Sentenza 30 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2003, n. 11687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11687 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2003 |
Testo completo
E ICA N 6 O 8 I L 2 Z 3 B / A B L 4 R / U A 6 T 2 S R I . O .R G N T E .P ITALIANA T - R ÓRTE SU REMA DI C SAZIONE1 6 8 7 0 3 D E B L L A . E L E D L D NOME DEL POPOLO I A E S T . N A B E N I A S E T R I S E A E Oggetto T A . Elettorale SEZIONE PRIMA CIVILE N M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. Dott. Angelo GRIECO - Presidente - 33063/2002 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO -Consigliere Cron. 25562 CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Walter - Rep. Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere Ud. 01/07/2003 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ROCCARAINOLA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA FERRARA 12 presso l'Avvocato D'AMBROSIO RODOLFO che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato SEVERINO NAPPI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente contro elettivamente AL,NT E VE MIELE domiciliati in ROMA VIA CARLO DOSSI 15 presso 1'Avvocato CANZONA GIACINTO rappresentanti e difesi dall'Avvocato BRIGNOLA FRANCESCO ALFONSO giusta procura • Sent. a margine del controricorso;
1890/03 1 - controricorrente cl PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLODI NAPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, depositata i127/11/2002 numero 3538/2002; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per 1'inammissibilità per carenza di interesse;
2 Svolgimento del processo ON MI e LE TR, eletti alla carica di consiglieri comunali del Comune di Roccarainola, nella tornata elettorale del 13.05.2001, ma dichiarati decaduti dalla carica elettiva con deliberazione consiliare del 03.03.2001 per la verificata esistenza di una sopravvenuta causa di incompatibilità ex art. 63 n. 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 (già art. 3 n. 4 della legge n. 154 del 1981 ) in conseguenza della proposizione, successivamente all'elezione, di un ricorso giurisdizionale amministrativo ( dinanzi al T.a.r. della Campania ) inteso all'annullamento delle deliberazione comunali n. 86 e n. 117 del 2001 con le quali erano state adottate alcune varianti alle modalità di esecuzione dei lavori di rifacimento della rete fognaria comunale con ricorso in data 03.04.2002 richiesero all'adito - tribunale di Nola che detta deliberazione di decadenza fosse ritenuta illegittima, avendo essi, in epoca precedente, ossia con atto notificato al Comune il 28.12.2001, rinunciato al suddetto ricorso giurisdizionale. In contraddittorio del Comune, il Tribunale, con sentenza del 19.07.2002, respinse il ricorso. Proposero gravame il MI ed il Vairano. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 27.11.2002, accolto il gravame, dichiarò che per gli appellanti non sussisteva la causa di incompatibilità per lite pendente, riconoscendo efficacia in tal senso, anche con richiamo a precedenti giurisprudenziali di questa Corte, alla dichiarazione di rinuncia al ricorso giurisdizionale in quanto idoneo a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del giudizio indipendentemente sia dall'accettazione del Comune sia dalla declaratoria dell'estinzione del giudizio da parte del giudice adito e senza che assumesse rilevanza in contrario la circostanza che anche altro soggetto, non rinunciante, aveva introdotto, unitamente al MI ed al Vairano, il giudizio dinanzi al tribunale amministrativo. Avverso la sentenza il Comune di Roccarainola, in persona del Sindaco pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione. Resistono gli intimati con controricorso. Motivi della decisione I resistenti hanno prospettato che il ricorso debba ritenersi inammissibile per vizi della procura, risultando questa conferita dal Sindaco laddove la norma dell'art. 43 dello statuto comunale riserverebbe alla competenza della giunta comunale la nomina del o dei difensori del Comune. Il ricorrente ha replicato con la produzione ex art. 378 c.p.c. della deliberazione ( n. 44 ) adottata dalla giunta municipale il 6.3.2003 nel senso che restavano “ ratificate e fatte proprie“ da essa giunta "le determinazioni adottate dal responsabile dell'ufficio di segreteria 2 Ң in ordine al conferimento degli incarichi legali nonché tutta l'attività ed i risultati processuali medio tempore perseguiti, svolta dagli stessi professionisti incaricati, in tutti i gradi del giudizio Ancora i resistenti, con la memoria depositata, hanno prospettato l'inammissibilità, o improcedibilità, del ricorso per fatto sopravvenuto in conseguenza dello scioglimento del consiglio comunale di Roccarainola disposto con decreto del Presidente della Repubblica 29.04.2003 pubblicato nella G.U. del 15.05 u.s. n. 111. Tale ultima circostanza in effetti è tale da togliere ogni interesse giuridico al ricorso, e a determinarne l'inammissibilità sopravvenuta, e, tuttavia, non può non restare disaminata in via preliminare, perché attinente all'ammissibilità originaria del ricorso, il profilo della dedotta invalidità del conferimento della procura ai difensori del Comune e della invalidità della procura medesima. Sussiste il denunciato vizio della procura. Essa, in effetti, è stata conferita ( scritta margine del ricorso) agli avv.ti Nappi e D'Ambrosio, dal Sindaco del l'art. 43 dello statuto Comune di Roccarainola mentre Il Sindaco ha la rappresentanzacomunale, dopo la premessa che rr generale dell'Ente " (punto n. 1) e che al Sindaco medesimo spetti (punto n. 2 lett. a) "l'autorizzazione ad introdurre o a resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello ", dispone tuttavia ( sotto la stessa lett. a) che tr "la nomina del difensore compete alla Giunta".
3. L' indicata deliberazione di giunta del 06.03.2003 non può sanare il vizio della procura atteso che, sulla base delle norme degli artt. 125 comma 3° e 370 c.p.c. deve escludersi la possibilità di una sanatoria del vizio che invalida l'instaurazione del rapporto processuale tutte le volte in cui sia richiesta una procura speciale com'è per il giudizio di cassazione, per la valida proposizione del quale si richiede ( art. 365 c.p.c. ) che detta procura sia stata validamente conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso ( rif. Cass. n. 6485 del 1987, n. 7066 del 1995, n. 6809 del 2003). L'invalidità insanabile della procura speciale comporta l'inammissibilità per tale causa del ricorso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 300,00 per esborsi, in euro 3.100,00 (tremilacento) per onorari, oltre le spese generali e gli accessori come dovuti per legge. Così deciso addì 1° luglio 2003 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. G. Angelo Grieco Presidente W. Lent. Walter Celentano estensore 0/ 4 4L CANCELLIERF Domenico MazzalupeDomenico Marszalufeдо CORTE SUPREMACY CAS Prima Seziony Depositato in Cante 3.0 LUG. 2003 IL CANCE 5 N. 131 TAB. ALL. B - N. 2 ELETTORALE