Sentenza 21 maggio 2010
Massime • 1
In materia di revisione, nella "nozione di altra sentenza penale irrevocabile" di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non rientra la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, in quanto la non definitività dell'accertamento, che ne spiega la revocabilità, impedisce che essa costituisca parametro per il giudizio di revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2010, n. 29275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29275 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 846
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 46536/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH.En. ;
avverso l'ordinanza 4 novembre 2009 della Corte di appello di Milano;
Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
Sentita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Presidente Dr. De Roberto;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. Con ordinanza 4 novembre 2009 la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta da Ch.En. nei confronti della sentenza 2 maggio 2005 del Tribunale di Piacenza, con la quale al Ch. , all'esito della procedura di cui all'art. 444 c.p.p., e segg., era stata applicata la pena di un anno per i reati di associazione per delinquere e di maltrattamenti uniti dal vincolo della continuazione.
Premesso che il richiedente aveva avanzato la richiesta a norma dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), per la pretesa inconciliabilità dei fatti per cui è stata applicata la pena con quelli stabiliti dalla sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal Tribunale di Tortona l'11 luglio 2007 a carico di Fe.Ma. ed altri, rileva la Corte territoriale che, in materia di revisione nella nozione di altra sentenza irrevocabile di cui all'art. 630 c.p.p., lett. a), non rientra la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, in quanto si tratta di decisione adottata a conclusione di un accertamento incompleto, che non raggiunge l'irrevocabilità, e che, dunque, è possibile oggetto di revoca.
Ricorre per Cassazione il Ch. , deducendo violazione degli artt. 629 e 630 c.p.p., col richiamare l'evoluzione normativa sia della sentenza adottata a seguito dell'udienza preliminare sia di quella adottata all'esito della procedura di applicazione di pena su richiesta delle parti;
concludendo nel senso che l'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), deve ora essere interpretato nel senso di ricomprendere pure la sentenza di non luogo a procedere tra i provvedimenti assoggettati a revisione.
In via subordinata eccepisce, in riferimento all'art. 3 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, l'illegittimità della norma adesso ricordata,
nella parte in cui esclude la sentenza di non luogo a procedere dal novero dei provvedimenti sottoponibili a revisione. Il ricorso è inammissibile.
2. La giurisprudenza di questa Corte è costante nella linea interpretativa secondo cui in materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile", di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), non rientra la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, perché la non definitività dell'accertamento, che spiega la revocabilità della sentenza, impedisce di costituirne parametro per il giudizio di revisione (Sezione 6, 17 marzo 2009, Bucchero). Precisandosi che se si ammettesse la revisione sulla sola base di una sentenza ex art. 425 c.p.p., si potrebbe pervenire al risultato di pronunziare assoluzione in sede di revisione e di vedere poi revocare la sentenza che aveva determinato la revisione (v., ancor prima, Sez. 5, 15 dicembre 2005, Scucchia).
3. Vi è un' ulteriore regola complementare che impone di ritenere che comunque una sentenza di non luogo a procedere non possa costituire il termine di raffronto in grado di realizzare quel conflitto teorico di giudicati previsto dall'art. 630 c.p.p., lett. a).
Occorre ricordare che le Sezioni unite di questa Corte, sul presupposto della ontologica diversità della sentenza che applica la pena su richiesta rispetto alla sentenza di condanna, per l'assenza nella prima di un accertamento del reato e di un giudizio di colpevolezza, esclusero che la pronuncia emessa a norma dell'art. 444 c.p.p. e seguenti sia assoggettabile al giudizio di revisione, sul presupposto che sono soggette a tale mezzo di impugnazione solo le sentenze di condanna con accertamento pieno ed incondizionato dei fatti e delle prove (Sez. un., 25 marzo 1998, Giangrasso). Proprio in conseguenza di tale pronuncia, la L. 12 giugno 2003, n. 134, ha interpolato l'art. 629 c.p.p., comma 1, assoggettando a revisione anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti. Se l'inserimento nel "pacchetto" riformulatorio dell'istituto del patteggiamento sembrerebbe da ricollegare alla elevazione della pena che può essere oggetto di accordo e delle conseguenze derivanti dall'utilizzazione del modello quale editio maior, il fatto, però, che il mezzo straordinario di impugnazione abbia coinvolto l'intero istituto ha riproposto le problematiche circa la natura della sentenza che applica la pena soprattutto considerando l'incidenza sul postgiudicato della revisione. Ne deriva che il ricorso a tale mezzo straordinario di impugnazione rappresenta il sintomo più chiaro della necessità di un ritorno al regime della equiparazione in termini di assoluto rigore ermeneutico. Una tale conclusione, peraltro, non implica un processo di vera e propria identificazione tra i due tipi di pronuncia, ma sta univocamente a significare che il regime di equiparazione, ora codificato alla stregua della normativa complementare non consente di rifuggire dall'applicazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse (cfr., amplius, in proposito, Sez. un., 29 novembre 2005, Diop). Ne può trascurarsi, proprio seguendo le linee interpretative tracciate da tale decisione, che poco dopo l'introduzione della "novella", questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 629 c.p.p. (forse, peraltro erroneamente chiamato in causa alla stregua del petitum perseguito dal ricorrente) eccepita sul presupposto che la sentenza che applica la pena su richiesta, in forza della novella normativa che consente la revisione, va qualificata come vera e propria sentenza di condanna, alla cui base deve, dunque sussistere un pieno accertamento di responsabilità. La Corte ha considerato una forzatura l'interpretazione proposta evidenziando un dato letterale esplicitato dalla disposizione dell'art. 629 c.p.p., ritenendolo decisivo. Tale precetto disgiunge, in riferimento alla revisione, le sentenze di condanna dalle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2, perché le menziona raccordate dalla particella "o", mostrando di avere ben presente che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non è una decisione "di condanna", ma è soltanto ad essa equiparata. L'equiparazione alle sentenze di condanna giustifica l'assoggettamento alla revisione e non fa della sentenza di patteggiamento una sentenza di condanna in senso proprio. Anche qui l'affermazione che la sentenza di patteggiamento non afferma la responsabilità in ragione della struttura negoziale del rito, nel quale l'imputato esonera l'accusa dalla prova dei fatti addebitati nell'imputazione assume valore dirimente, con la conseguenza che la motivazione è sufficientemente formata con l'indicazione delle valutazioni sulla sussistenza del consenso delle parti, sull'insussistenza delle condizioni in presenza delle quali deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze, e sulla congruità della pena (Sez. 7, 4 marzo 2004, Anizi) . E se è vero che una soluzione, come quella ora ricordata, sembra trascurare le effettive caratteristiche distintive della sentenza di patteggiamento rispetto alla sentenza di condanna alla quale la prima è, pur sempre (soltanto) equiparata (cosicché il dato letterale, vale a dire, l'uso della disgiunzione "o" nella giustapposizione delle sentenze di condanna alle sentenze di patteggiamento all'interno della previsione dell'art. 629 c.p.p., è assolutamente irrilevante sia perché la stessa particella disgiuntiva era utilizzata per legare la sentenze di condanna al decreto penale che è anch'esso provvedimento di condanna sia perché il legislatore del 2003, inserendo le più volte richiamate innovazioni, tra le quali la revisione, sembra assegnare proprio a tale mezzo di impugnazione una rilevanza davvero esponenziale) è anche vero che in tal modo è stata per la prima volta affermata la necessità di utilizzare quale regola di giudizio ai fini della stessa ammissibilità della richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento una disciplina diversa da quella prevista per l'"ordinario" procedimento di impugnazione dall'art. 631 c.p.p., perché tutta intrinseca alla tipologia di sentenza impugnata con tale mezzo. Un principio già ricavabile dalla decisione delle Sezioni unite sopra ricordata le quali già si espressero problematicamente circa i criteri di adattamento della revisione ad un regime che, almeno in sede cognitoria, mantiene quale regola di giudizio, ai fini del proscioglimento, la disposizione dell'art. 129 c.p.p. (v, ancora una volta, Sez. un., 29 novembre 2005, Diop;
ma anche Corte costituzionale, sentenza n. 129 del 2008).
4. Fondamentale ai fini della individuazione di una regola di giudizio estranea al precetto di cui all'art. 631 e.p.p. è una decisione della 6^ Sezione la quale, dopo aver puntualizzato l'esistenza di dati strutturali - insormontabili perché connessi all'essenza stessa dell'istituto del patteggiamento di cui l'interprete deve tener conto nell'identificare i criteri e le modalità di "adattamento" dell'istituto della revisione al peculiare regime del patteggiamento, a proposito della regola di giudizio da utilizzare ai fini dell'ammissibilità stessa dell'istituto della revisione, ha precisato che, a fronte dei vantaggi ottenuti dall'imputato stanno i rischi da quest'ultimo volontariamente accettati, con la rinuncia al giudizio ordinario e quindi all'acquisizione delle prove nella pienezza del contraddittorio, mentre al giudice che presiede al patteggiamento è chiesto di riconoscere l'esistenza delle situazioni elencate nell'art. 129 c.p.p. e di esercitare un controllo di correttezza sul patteggiamento stesso.
Conseguente, dunque, la conclusione che se in sede di patteggiamento il giudice è chiamato (oltre che ad un controllo sui termini dell'accordo) esclusivamente a valutare se sussistano cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., anche la revisione della sentenza di patteggiamento dovrà essere effettuata seguendo lo stesso binario e facendo riferimento alla stessa regola di giudizio ed agli stessi parametri applicabili nel procedimento investito dalla procedura di revisione. Quindi, in caso di patteggiamento, gli elementi in base ai quali si chiede la revisione dovranno essere tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena concordata deve essere prosciolto per la presenza di una delle cause elencate nell'art. 129 c.p.p.. Così da realizzare - anche a fronte di una sentenza di applicazione della pena "su richiesta" delle parti - le finalità preminenti della giurisdizione penale che non può concepire l'applicazione di una pena laddove sussistano cause di non punibilità e, al tempo stesso, evita che - attraverso lo strumento della richiesta di revisione - possano essere radicalmente alterate (successivamente all'intervenuto accordo e con effetto per così dire, retroattivo) la struttura e la fisionomia del patteggiamento e vanificati gli obiettivi di accelerazione e di deflazione propri di tale rito (cfr., proprio in tali termini, Sez. 6, 4 dicembre 2006, Tambaro).
5. Le considerazioni che precedono consentono allora di qualificare come irrilevante la proposta questione di legittimità costituzionale, tenendo conto della regola di giudizio utilizzata dalla sentenza da cui scaturirebbe il conflitto teorico di giudicati di cui all'art. 630 c.p.p., lett. a). In ogni caso la questione si palesa pure manifestamente priva di fondamento, potendo qui ripetersi che il "contrasto" per il quale si legittima e razionalmente si giustifica la revisione, più che attenere alla diversa valutazione di una vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione, ha la ragion d'essere esclusivamente nella inconciliabilità di ricostruzioni alternative di un "determinato accadimento della vita" all'esito di due giudizi penali definiti con sentenze irrevocabili (Corte costituzionale, sentenza n. 129 del 2008).
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010