore era stato privato del diritto di studiare il carteggio processuale e di apprestare un’adeguata difesa. Assumeva che la motivazione della sentenza risultava manifestamente illogica nella parte in cui aveva ritenuto tardiva, in quanto dedotta solo con l’atto di appello, l’eccezione di nullità di tutti gli atti successivi al mancato accoglimento dell’istanza di ammissione al beneficio in discorso;
al riguardo rassegnava che la detta eccezione era stata proposta, di necessità, solo dopo che il difensore era stato in grado di constatare la dedotta violazione del diritto di difesa. Deduceva, inoltre, che non poteva ragionevolmente pretendersi che il difensore si fosse recato in cancelleria per richiedere copia del fascicolo processuale, considerato che lo stesso difensore era consapevole del fatto che ogni richiesta di estrazione di copia non sarebbe stata evasa dalla cancelleria, non risultando l’ammissione del proprio assistito al patrocinio a spese dello Stato. Chiedeva infine, che l’art. 96 del d.p.r. n. 115/2002 venisse interpretato conformemente al dettato dell’art. 6 CEDU e in subordine chiedeva che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale del detto art. 96 per contrasto con gli artt. 6 CEDU e 117 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di patrocinio a spese dello Stato - a seguito delle modifiche apportate all'art. 96 D.Lgs. n. 115 del 2002 dal d. l. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 - l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione (ovvero dieci giorni successivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta) non è 3 sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice (v., ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 18462 del 08/03/2017, Lakhlifi, Rv. 269746 – 01; nella fattispecie, la S.C. ha escluso che a causa del denunciato ritardo si fosse verificato un difetto di assistenza difensiva dell'imputato in occasione dell'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti, rilevando come lo stesso fosse stato assistito dal proprio difensore sia durante l'interrogatorio di garanzia, sia tramite la presentazione dell'istanza di riesame, e come la mancata presenza del difensore all'udienza di riesame fosse frutto di una libera scelta di quest'ultimo). In applicazione del suddetto principio, osserva la Corte che la difesa non ha dedotto alcunché di specifico in relazione a una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa, dovendosi considerare che il fatto di avere omesso lo studio del carteggio processuale e di avere omesso di approntare una difesa nell’interesse dell’imputato costituiscono evenienze frutto di una scelta volontaria del difensore. Ed invero, nel caso in esame l'imputato è stato fin dall'inizio assistito da un difensore di fiducia, che ha provveduto anche alla presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nessuna incidenza, pertanto, l’omessa decisione sull’istanza ha avuto sull'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, ciò che è stato anche rilevato dalla Corte d’Appello, che sul punto ha osservato che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata presentata successivamente alla celebrazione dell’udienza nel corso della quale erano state assunte le prove testimoniali e che all’udienza di discussione il difensore di fiducia dell’imputato non si era presentato per sua libera scelta (v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Dalla mancata deduzione di un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa dell’imputato deriva la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 96 del d.lgs. n. 115/2002, posta dalla difesa. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato 4 senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2026 Il Consigliere estensore La Presidente LE AL IA IE