Sentenza 5 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2002, n. 4882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4882 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 N 5 O 9 I 1 / Z C.C.72777 €0,77 1.1500 4 A / R 6 CANCELLERIA T 2 S I . R . G P . E D R UBBLICA ITALIANA L 0 4 8 8 E A B D D I A S T E N T 1 E S N 3 1 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E I E S O Oggetto T E N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO - Presidente R.G.N. 22894/00 Dott. Enrico РАРА Consigliere Cron. 044 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Consigliere Ud. 30/01/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN T ENZA dal Sig. Sel per diritti €0.++ sul ricorso proposto da: 11-12-04-02 MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona IL CANCELLIERE del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA Richiesta copia studio dal Sig. IP sof GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope per diritti € 77 1112.0402 legis;
IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
AC IA;
intimato avverso la sentenza n. 461/99 della Commissione 0002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 435 10/11/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo CO IA residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal sismici pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione non L'Ufficio, detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito spettasse la imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del C.D. 30 dicembre 1986, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1996, n. 46 11 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei Comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi Sismic1, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF - dell'ILOR. in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1993, 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la -scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 30.1.2002 Così deciso in Roma il A Il Presidente"Meiten N O Il Cons. Estensore I Z Je ff Latin A S IL CANCELLIERE C1 - 5 APR. 2002 Arnaldo CasangNicolet Arou Oggi M y Casand R T S I G E R A I D T L A E E T D T A I 1 N S 3 E N D 1 S E E S . E T I N A A M