Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14667
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Sentenza 22 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato

    La Corte rileva che l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è di per sé sanzionata, salvo che comporti una effettiva lesione al diritto di difesa. Nel caso di specie, non è stata dedotta alcuna concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa, poiché l'imputato è stato sempre assistito da un difensore di fiducia e la mancata presentazione del difensore all'udienza di discussione è stata frutto di una sua libera scelta. Pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 del d.lgs. n. 115/2002 è irrilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14667
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14667
    Data del deposito : 22 aprile 2026

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